Superbonus: chiarimenti sugli impianti fotovoltaici

La Redazione
21 Novembre 2024

Oggetto del presente contributo è la normativa c.d. Superbonus con riferimento all'installazione, da parte di una ONLUS, di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 200 kW nell'ipotesi in cui sul medesimo edificio risulti già installato un precedente impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW.

Il caso di specie

Nella vicenda in esame, l'Istante opera come ONLUS e intende realizzare degli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, su un immobile già servito da un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW (sul quale non ha già beneficiato di altre agevolazioni fiscali o incentivi di altra natura). Premesso ciò, l'Istante chiede: se, ai fini dell'applicazione del Superbonus, la soglia limite di 200 kW vada verificata avendo riguardo alla sola potenza del nuovo impianto fotovoltaico che viene installato o se, invece, occorre tener conto anche della potenza dell'impianto fotovoltaico ''preesistente''; come vada calcolato il tetto massimo di spesa agevolabile con l'aliquota del 110% per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici in applicazione del richiamato comma 10­-bis dell'art. 119 del decreto Rilancio.

Aspetti fiscali

In argomento, si osserva che in sede di Telefisco 2024 è stato precisato che per le ONLUS, OdV e APS, in possesso dei requisiti previsti dal comma 10­-bis dell'art. 119, il Superbonus si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110%, indipendentemente dalla circostanza che tali soggetti abbiano costituito o meno una delle configurazioni di cui all'art. 42-­bis d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (ovvero autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili). Inoltre, mentre per gli interventi realizzati dalle predette configurazioni, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW e fino a 200 kW spetta la detrazione stabilita dall'art. 16-­bis, comma 1, lettera h) TUIR (cfr. risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021), per le ONLUS, OdV e APS, in possesso dei requisiti previsti dal comma 10­-bis dell'art. 119, il Superbonus «si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110% delle spese sostenute». Resta fermo che l'applicazione di tale disposizione è comunque subordinata a una duplice condizione: l'installazione degli impianti va eseguita congiuntamente ad almeno uno degli interventi di efficienza energetica o antisismici ''trainanti'' indicati ai commi 1 e 4 del citato art. 119 e vi deve essere la cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l'autoconsumo.

La soluzione del Fisco

Secondo il Fisco, fermo restando comunque il limite massimo di spesa agevolata di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro/kW ove l'intervento eseguito sia classificato come ''ristrutturazione edilizia'', ''nuova costruzione'' o ''ristrutturazione urbanistica''), si è dell'avviso che, nell'ambito di interventi che rientrano nel perimetro di applicazione del comma 10­-bis, il limite massimo di spesa agevolata con l'aliquota del 110 riferito all'intero impianto, pari a 96.000 euro vada moltiplicato «per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi [...] e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate». Pertanto, in caso di installazione di un impianto fotovoltaico di 200 kW di potenza nominale su un edificio D/4 cui, a titolo esemplificativo, corrispondono 10 unità immobiliari abitative ''figurative'', l'importo massimo agevolabile fruendo del Superbonus con l'aliquota del 110% è pari a 480.000 euro (2.400 euro x 200 kW di potenza).

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