Tracimazione da impianto di scolo delle acque meteoriche: l’emergenza climatica esclude la responsabilità del condominio?

15 Dicembre 2023

La pronuncia in esame, pur collocandosi nell’àmbito, sempre molto dibattuto, della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., indaga questa volta l’ipotesi della sussistenza del caso fortuito tale da escludere la responsabilità del soggetto custode. In questa fattispecie, esso è da rinvenire nell’accadimento di un evento atmosferico caratterizzato dalla straordinaria eccezionalità - che aveva, tra l’altro, comportato la dichiarazione dello stato di crisi da parte del Presidente della Regione Veneto - che porta ad escludere la responsabilità del soggetto custode.

Massima

In forza dell'art. 2051 c.c. - il quale prevede che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito - la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia si fonda (non su un comportamento o un'attività del custode, bensì) su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa; pertanto, solo il “fatto della cosa” è rilevante e la responsabilità discende dal mero rapporto di custodia, con l'unico limite costituito, appunto, dall'esistenza del caso fortuito: trattasi, quindi, di una responsabilità oggettiva, e la diligenza del custode, se non è provato il caso fortuito, non è sufficiente ad escludere la sua responsabilità; comunque, al danneggiato compete l'onere di provare il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi della responsabilità, dovrà dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Il caso

Una Società commerciale, conduttrice di un immobile adibito a negozio, promuoveva ricorso ex art. 696 e 696-bis c.p.c. nei confronti della Società locatrice del bene; il procedimento veniva, poi, esteso al Condominio ed alla propria Compagnia di assicurazioni, al fine di verificare le cause di allagamento dell’immobile locato e i danni lamentati al mobilio ivi presente.

La relazione del c.t.u. nominato individuava la causa dell’inondazione nella carenza del sistema di raccolta e scolo delle acque meteoriche e quantificato i danni in € 9.621,00, oltre ad evidenziare un’irregolarità dell’utilizzo del sotto negozio da parte della Società conduttrice per l’insalubrità dei luoghi, il pericolo di allagamento ed irregolarità catastali.

Quindi, con atto di citazione, la Società commerciale agiva in giudizio sia nei confronti del Condominio che della Società proprietaria dell’immobile locato e, previo accertamento della loro responsabilità, ne chiedeva la condanna in via solidale per il risarcimento dei danni patiti, la riduzione del canone di locazione (con decorrenza dalla stipula del contratto fino alla messa in sicurezza dei locali) e la restituzione delle somme a titolo di canone pagate in eccesso.

La parte locatrice si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice, contestando la ricostruzione dei fatti proposta e l’assenza di prova a fondamento delle richieste avanzate in quanto il c.t.u. non individuava responsabilità alcuna in capo alla proprietaria del bene, né poteva quantificare gli asseriti danni da tracimazione e/o allagamento non avendoli potuti verificare direttamente; inoltre, in caso di accoglimento di qualsivoglia domanda nei suoi confronti, svolgeva domanda riconvenzionale trasversale al fine di essere tenuta indenne dal Condominio da ogni obbligazione di fare o di pagamento posta eventualmente a suo carico.

Il Condominio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande ed eccezioni di parte attrice evidenziando: che il c.t.u. non aveva potuto esaminare lo stato dei luoghi in quanto la conduttrice aveva già provveduto alla messa in pristino del locale ed allo smaltimento del mobilio; che aveva adempiuto correttamente la manutenzione delle condutture e dei pozzetti del fabbricato condominiale nonché la pulizia delle canditoie del garage; che l’evento atmosferico che aveva interessato il territorio veronese era da considerarsi evento straordinario tale da costituire l’ipotesi del caso fortuito.

Il Condominio chiedeva, infine, la chiamata in causa della propria Compagnia di assicurazioni al fine di essere garantito in caso di soccombenza.

Quest’ultima contestava il contenuto delle domande ed eccezioni formulate contro il Condominio; riconduceva anch’essa l’evento alla fattispecie del caso fortuito; eccepiva quindi l’inoperatività della polizza assicurativa.

Il Tribunale acquisiva il fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo e la causa   veniva istruita mediante l’interrogatorio formale dell’attrice, della Società locatrice e di alcuni testi.

Il giudice adìto non accoglieva le domande formulate da parte attrice - la quale comunque rinunciava alla domanda avente per oggetto l’accertamento delle carenze strutturali dell’impianto di scolo delle acque meteoriche del Condominio e la conseguente condanna dello stesso ad eseguirne gli interventi - e condannava parte attrice a rimborsare alle parti convenute le spese di a.t.p. e le spese del giudizio di merito.

Il rigetto delle domande di parte attrice assorbiva la valutazione sia delle domande svolte nei confronti del Condominio, sia di quelle svolte dal Condominio nei confronti di Compagnia di assicurazione.

La questione

Trattasi di una richiesta ex art. 2051 c.c. formulata da una Società commerciale, a seguito di un preciso evento atmosferico, sia nei confronti del Condominio che della Società proprietaria dell'immobile locato, per il risarcimento dei danni, la riduzione del canone e la restituzione delle somme a titolo di canone pagato in eccesso, per tutto quanto patito a seguito di perdite dalle tubazioni di scarico dei terrazzi e fuoriuscite dalla fossa di contenimento delle acque piovane.

Spetta, pertanto, a chi rivendica siffatte richieste, ovvero la parte conduttrice che sussume il patimento di plurime poste di danno, la prova in giudizio dell'avvenuto allagamento dei locali condotti in locazione e del nesso causale tra l'asserito allagamento e i danni che la stessa afferma di aver subito che, nel caso di specie, non veniva validamente assolto.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Verona ha rigettato le domande formulate da parte attrice in quanto non aveva dimostrato in giudizio il fondamento delle proprie pretese risarcitorie.

Precisamente, partendo dalla disposizione codicistica di cui all'art. 2051 c.c., il giudicante ha rilevato come la Società conduttrice l'immobile locato non aveva assolto al proprio onere probatorio, non avendo dimostrato né l'avvenuto allagamento dei locali da lei condotti in locazione, né i danni che affermava avere subito, né il nesso causale tra l'asserito allagamento e i supposti danni né, tantomeno, l'effettiva esecuzione degli interventi di ripristino a suo dire eseguiti.

Essa, infatti, non assolveva l'onere probatorio limitandosi alla produzione di alcuni video - tra l'altro non relativi all'evento atmosferico oggetto del procedimento - che non documentavano gli allagamenti e/o tracimazioni denunziate, e della relazione peritale eseguita nel precedente giudizio per a.t.p., acquisita nel giudizio di merito.

Il c.t.u. nominato, in realtà, ha accertato lui stesso che “allo stato attuale i danni, nella loro complessità non sono più rilevabili in quanto parte ricorrente ha provveduto alla messa in pristino dei luoghi e allo smaltimento del mobilio e degli arredi (esposti e/o stoccati), danneggiati dalle infiltrazioni”, non potendo quindi determinare l'effettivo nesso di causa né l'esatta quantificazione dei danni.

Inoltre, parte attrice ha curato la produzione in giudizio di meri preventivi che, oltre ad essere contestati dalle parti convenute, non erano supportati da alcun rapporto di intervento o prova testimoniale, atti a provare l'effettivo svolgimento delle opere e forniture ivi indicate, nonché dalla prova dell'effettivo pagamento delle dedotte prestazioni.

Inoltre, il Tribunale si è soffermato sulla circostanza che la straordinaria eccezionalità dell'evento atmosferico indicato dalle altre parti, dimostrato sia documentalmente che per testi, che aveva comportato la dichiarazione dello stato di crisi da parte del Presidente della Regione Veneto, rappresentava il caso fortuito che porta ad escludere qualsivoglia responsabilità.

Infine, quanto alla domanda di riduzione del canone deducendo il mancato utilizzo del sotto negozio, l'insalubrità, l'inidoneità e non conformità dello stesso all'uso pattuito, essa è risultata infondata e non meritevole di accoglimento.

Precisamente, quanto all'asserita insalubrità del sotto negozio, parte attrice non ha fornito alcuna prova al riguardo e lo stesso c.t.u. non ha individuato elementi di insalubrità dei locali; quanto all'irregolarità urbanistica e catastale del varco (che collega il sotto negozio e l'autorimessa), che laddove esistente può configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni ed essere astrattamente idoneo a incidere un interesse del conduttore, parte attrice non ha dimostrato il concreto pregiudizio subito e/o una eventuale limitazione del godimento del bene; quanto alla inidoneità del sotto negozio ad essere utilizzato come spazio espositivo, il contratto di locazione non riportava alcuna indicazione relativamente all'utilizzo del sotto negozio quale sala esposizione e riguardo al quale (dal 2012 fino alla data del rilascio dei locali) mai è stato denunciato alcun episodio di insalubrità e inidoneità del locale all' uso pattuito.

Il Tribunale scaligero, pertanto, ritenuta l'infondatezza delle domande di parte attrice, ha respinto le domande e, per l'effetto, ha condannato la società conduttrice al pagamento a favore della società locatrice, del Condominio e della Compagnia di Assicurazioni al pagamento delle spese processuali di a.t.p. e del giudizio di merito; assorbita ogni la valutazione sia delle domande svolte nei confronti del Condominio sia di quelle svolte dal Condominio nei confronti di Compagnia di assicurazione.

Osservazioni

La pronuncia in esame del Tribunale di Verona, pur affrontando numerose e diverse questioni attinenti alla infondatezza delle domande formulate da parte attrice, si sofferma principalmente su due importanti tematiche afferenti alla responsabilità da cose in custodia, quali l'ipotesi del caso fortuito e l'onere della prova che, in questo caso assolto, veniva assolto tramite la acquisizione e produzione in giudizio della relazione tecnica d'ufficio espletata nel giudizio per a.t.p.

Prendendo a riferimento la disposizione codicistica di cui all'art. 2051 c.c. - il quale recita: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” - secondo la giurisprudenza di legittimità, ormai granitica sul punto, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia discende dal mero rapporto di custodia, ovvero dalla relazione di custodia intercorrente tra il soggetto custode e la cosa, che configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Precisamente, e come chiarito anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., sez. un., 30 giugno 2022, n. 20943).

L'unico limite che viene previsto per escludere la responsabilità del custode è costituito dall'esistenza del caso fortuito, cioè di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva e idoneo ad interrompere il nesso causale tra il rapporto di custodia e l'evento lesivo.

Nel dettaglio, quindi, prendendo ad esempio la motivazione addotta dalla Corte di Cassazione in una fattispecie analoga, si può agevolmente affermare che: “in tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente; l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento” (Cass. civ., sez. III, 1° dicembre 2022, n. 35429).

È giustappunto la difesa del convenuto custode, ovvero il Condominio, che descrive la situazione fattuale dal quale - a dire della attrice - erano derivatati i lamentati danni denunziati e riferibili alla carenza di manutenzione degli impianti condominiali: viene dettagliatamente circoscritto un evento atmosferico di straordinaria eccezionalità che si era verificato in una precisa nottata (tra il 27 e 28 luglio 2016) nel territorio veronese interessato da precipitazioni di inconsueta intensità, che avevano arrecato disagi anche alle fogne pubbliche che non erano risultate in grado di drenare e disperdere l'anomalo flusso di acqua abbattutosi in zona.

La circostanza veniva, altresì, avvalorata dall'emanazione da parte del Presidente della Regione del Veneto di un provvedimento (decreto n. 94 del 2 agosto 2016) che dichiarava lo stato di crisi.

In ragione di quanto sopra, e comunque alla luce di un documento di tale rilevanza, con ogni probabilità gli asseriti allagamenti lamentati dalla Società attrice - collocati temporalmente proprio nella notte oggetto di apposita decretazione dello stato di crisi - erano conseguenza di quell'evento atmosferico di tale straordinaria portata da costituire la tipica ipotesi di caso fortuito, escludente qualsivoglia responsabilità in capo al Condominio.

Difatti, in un caso analogo affrontato dal giudici della Suprema Corte, viene specificatamente chiarito che le precipitazioni atmosferiche - anche laddove non siano oggetto di un'apposita decretazione d'urgenza da parte dell'autorità, come nel caso in esame - ben possano rivestire i caratteri del caso fortuito sulla base di dati scientifici dei c.d. dati pluviometrici, ovvero: “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2022 n. 4588).

Inoltre, sempre secondo la succitata pronuncia giurisprudenziale, l'evento atmosferico da considerare oggettivamente come eccezionale, oltre a doversi valutare su basi scientifiche (dati pluviometrici), deve anche avere dei c.d. tempi di ritorno molto elevati, ossia “deve cioè essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni ma in molti decenni: accertamento, questo, che prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece inquadrarlo in una rilevazione statistica di lungo periodo, sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche; mentre, in difetto di tale positivo accertamento in base ai dati che la parte che invoca esimersi da responsabilità dovrà sottoporre al giudicante, non potrà escludersi la responsabilità del custode ai sensi della richiamata norma dell'art. 2051 c.c.”.

Infine, in ordine all'altro aspetto valorizzato nella parte motiva della sentenza del Tribunale veronese, per quanto concerne l'onere probatorio in capo al soggetto che rivendica un risarcimento ex art. 2051 c.c., o comunque per qualsiasi altra ragione, sia d'evidenza come l'acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio, esperita nella pregressa azione di accertamento tecnico preventivo, possa certamente avere ingresso nel giudizio di merito - qualora il giudice l'abbia dichiarata ammissibile - ma allo stesso tempo  prestarsi alle considerazioni/contestazioni delle parti ed al libero utilizzo del giudice per il proprio convincimento.

Infatti, nel caso di specie, il Tribunale non riteneva di avvalorare la tesi difensiva di parte attrice in quanto, esaminate le risultanze del c.t.u. nominato nel giudizio di a.t.p., verificava che il consulente non aveva potuto riscontrare e visionare direttamente le condizioni dei locali asseritamente danneggiati dall'evento atmosferico, atteso l'intervento di ripristino da parte della danneggiata e, per queste ragioni, non avrebbe potuto determinare l'effettivo nesso di causa tra l'asserito allagamento e i danni lamentati.  

Invero, secondo altra giurisprudenza, più risalente: “gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico preventivo - cioè lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose - possono essere considerati dal giudice come fonte di prova delle loro cause, allorché consentono logicamente di risalire alla conoscenza delle stesse e come base dell'indagine affidata ad un consulente tecnico nel corso del processo, allorché, per risalire dalla conoscenza degli eventi a quella delle loro cause, sia necessario l'ausilio di competenze tecniche” (Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8600).

Risulta principio assodato che gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico preventivo possono essere valutati dal giudicante come fonte di prova solo allorché consentano, logicamente, di potere validamente risalire dalla conoscenza delle situazioni medesime e degli eventi a quella delle loro cause, attraverso l'ispezione dello stato dei luoghi nonché delle condizioni delle cose ivi presenti (v., ex multis, Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8600).

A fronte dell'irreversibile modifica dello stato dei luoghi, non è più possibile procedere ad una ricostruzione con effetti ex ante dello stato dell'unità immobiliare ed al rigoroso accertamento del nesso causale per il tramite di una consulenza tecnica, che rivestirebbe a questo punto un mero carattere esplorativo (v., su fattispecie analoghe, Trib Roma 13 febbraio 2020, n. 10823; Trib Palermo 20 aprile 2023)

Riferimenti

AA.VV., Il nuovo condominio a cura di Triola, Torino, 2017, cap. XX;

Grasso, Atto lecito dannoso e condominio, in Libro dell’anno del diritto, Treccani, 2017;

Rezzonico, Manuale del condominio, Rimini, 2018, 788;

Salvati, La responsabilità da cose in custodia, Milano, 2012;

Trapuzzano, Delimitazione della responsabilità del condominio per danni cagionati da cose in custodia, in Giust. civ., settembre 2018.

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