Promessa di pagamento di un debito altrui
20 Febbraio 2024
Massima La promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, è idonea a determinare l'inversione dell'onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio, ma non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti. Il caso La controversia trae origine dalla citazione in giudizio di Tizio, innanzi al Tribunale di Gorizia, disposta dalla società Alfa S.r.l. in data 21 giugno 2013 al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma di 37.022,13 euro a favore della società attrice. In particolare, secondo la ricostruzione di Alfa S.r.l., Tizio avrebbe assunto l’obbligazione del corrispettivo della fornitura di macchinari prodotti dalla società attrice in qualità di rappresentante fiduciario della società Beta SA; tale obbligazione sarebbe sorta in occasione di uno scambio di e-mail del 5 luglio 2012. Tizio si costituiva in giudizio e si difendeva eccependo l'incompetenza del Tribunale, la carenza di legittimazione passiva, la sua estraneità al debito e l'infondatezza della domanda. In via riconvenzionale, Tizio chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento di Alfa S.r.l. e, in subordine, la riduzione del prezzo dei macchinari. Il Tribunale di primo grado, con sentenza n. 259 del 7 maggio 2015, rigettava la domanda di Alfa S.r.l., ritenendo che l’e-mail di Tizio del 5 luglio 2012 non avesse valenza negoziale e che, pertanto, non fosse idonea a far sorgere alcuna obbligazione in capo al convenuto che, sulla base degli atti prodotti nel corso del giudizio, non risultava aver altrimenti assunto alcuna obbligazione nei confronti della società Alfa S.r.l. Alfa S.r.l. proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado, lamentando l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale e l’erronea valutazione della già citata e-mail del 5 luglio 2012; Tizio si costituiva in giudizio e richiedeva il rigetto dell’impugnazione. La Corte d'appello di Trieste accoglieva l'appello e condannava Tizio al pagamento della somma di 37.022,13 euro; i giudici del gravame, infatti, ritenevano che l'e-mail di Tizio – inviata il 5 luglio 2012 alla Alfa S.r.l. – contenesse una promessa di pagamento del debito altrui da parte di Tizio, il quale aveva manifestato la volontà di obbligarsi personalmente nei confronti della società Alfa S.r.l. La Corte d'appello di Trieste, inoltre, giudicava inammissibile l’eccezione di inadempimento dal momento che quest’ultimo, essendo definitivo, sarebbe dovuto essere stato fatto valere secondo quanto previsto dall’art. 1668 c.c. Tizio, avverso la sentenza d’appello, proponeva ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi e Alfa S.r.l. resisteva con controricorso. La questione La questione sottoposta alla Corte di cassazione richiede una preliminare analisi dell'art. 1988 c.c., che regolamenta la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, fattispecie rientranti nelle promesse unilaterali di cui all'art. 1987 c.c.; in particolare, in presenza di un'esplicita promessa di pagamento da parte del debitore o dell'ammissione della sussistenza di un debito da parte del medesimo, il creditore è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale alla base della domanda giudiziale, perché la sussistenza di quest'ultimo è presunta iuris tantum. Per quanto di interesse in questa sede, il ricorrente Tizio denuncia una violazione da parte dei giudici della Corte d'appello di Trieste dell'art. 1988 c.c.; nel dettaglio, secondo la ricostruzione del ricorrente, l'e-mail del 5 luglio 2012 non avrebbe avuto carattere negoziale ma avrebbe solamente facilitato la prova del debito da parte di Alfa S.r.l. In altre parole, si lamenta l'erronea applicazione del principio dell'astrazione processuale dal momento che, in assenza di un precedente rapporto sottostante e sostanziale, non si potrebbe realizzare alcuna inversione dell'onere probatorio. Inoltre, la dichiarazione contenuta nella comunicazione avrebbe avuto ad oggetto una promessa di pagamento di un debito altrui, ovvero della società Beta SA. Il fulcro della questione, pertanto, attiene all'ammissibilità di una promessa di pagamento avente ad oggetto un debito altrui in assenza di qualsivoglia disposizione in relazione alla successione nel predetto debito. La decisione della Corte di Cassazione La Corte di cassazione ritiene fondata la doglianza sollevata da Tizio; la Corte d'appello di Trieste, infatti, nel giudicare la promessa di pagamento contenuta nella e-mail di Tizio idonea a far scaturire effetti vincolanti nei confronti della creditrice, si asteneva da una valutazione in merito alla successione nel rapporto obbligatorio dal lato passivo. La promessa di pagamento, infatti, ha un effetto confermativo di un rapporto giuridico già esistente ed è strutturalmente inidonea a far sorgere nuove obbligazioni in capo al promittente, essendo un negozio causale che presuppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra colui che promette e il destinatario della promessa. Richiamandosi a un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, i giudici affermano che «la sola promessa unilaterale fatta dal terzo di pagare un debito altrui è inidonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore, nonostante la mancata stipula di un contratto di espromissione» (Cass. 26 novembre 1999 n. 13170). Infatti, la mera affermazione della volontà di pagare non può dar luogo, in assenza di altra specifica, ad una successione a titolo particolare né cumulativa né liberatoria; salvo le specifiche ipotesi previste dal codice, infatti, la successione a titolo particolare può realizzarsi solo in seguito ad una delegazione, all'espromissione, all'accollo o alla cessione del contratto. Com'è noto, l'espromissione di cui all'art. 1272 c.c. è un contratto stipulato tra il creditore (espromissario) e un terzo (espromittente) avente ad oggetto l'assunzione del debito, da parte di quest'ultimo, del debitore originario, detto espromesso. Nel caso di specie non risulta esservi stata una pattuizione in tal senso ma, al contrario, una mera dichiarazione unilaterale da parte di Tizio, terzo rispetto al rapporto giuridico fondamentale. Riassumendo, la Corte stabilisce che «Le promesse unilaterali costituenti fonte di obbligazione sono tutte tipiche e nominate. Il legislatore ha stabilito che "la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge" ai sensi dell'art. 1987 c.c. ed ha indicato, poi, all'art. 1988 c.c., quale unico effetto della promessa di pagamento (e della ricognizione del debito), l'inversione dell'onere della prova in deroga ai principi generali ("dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale")». In definitiva, non essendoci alcuna norma che permette una successione nel debito mediante la mera promessa unilaterale, è da escludersi tassativamente che Tizio sia subentrato nel debito della società Beta SA mediante la mera promessa unilaterale di pagamento diretta alla società Alfa S.r.l. Affermando tale principio, la Corte di cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e afferma che il terzo, il quarto e il quinto motivo devono ritenersi assorbiti nell'accoglimento del primo motivo. Pertanto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Trieste in differente composizione, ordinando di uniformarsi al principio di diritto secondo cui «La promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, è idonea a determinare l'inversione dell'onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio, ma non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti». |