Detrazione per la ristrutturazione dell’immobile della coppia di fatto
27 Settembre 2024
Il caso di specie L'utente in qualità di convivente di fatto che sosterrà le spese di ristrutturazione edilizia su un'abitazione acquistata dalla compagna, può usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 16-bis del TUIR, anche se al momento è convivente in una casa diversa da quella oggetto di ristrutturazione? Trattasi coppia di fatto regolarmente registrata in Comune. Aspetti fiscali Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente di fatto del possessore o detentore dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza che si esplica ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della l. n. 76/2016. Ai fini dell'accertamento della “stabile convivenza”, la legge n. 76/2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (Risoluzione 28 luglio 2016 n. 64/E); tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. La Soluzione del Fisco Gli esperti in materia (soluzione fornita dal FiscoOggi del 5 agosto 2024) hanno precisato che nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 16-bis del TUIR, dal 2016 è possibile richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, se sostiene le relative spese, anche per il convivente di fatto del possessore (o detentore) dell'immobile, pure in assenza di un contratto di comodato e come si prevede per un familiare convivente. Lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura, o alla data di inizio dei lavori, e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione. In conclusione, il convivente di fatto che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16-bis del TUIR, può, quindi, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, può beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall'abitazione principale della coppia. |