Responsabilità civile
RIDARE

Se la quietanza non viene sottoscritta non ha effetto di prova dell’avvenuto pagamento

14 Ottobre 2024

Quali sono i requisiti essenziali affinché una quietanza possa produrre piena efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2702 c.c. e quali sono le conseguenze del mancato rispetto di tali requisiti? La pronuncia della Suprema Corte offre l'occasione per un approfondimento a firma del Consigliere della II Sezione e delle Sezioni Unite civili della Cassazione, Aldo Carrato. 

Massima

La quietanza, il cui rilascio non è soggetto all'osservanza di forme particolari, può essere contenuta in una qualsiasi scrittura che attesti univocamente l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, purché essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva attribuito efficacia probatoria di quietanza, rispetto ad alcune rate di mutuo, a documenti privi di sottoscrizione riferibile alla banca mutuante la quale, peraltro, li aveva disconosciuti).

Il caso

Due persone proponevano opposizione avverso un atto di precetto notificato da una Banca con cui si intimava loro il pagamento di una determina somma dovuta in virtù della stipula di un contratto di mutuo fondiario, eccependo la prescrizione del credito, la nullità dell'atto di precetto per non essere stato contestualmente notificato il contratto di mutuo e la usurarietà degli interessi applicati.

Nel corso del giudizio gli stessi opponenti – avvalendosi della facoltà loro concessa dall'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.producevano due fogli dattiloscritti recanti un'apposita data, allegando che essi provenivano dalla Banca precettante, in forza dei quali si sarebbe dovuto ritenere dimostrato l'avvenuto pagamento della somma richiesta con il suddetto atto preliminare all'esecuzione.

A seguito di disconoscimento del contenuto dei suddetti documenti da parte della Banca e dopo l'espletamento di c.t.u. contabile, il Tribunale adito accoglieva l'opposizione sul presupposto che i citati documenti costituissero a tutti gli effetti delle quietanze, come tali comprovanti il dedotto pagamento.

La società delegata alla gestione del credito in contestazione proponeva appello e il giudice di secondo grado lo respingeva, rilevando la legittimità della motivazione addotta dal primo giudice sulla base degli acquisiti accertamenti.

L'appellante soccombente formulava, quindi, ricorso per cassazione, basandolo su due motivi.

La Corte di appello rigettava l'impugnazione e la suddetta società delegata proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

Con il primo motivo – mediante il quale venivano denunciate varie violazioni di legge - la ricorrente adduceva che la motivazione della decisione impugnata era meramente apparente nella parte in cui si era affermato che le comunicazioni contenenti i suddetti fogli dattiloscritti fornivano piena prova dell'avvenuto pagamento delle rate del mutuo scadute e che, per contestare tale prova, sarebbe stato necessario dimostrare che il rilascio dei documenti stessi avesse costituito il frutto di errore di fatto o di violenza.

Con la doglianza in discorso, la medesima ricorrente evidenziava – per quanto qui rileva specificamente - che la quietanza, per dimostrare l'estinzione del debito, deve provenire dal creditore, mentre i documenti prodotti dagli opponenti non provenivano dalla Banca, trattandosi di meri fogli dattiloscritti, aggiungendo che, a riscontrare la circostanza che i documenti in esame non costituissero quietanze, soccorreva anche il fatto gli originari opponenti non avevano prodotto ricevute riferibili alle ultime cinque rate di mutuo e che alla data del presunto versamento gli stessi non erano più titolari del conto corrente, che da tempo era stato chiuso e "passato a sofferenza".

La questione

L'aspetto controverso che veniva direttamente in rilievo nella fattispecie in discussione ineriva, quindi, il significato da attribuirsi ai predetti documenti, rispetto ai quali non era stata raccolta la prova che essi provenissero dalla Banca, e ciò in forza della circostanza che mancava un'apposita sottoscrizione idonea a dimostrare tale provenienza e, quindi, l'imputazione della loro paternità al fine di giungere ad un riscontro effettivo dell'avvenuto pagamento a saldo delle cinque rate del mutuo rimaste inevase. 

La soluzione giuridica

La Corte di cassazione ha ravvisato la fondatezza del richiamato primo motivo, statuendo che, se è vero che il rilascio della quietanza non è soggetto al rispetto di forme particolari (perché non previste dalla legge), la relativa dichiarazione può essere contenuta in una qualsiasi scrittura ed essere resa manifesta da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, che riveli sia l'ammontare della somma pagata sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto.

Con la sentenza in esame, la Corte di legittimità ha, però, chiarito che affinché tale dichiarazione possa avere, sul piano probatorio, il valore, proprio della quietanza, di confessione stragiudiziale di uno specifico pagamento, occorre che essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, la quale soltanto può fare acquistare al documento l'efficacia probatoria privilegiata della scrittura privata, come prevista dall'art. 2702 c.c., circostanza, questa, non venutasi a verificare nel caso di specie non essendo emerso che i documenti contenenti le dichiarazioni di quietanza provenissero effettivamente dall'istituto di credito mutuante, difettando qualsiasi sottoscrizione riconducibile al suo legale rappresentante o ad altro soggetto legittimato a tanto. 

Osservazioni

La quietanza, quindi, richiede la forma scritta (sotto la veste dell'atto pubblico o della scrittura privata), ma non sono necessarie - dal punto di vista temporale - né la contestualità con il pagamento, né - dal punto di vista delle modalità - formule particolari, essendo però necessario che l'atto attesti, senza possibilità di dubbio, l'avvenuto pagamento.

È pacifico che alla quietanza debba essere attribuito il valore di confessione stragiudiziale in relazione all'attestazione dell'avvenuto pagamento. Conseguenza di tale qualificazione è, sul piano probatorio, che l'esistenza dell'adempimento può essere contestata soltanto nei limiti consentiti dall'art. 2732 c.c., ossia mediante la dimostrazione che la dichiarazione è viziata da errore di fatto o da violenza, rimanendo invece irrilevanti il dolo e la simulazione.

Sul piano esemplificativo, si è ritenuto sufficiente ai fini della configurazione di una quietanza:

  1. l'annotazione "pagato" o altra espressione equipollente apposta alla fattura inviata al debitore e sottoscritta dal creditore che l'ha emessa;
  2. la ricevuta fiscale, ancorché priva di sottoscrizione, ove contenga l'indicazione della ditta percettrice, del soggetto erogante, del numero d'ordine e della data;
  3. la ricevuta bancaria, quando la banca vi abbia apposto l'attestazione di avvenuto pagamento.

È opportuno, infine, passare in rassegna i più importanti principi ricavabili in materia dalla giurisprudenza di legittimità maggiormente rilevante:

  1. se il debitore adempie l'obbligazione nelle mani della persona indicata dal creditore, la quietanza rilasciata da quest'ultimo costituisce prova dell'adempimento e della liberazione del debitore, ma non della restituzione al creditore di quanto ricevuto dall'accipiens (Cass. 21 maggio 2024 n. 14130);
  2. la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo (Cass. 9 maggio 2024 n. 12685);
  3. la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili aliunde -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass. 19 luglio 2023 n. 21400); 
  4. il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione (Cass. 28 febbraio 2023 n. 5945);
  5. la clausola con cui si stabilisce che una parte del corrispettivo venga pagata alla sottoscrizione del contratto non ha natura di dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il creditore riconosce di aver riscosso la somma, rilasciando quietanza, ma ha, piuttosto, natura negoziale, in quanto costituisce la programmazione delle modalità di pagamento dell'obbligazione (Cass. 13 novembre 2020 n. 25774);
  6. è ammissibile la dimostrazione di un accordo simulatorio tra l'emittente di una quietanza e il destinatario della stessa nel caso in cui la non veridicità della quietanza non corrisponda ad una determinazione unilaterale del creditore quietanzante, ma rifletta un accordo negoziale tra creditore e debitore volto a rendere ostensibile ai terzi l'attestazione dell'avvenuto pagamento, la cui non conformità alla realtà sia nota alle parti e da queste condivisa (Cass. 25 giugno 2020 n. 12639);
  7. la quietanza, come dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata; invero, l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione (Cass. 22 ottobre 2013 n. 23971);
  8. la data certa di un pagamento, per il quale sia stata rilasciata quietanza, non può essere desunta dalla data di emissione della relativa fattura, in quanto quest'ultima è documento fiscale la cui emissione è connessa all'esecuzione della prestazione, secondo il principio contabile di competenza (Cass. 20 aprile 2012 n. 6265).

Guida all'approfondinento

  • Di Virgilio M., Prova civile in genere, quietanza di pagamento indirizzata al debitore, efficacia probatoria piena, in Foro it., 2015, 9, I, 2893 e segg.
  • Mondini A., Quietanze di pagamento e prova contraria, in Giur. it., 2015, 8-9, 1873 e segg.
  • Acconciaioco B., Riconoscimento del debito ed effetti probatori della quietanza, in I Contratti, 2011, 2, 147 e segg.

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