RC auto e risarcimento diretto: il proprietario dell’altro veicolo è litisconsorte necessario
18 Marzo 2024
Massima Nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, è litisconsorte necessario il proprietario dell'altro autoveicolo responsabile del sinistro, analogamente a quanto previsto dall'art. 144 comma del medesimo decreto legislativo, e ciò anche nel giudizio di appello promosso dall'assicuratore nei confronti del danneggiato; ne discende che il difetto di integrità del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario, se non rilevata dai giudici nei due gradi merito, vizia l'intero procedimento e determina - in sede di giudizio di legittimità – la cassazione delle sentenze ed il rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. Il caso Alfa, società cessionaria del credito risarcitorio vantato da Tizio, proprietario di un veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale, ricorreva al giudice di pace per sentire condannare Beta, impresa che assicurava la circolazione stradale dell'autovettura di proprietà di Tizio, al risarcimento del danno consistente nel costo del noleggio di un mezzo sostitutivo. Accolta la domanda in primo grado, la sentenza era integralmente riformata in appello. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il cessionario del credito, lamentando la violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per avere la sentenza impugnata affermato che il diritto al rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un'autovettura sostitutiva spetta solo se si prova che questa è stata utilizzata dal danneggiato in modo continuativo. La Suprema Corte, rilevata la non integrità del contraddittorio, ha cassato la impugnata sentenza rinviando le parti dinanzi al Giudice di pace perché provveda alla integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pretermesso, ad un nuovo esame ed alla liquidazione delle spese del grado di legittimità. La questione Nelle azioni dirette disciplinate dal codice delle assicurazioni, in cui è sempre litisconsorte necessario il responsabile civile, la violazione del contraddittorio può essere rilevata d'ufficio anche dalla Corte di cassazione? Le soluzioni giuridiche La Corte di cassazione, adita per delibare la violazione dell'art. 2043 c.c. laddove il giudice d'appello, decidendo il gravame, aveva affermato che il diritto del danneggiato al rimborso del costo del noleggio del mezzo sostitutivo viene ad esistenza solo quando vi è la prova che l'auto sostitutiva è stata utilizzata in maniera continuativa, ha ritenuto superfluo l'esame del motivo perché, «sulla base degli atti legittimamente esaminabili», ha rilevato la non integrità del contraddittorio sin dal primo grado per la assenza nel processo del proprietario del veicolo danneggiante. La Suprema Corte, preso atto della natura della azione esperita dall'attore, che – quale cessionario del credito vantato dal proprietario del veicolo danneggiato – aveva evocato in giudizio l'assicuratore di detto mezzo ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. n. 209/2005, e ribadito alla luce degli atti (e cioè la stessa sentenza impugnata) che nella specie l'azione promossa era pacificamente quella disciplinata dalla norma richiamata, ha mantenuto fermo il proprio consolidato – oramai – orientamento: l'azione diretta disciplinata dall'art. 149 codice delle assicurazioni, analogamente a quanto previsto dall'art. 144 del medesimo testo di legge, richiede sempre la presenza nel processo del proprietario del veicolo danneggiante perché questa azione, pur essendo rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto, “presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum – non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta” (Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2017 n. 21896; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2018, n. 9188; Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020 n. 7755; Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2020, n. 14466; Cass. civ., Sez. III, 16 febbraio 2023 n. 4994). Il ricorso offre l'occasione alla Corte per ribadire che il proprietario del veicolo danneggiante è litisconsorte necessario anche nel giudizio d'appello che sia stato promosso non dal danneggiato bensì solo dall'assicuratore che abbia impugnato esclusivamente il capo della sentenza concernente il «quantum debeatur». Fa da corollario a queste premesse il seguente principio, cui la Corte intende dare continuità: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio al giudice di prime dure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.». Osservazioni La Corte di cassazione coglie ancora una volta l'occasione per ribadire un principio processuale che si può considerare definitivamente acquisito, e cioè che nell'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore della RCA disciplinata dall'art. 149 del codice delle assicurazioni, è sempre litisconsorte necessario il proprietario del veicolo antagonista cui debba attribuirsi la responsabilità del sinistro (Cass. civ., sez. III, sent., 16 febbraio 2023 n. 4994); principio che non soffre eccezioni neppure nelle azioni promosse dal trasportato ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni nei confronti dell'assicuratore della RCA del vettore, nelle quali è sempre litisconsorte necessario il proprietario del veicolo sul quale viaggiava il danneggiato (Cass. civ., sez. III, sent., 14 settembre 2022 n. 27078). In questi casi, se il processo si è celebrato senza il litisconsorte necessario, la sentenza deve essere riformata e le parti debbono essere rimesse dinanzi al giudice di primo grado affinché questi – disposta la integrazione del contraddittorio – riesamini la fattispecie ed emetta una nuova statuizione. Pur in presenza di un vizio della sentenza impugnata per violazione del litisconsorzio necessario e conseguente difetto di integrità del contraddittorio rilevabile d'ufficio, la Corte di Cassazione ha tuttavia affermato che è «superfluo – benché ne sussistano i presupposti – provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, quando l'azione sia ab origine improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell'effettività dei suoi diritti processuali» (Cass. civ., sez. III, sent., 1° dicembre 2021, n. 37847). Infine, se la violazione del litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in sede di giudizio di legittimità e sempre sulla base degli atti legittimamente esaminabili dalla Corte di cassazione, anche la relativa eccezione può essere sollevata per la prima volta in questa sede, però «a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio» (Cass. civ., sez. II, sent., 5 aprile 2022 n. 11043). |