E' ingiuria o diffamazione la pubblicazione di un messaggio offensivo in una chat di gruppo?

11 Marzo 2024

I giudici, dopo aver ripercorso i fatti di causa, hanno stabilito che se la persona colpita da frasi offensive all’interno di una chat condivisa con altri non era online al momento della loro pubblicazione il reato commesso dall’autore dell’espressioni ingiuriose è quello della diffamazione e non dell'ingiuria aggravata.

Massima

In caso di mancata risposta immediata dell'offeso all'interno di una chat aperta al pubblico in un social, non si realizza la fattispecie di ingiuria ma quella di diffamazione. Il mancato collegamento della persona offesa alla chat nel momento della pubblicazione dell'offesa, anche se poi intervenuto in un lasso temporale successivo breve, configura l'assenza del destinatario delle espressioni offensive indirizzate però a due o più persone presenti, anche a distanza.

Il caso

La vicenda in esame prende avvio dalla decisione emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Tizio, in ordine al reato di diffamazione dallo stesso commesso tramite la formulazione di espressioni oltraggiose inserite in una chat di tipo aperto su Facebook, poiché il reato era estinto per prescrizione. Ciò posto, rispetto al fatto contestato il Giudice di merito aveva in particolare evidenziato che «la chat su cui si svolse la conversazione incriminata permetteva ai diversi iscritti di partecipare e di intervenire anche non in tempo reale; e che, all’atto della pronuncia delle frasi offensive (..), la persona offesa non era presente». In questo senso il Giudice di seconde cure aveva concluso ritenendo che la condotta fosse riconducibile alla fattispecie di diffamazione «in quanto l’offesa è stata proferita ai danni di persona in quel momento assente e comunicata ad almeno due persone, presenti o distanti». prove siano state lette in differita. La stessa persona offesa ha dichiarato di aver partecipato alla discussione in chat diretta, ovvero dopo qualche secondo, qualche minuto, dall’inserimento delle espressioni offensive, e quindi è assolutamente certo che fosse presente alla conversazione. Di qui la necessità di qualificare il fatto come ingiuria e non come diffamazione e conseguentemente l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata”.                                                                                                      

La questione

Costituisce ingiuria o diffamazione la pubblicazione di un messaggio offensivo in una chat di gruppo?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 409/2024 ha respinto il ricorso proposto da Tizio dichiarandolo inammissibile. I giudici, dopo aver ripercorso i fatti di causa, hanno stabilito che se la persona colpita da frasi offensive all’interno di una chat condivisa con altri non era online al momento della loro pubblicazione il reato commesso dall’autore dell’espressioni ingiuriose è quello della diffamazione e non dell’ingiuria aggravata.

I giudici hanno rilevato che “come si trae dalle stampe delle conversazioni su chat delle frasi incriminate la persona offesa non era presente, tant’è che replicò intervenendo sulla chat a distanza di oltre venti minuti”. Il punto di discrimine sta proprio nella conoscenza delle frasi incriminate “in tempo reale” tra persona offesa dal reato e le altre che le hanno percepite. Infatti, ciò che distingue i due reati è la percezione delle offese da parte di due o più persone alla presenza o meno della vittima del reato. Nel caso di una chat aperta su Facebook e di libero accesso, anche se finalizzata al dibattito di un gruppo politico locale, la circostanza che la persona offesa non fosse collegata al momento della pubblicazione del post offensivo fa scattare la fattispecie della diffamazione proprio perché manca la circostanza che la comunicazione relativa a una persona e diffusa ad altri si sia svolta in tempo reale rispetto a tutti i soggetti coinvolti.

Il ricorso presentato da Tizio insisteva nel dire che la persona offesa fosse da considerarsi presente allo scambio di post compreso quello incriminato, perchè tale compresenza con gli altri utenti in quel momento on line non poteva essere messa in discussione dal fatto che l’intervento sulla chat fosse differito di qualche secondo o minuto. Ciò che va detto appare normale nell’ambito di un social. Ma, come fa rilevare la Cassazione penale, in tale contesto rileva l’accertamento della mancanza di collegamento alla chat della persona offesa al momento di pubblicazione del post offensivo. In effetti, nel caso concreto, era stato accertato tecnicamente che la persona diffamata non era collegata al momento della diffusione ad altri delle espressioni illegittime e che ad esse aveva risposto “solo” dopo venti minuti. Poste le premesse in fatto, il Giudice di legittimità ha ritenuto che la qualificazione compiuta dalla Corte territoriale è ineccepibile, dal momento che “integra il delitto di diffamazione, e non anche la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, l’invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una “chat” condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell’immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito”. Concluso l’esame in punto di fatto e in punto di diritto, la Corte ha dunque rigettato le richieste avanzate dal ricorrente e condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali. Tra i primi provvedimenti del 2024, la Cassazione si è pronunciata in riferimento alla sottile ma basilare differenza sulle fattispecie di reato, che si configurano al momento che si proferiscono delle offese via chat, all’indirizzo di altra persona. Il nodo da dirimere è quello di accertarsi se, al momento della consumazione del reato, l’offeso sia presente o meno nella discussione online. In dottrina, la differenza tra ingiuria aggravata e diffamazione è sottolineata dalla natura delle offese. L’ingiuria consiste in espressioni offensive dirette a ledere l’onore o la reputazione di una persona, mentre la diffamazione implica la divulgazione di notizie false lesive della reputazione altrui. La giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana ha affrontato diverse questioni legate a questi reati online tuttavia, quest’ultima sentenza ha dato una svolta normativa, anche in riferimento alla presenza, o meno, dell’offeso sui social. In generale, la Cassazione ha sottolineato l’importanza di considerare il contesto e la gravità delle affermazioni per stabilire se si tratti di ingiuria aggravata o diffamazione ma, la valutazione delle circostanze specifiche è cruciale nella decisione di merito. Di fatto, secondo la Suprema Corte, infierire verbalmente su un soggetto presente in chat, configura il reato di ingiuria mentre, sparlare di un assente, costituisce diffamazione, seguendo anche le linee generali delle due categorie di illecito.

Osservazioni

Occorre presentare la massima attenzione alle comunicazioni nelle chat comuni di WhatsApp che sfociano in vere e proprie offese. Tali insulti rientrano nel grave reato di diffamazione, perché a prenderne visione non sono solamente la persona offesa e l’autore, ma tutti gli altri partecipanti alla chat. Secondo la Corte di Cassazione, se il messaggio viene inoltrato a più destinatari, per esempio attraverso la funzione di forward o a gruppi di Whatsapp, su Twitter o Facebook, si tratta di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (art. 593 del Codice penale), con competenza del tribunale. Il fatto che il messaggio sia diretto ad una cerchia di fruitori, i quali, peraltro, potrebbero venirne a conoscenza in tempi diversi, fa sì che l’addebito lesivo si collochi in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore e offeso. Di qui – conclude la Cassazione – l’offesa alla reputazione della persona ricompresa nella cerchia dei destinatari del messaggio. Per la Suprema Corte non si tratta di semplici ingiurie, che sono depenalizzate. «Vengono lette anche da persone terze, c’è lesione della reputazione». La Cassazione si è quindi espressa richiamando anche precedenti pronunce su posta elettronica e mailing list: «L’eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive», spiegano i giudici, «non può indurre a ritenere che, in realtà venga, in tale maniera, integrato l’illecito di ingiuria, piuttosto che il delitto di diffamazione», evidenzia la Corte. La stessa situazione si ha con la condivisione di uno screenshot. Elemento cardine della norma è la reputazione ed è ciò che si vuole tutelare, quindi l’invio dello screenshot su di una chat di whatsapp a titolo informativo non costituisce reato. Differentemente se la condivisione avviene, al fine di denigrare e offendere l’altrui considerazione, la questione muta totalmente, rendendosi concreto il reato di cui all’articolo 595 del codice penale. Ugualmente su Facebook, si deve avere una certa prudenza quando si decide di pubblicare uno screenshot. Difatti se l’animo di chi condivide il post è di ledere l’altrui reputazione, diffondendo notizie che arrechino danno all’individuo, si verificano le condizioni di cui sopra, incorrendo nel reato di diffamazione. Gli Ermellini hanno evidenziato che «sebbene il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato consenta in astratto anche al soggetto vilipeso di percepire direttamente l’offesa – si spiega nella sentenza – il fatto che il messaggio sia diretto ad una cerchia di fruitori, i quali, peraltro, potrebbero venirne a conoscenza in tempi diversi, fa sì che l’addebito lesivo si collochi in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore e offeso. Di qui – conclude la Cassazione – l’offesa alla reputazione della persona ricompresa nella cerchia dei destinatari del messaggio» (Sentenza Corte di Cass. 7904/19).I social network sono diventati l’ambiente virtuale più frequentato al mondo: l’espressione di un pensiero o opinione racchiude però insidie e conseguenze, anche di natura penale, che a volte vengono ignorate. In questi casi, la prova più evidente della diffamazione è proprio la stessa conversazione che può essere salvata dall’utente all’interno del proprio cellulare. È altresì opportuno valersi della prova testimoniale di uno dei componenti la conversazione che possa dichiarare di aver letto e, quindi, partecipato alla conversazione. La querela andrà depositata presso la stazione dei Carabinieri o direttamente in tribunale presso gli uffici addetti a ricevere querele e denunce. A quel punto il PM avvierà le indagini per le quali potrebbero essere necessari sei mesi. Se l'offesa viene proferita nel corso di una riunione «a distanza» (o «da remoto»), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone, e non è più previsto dalla legge come reato in quanto fatto depenalizzato: di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente «presenti» (in accezione estesa alla presenza virtuale» o «da remoto»), ricorreranno i presupposti della diffamazione.  La chat di gruppo di whatsapp consente l'invio contestuale di messaggi a più persone, che possono riceverli immediatamente o in tempi differiti a seconda dell'efficienza del collegamento ad internet del terminale su cui l'applicazione viene da loro utilizzata; i destinatari possono, poi, leggere i messaggi in tempo reale (perché stanno consultando, in quel momento, proprio quella specifica chat) e, quindi, rispondere con immediatezza ovvero, come accade molto più spesso, possono leggerli, anche a distanza di tempo, quando non sono on line ovvero, pur essendo collegati a whatsapp, si trovino impegnati in altra conversazione virtuale e non consultino immediatamente la conversazione nell'ambito della quale il messaggio è stato inviato. Se questo è il funzionamento del servizio di messaggistica istantanea che viene in rilievo, se ne può inferire che la percezione da parte della vittima dell'offesa può essere contestuale ovvero differita, a seconda che questa stia consultando proprio quella specifica chat di whatsapp o meno; nel primo caso, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quanti sono i membri della chat perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente; nel secondo caso si avrà diffamazione, in quanto la vittima dovrà essere considerata assente.

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