Confisca tributaria sempre obbligatoria anche in caso di rateazione

29 Ottobre 2024

La Corte di cassazione, con sentenza 13 giugno 2024, n. 33154, si è pronunciata in tema di reati tributari e ha chiarito che, a norma dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, il giudice ha l'obbligo di disporre la confisca del prodotto del reato anche in caso di rateazione delle pretese fiscali. 

Massima

In tema di reati tributari, la presenza di un piano di ammortamento del debito che preveda il pagamento rateizzato delle pretese fiscali non esclude l'obbligo, per il giudice, di disporre la confisca del prodotto del reato, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 che è sempre obbligatoria e che diventa in concreto eseguibile al verificarsi dell'eventuale mancato pagamento del debito erariale.

Il caso

Il tribunale di Roma, in esito a giudizio abbreviato, pronunciava sentenza di condanna a mesi sei di reclusione a carico di un imputato – legale rappresentante e amministratore unico di una s.r.l. – in ordine al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false senza statuire sulla confisca del profitto del reato tributario, in presenza di un piano rateale di pagamento del debito erariale intervenuto tra il prevenuto e l'Agenzia delle Entrate.

Ricorreva direttamente per cassazione il procuratore della Repubblica che denunciava il vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato, sia per la parte relativa alla pena principale (applicata sotto il minimo edittale vigente all'epoca dei fatti, pari ad un anno e mesi sei di reclusione) sia per la parte relativa alla misura ablatoria – costituita nella specie dall'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione, nella specie del tutto omessa dal giudice di prime cure benché obbligatoria.

La Cassazione, con la sentenza annotata, in accoglimento del ricorso del P.M., ha annullato la sentenza del tribunale di Roma limitatamente alla determinazione della pena e della confisca, con rinvio per nuovo giudizio sui due punti al Tribunale di Roma.

La questione

La questione affrontata dalla Suprema corte con la decisione in commento riguarda l'applicabilità o meno della confisca tributaria in caso di intervenuto accordo tra contribuente e Fisco, formalizzato con un piano di ammortamento che preveda la rateazione il pagamento rateizzato delle pretese fiscali, o l'effettivo pagamento delle prime rate.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000:

«Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

Trattandosi di confisca obbligatoria, ci si chiede cosa accade quanto il debito erariale è in fase di estinzione per effetto di un accordo rateale intervenuto con l'Agenzia delle entrate o di un piano di regolarizzazione sottoscritto ai sensi delle varie disposizioni di favore sulla cd. pace fiscale.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha censurato il gravato provvedimento nel presupposto – “chiaro ed inequivocabile” – proprio dell'obbligatorietà della confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000.

Rammenta la Cassazione che l'unica eccezione all'obbligatorietà della misura ablatoria reale si ha in caso di appartenenza delle res a persona estranea alla commissione del reato tributario, con la precisazione che, ove sia impossibile provvedere alla confisca diretta – ossia quando, come i beni costituenti il profitto od il prezzo del reato, sia in rapporto di immediata derivazione da esso – si dovrà procedere alla confisca di altri beni, il cui valore corrisponda al profitto conseguito od al prezzo ricevuto dal reo che, anche a altro titolo, siano comunque nella sua disponibilità (cd. confisca “per equivalente”).

Stante, dunque, l'obbligatorietà della confisca tributaria, anche per equivalente, la presenza di un piano di ammortamento che preveda il pagamento rateizzato delle pretese fiscali, come pure l'effettivo pagamento delle prime rate, sono circostanze che non fanno venire meno la necessità della relativa statuizione giudiziale. Infatti – spiega la Suprema Corte – la previsione di cui al comma 2 dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 158/2015, applicabile ratione temporis), secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte di profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può essere comunque adottata nonostante l'accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito.

L'affermato principio di diritto è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità finora intervenuta sul precedente testo del comma 2 dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (applicabile nella vicenda di specie), costante nel senso di ritenere che la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca – così come il sequestro preventivo ad essa preordinato – può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito (Cass., Sez. III, n. 28488/2020: in motivazione la Corte ha precisato che il sequestro e la conseguente confisca devono essere conservati fino all'integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura; conformi Cass., Sez. III, n. 18034/2019; Id., n. 6246/2018; Id. n. 42070/2016; Id., n. 5728/2016).

Osservazioni

La giurisprudenza di legittimità cui il dictum in commento ha dato continuità sembra destinata ad essere “impattata” dal nuovo quadro normativo rappresentato dall'entrata in vigore della riforma penale tributaria, attuata col d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 – vigente dal 29 giugno 2024 – che, per quel che qui rileva, ha tra l'altro modificato il comma 2 dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, nei seguenti termini ora vigenti:

«Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti».

Detta disposizione, per espressa estensione normativa recata dall'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 87/2024, si applica «anche quando il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dell'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39».

Si tratta di ius superveniens di favore per il contribuente riguardante le iniziative di sequestro preventivo finalizzate alla confisca obbligatoria del profitto dell'evasione, escluse d'ora in poi nei casi in cui non sussista un rischio di dispersione della garanzia patrimoniale e, conseguentemente, non risulti necessario un intervento di natura anticipatoria rispetto alla misura di sicurezza patrimoniale. Ma la nuova previsione fa espresso riferimento solo al sequestro funzionale alla confisca (art. 321, comma 2, c.p.p.) e non anche alla confisca, che interviene all'esito del giudizio in caso di condanna (o di patteggiamento) per uno dei reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000, quando ormai la “fase di estinzione” del debito tributario è conclusa (e, se si è conclusa positivamente, consente l'applicazione della rinnovata attenuante – ad effetto speciale (diminuzione fino alla metà e non si applicano le pene accessorie) di cui al novellato comma 1 dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000, come anch'esso modificato dall'art. 1, lett. g), d.lgs. n. 87/2024.

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