Bonus ristrutturazione: detrazione per interventi su immobile ereditato

La Redazione
08 Novembre 2024

Nell'anno di decesso di un contribuente, la rata di ristrutturazione edilizia nella dichiarazione dei redditi è detraibile dal de cuius o dagli eredi se ne hanno diritto?

Il caso di specie

Nell'anno di decesso di un contribuente, la rata di ristrutturazione edilizia nella dichiarazione dei redditi è detraibile dal de cuius o dagli eredi se ne hanno diritto?

Aspetti fiscali

Secondo l'Agenzia dell'Entrate, in applicazione del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno, si trasferisce all'erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all'anno del decesso, anche nell'ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa. Se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (circolare 5 marzo 2003 n. 15/E, par. 2). A tal riguardo, si precisa che: se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre; se l'immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi; se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone gli altri la disponibilità; se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all'eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

La soluzione del Fisco

Gli esperti in materia (soluzione fornita dal FiscoOggi del 7 giugno 2024) hanno precisato che in caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi (in parti uguali) che conservano la “detenzione materiale e diretta dell'immobile”. L'agevolazione spetta, in pratica, a chi può disporre dell'immobile, anche se non lo utilizza come propria abitazione principale. Inoltre, la condizione della detenzione del bene deve sussistere non solo per l'anno di accettazione dell'eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole usufruire della rata di detrazione. In presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all'anno del decesso si trasferisce agli eredi, in quanto è applicabile la regola generale in base alla quale, per determinare chi possa usufruire della quota di detrazione relativamente a un anno, bisogna individuare il contribuente che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno.

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