Impugnazione di delibera annullabile: l’eventuale tardività deve essere eccepita dal condominio e non dal giudice

25 Novembre 2024

È importante conoscere e saper correttamente applicare l'art. 1137 c.c. Esso stabilisce che le decisioni prese in ambito condominiale sono vincolanti per tutti i condomini, mentre chi ha interesse a contestare la legittimità di una delibera, assunta in seno all'assemblea condominiale, deve proporre impugnazione entro trenta giorni dal giorno della sua votazione o, in alternativa, dal giorno di ricevimento del relativo verbale in caso di mancata partecipazione. Differentemente, il condomino può incorrere nel mancato rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., sicché la delibera condominiale, anche se viziata e quindi potenzialmente annullabile, diventa esecutiva per tutti i condomini, favorevoli e non, privando il condomino interessato di una ambita tutela giurisdizionale.

Massima

Il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c. non si applica alle azioni dirette a far accertare la nullità delle delibere condominiali. La decadenza del diritto di impugnare la deliberazione annullabile non può essere rilevata d'ufficio, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Chi intenda valersi del trascorso termine di decadenza ha, perciò, l'onere di eccepirlo durante e non oltre il giudizio di merito. Il termine di decadenza, infine, deve essere calcolato con riferimento alla data del deposito del ricorso in cancelleria, e non a quella della successiva notifica del decreto di comparizione delle parti.

Il caso

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, due condomini convenivano in giudizio il Condominio instando, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo dell'importo di € 11.161,78 oltre interessi e spese e, in via riconvenzionale, per l'annullamento e/o dichiarando nulla la delibera assembleare, adottata in data 26 settembre 2022, di approvazione del bilancio consuntivo 2022, da cui traeva origine il debito azionato in via monitoria dal Condominio.

Il Condominio, costituitosi in giudizio, instava per il rigetto della spiegata opposizione ed ogni domanda da essi proposta (una eccezione di carenza di legittimazione passiva del Condominio e di inesistenza della mediazione) e, per l'effetto, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo - previo accertamento del relativo credito, la condanna dei condomini a pagare la somma di € 11.577,28 comprensiva delle spese del decreto ingiuntivo, oltre gli interessi maturati.

Il Condominio chiedeva, inoltre, la condanna dei condomini opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. di una somma equitativamente determinata in € 2.000,00. Non veniva espletata alcuna attività istruttoria.

Il Giudice, previa discussione orale pronunciava sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. e, ritenuta l'infondatezza della domanda, rigettava la pretesa attorea; accolta la richiesta ex art. 96 c.p.c. proposta dal Condominio opposto per il comportamento processuale degli opponenti, li condannava, in solido, a rifondere al Condominio le spese di lite e ad € 1.000,00 in applicazione dell'art. 96 c.p.c.

La questione

Si tratta di considerare la legittimità della proposta opposizione a decreto ingiuntivo per debiti condominiali promossa da due condomini morosi nei confronti del Condominio, a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo cui traeva origine il debito; in particolare, veniva altresì formulata, in via riconvenzionale, dai condomini medesimi, la richiesta di annullamento e/o pronuncia di nullità della predetta delibera assembleare; sul punto, si imponeva conseguentemente una attenta disamina sulla possibile decadenza del diritto di impugnare la deliberazione annullabile per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 1137 c.c.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Verona è chiamato a decidere sulla legittimità di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo e, contestualmente, dell'impugnazione della delibera assembleare adottata in data 26 settembre 2022 di approvazione del bilancio consuntivo 2022 e da cui traeva origine il debito azionato in via monitoria dal Condominio.

Dopo un'analisi preliminare delle ipotesi di nullità ed annullabilità delle deliberazioni dell'assemblea del condominio (nulle quando hanno un oggetto impossibile o illecito o perché adottate violando la sua competenza o i diritti individuali dei condomini; annullabili quando sono contrarie alla legge o al regolamento di condominio), il Tribunale verificava la tardività dell'impugnazione della delibera assembleare proposta solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e, quindi, oltre il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c.

In ragione di quanto sopra, il Giudice dichiarava che la delibera assembleare del 26 settembre 2022 era divenuta esecutiva e rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna in solido degli opponenti a rifondere al Condominio le spese del procedimento e al pagamento di € 1.000,00 ex art. 96 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale e della temerarietà della lite.

Osservazioni

La pronuncia in esame del Tribunale di Verona non si sottrae alla enunciazione della differenza fra le ipotesi di nullità ed annullabilità delle deliberazioni assembleari in quanto la vicenda oggi in esame - trattasi di decreto ingiuntivo nei confronti di condomìni morosi, emesso in base alla approvazione del rendiconto consuntivo e relativo - impone questa volta l'attenzione non solo sul termine di impugnazione ma anche sulle modalità della impugnazione medesima.

Come ormai confermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex multis, Cass. civ., sez. un, 7 marzo 2005, n. 4806), sono da ritenersi nulle le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea o alla formazione della volontà della prescritta maggioranza, quelle con maggioranze inferiori alle prescritte, le delibere prive degli elementi essenziali, quelle adottate con maggioranza inesistente, apparente o inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, le delibere con oggetto impossibile o illecito, le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto.

Invece, nell'ambito della categoria delle delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale, la Corte ha affermato che sono da ritenersi annullabili quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, le delibere viziate da eccesso di potere o da incompetenza, le delibere che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.

Il Tribunale anticipa quindi l'impossibilità di vagliare le doglianze espresse dai condomini opponenti in ragione della inosservanza del termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c.

Precisamente, l'impugnazione della delibera assembleare del 26 settembre 2022 avveniva in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed oltre i trenta giorni previsti dalla predetta disposizione codicistica.

Se ci si sofferma sul tenore letterario dell'art. 1137 c.c., al comma 2, viene giustappunto prescritto che: “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”, ovvero come far valere in giudizio l'annullabilità della delibera dell'assemblea dei condomini.

La disposizione descrive le modalità di impugnazione della delibera assembleare che, secondo le previsioni normative e gli assetti giurisprudenziali, può essere esercitata “in via principale” mediante la proposizione di un giudizio autonomo oppure anche “in via riconvenzionale”, nell'àmbito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - come nel caso di specie; non sarebbe invece possibile far valere la dedotta annullabilità anche “in via di eccezione”.

E' interessante sul punto evidenziare che l'azione di impugnazione è una azione costitutiva avente efficacia  erga omnes, nei confronti di tutti, mentre l'eccezione ha la sola finalità di paralizzare la domanda altrui, cosicché, se fosse ammessa la annullabilità della delibera in via di eccezione, la delibera che risultasse viziata sarebbe privata di efficacia solamente nei riguardi del condomino impugnante e non, invece, nei confronti di tutti gli altri condomini, nei riguardi dei quali, paradossalmente, la delibera rimarrebbe valida.

Posta la correttezza della azione di annullabilità proposta “in via riconvenzionale” nel giudizio oggi in esame, la censura del Tribunale di primo grado si attesta sul mancato rispetto del termine espressamente previsto per l'esercizio dell'azione di annullamento, ovvero i trenta giorni sancito nell'art. 1137, comma 2, c.c.

Se la mancata deduzione dell'annullabilità nelle forme prescritte dalla legge, ossia con l'azione di annullamento, dà luogo a decadenza per mancato compimento dell'atto previsto dalla legge, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti - la decadenza dalla scadenza del termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., invece, non è rilevabile d'ufficio bensì su eccezione di parte ex art.  2969 c.c. - trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti.

A tal proposito, la recentissima pronuncia del Tribunale di merito di Pavia (sent. 8 novembre 2023, n. 1362) ripercorre il ragionamento logico giuridico testè affrontato e riproduce il seguente principio di diritto, avvallato da copiosa giurisprudenza unanime: “In materia di condominio negli edifici e di impugnazione delle delibere assembleari il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c. ha natura non processuale, ma sostanziale e, quindi, non essendo sottratto alla disponibilità delle parti, la decadenza non può essere rilevata di ufficio dal giudice (Cass. n. 4009/1995; Cass. n. 15131/2001) e, di conseguenza, l'eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità (v., ex multis, con giurisprudenza citata Cass. n. 8449/2008; nel merito recentemente App. Bari 28 marzo 2023, n. 505 e Trib. Ancona 20 febbraio 2018, n. 289)”.

A chiosa, sia consentita una precisazione in ordine agli effetti sulla decorrenza del termine ad impugnare la delibera assembleare derivanti dalla proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria.

Le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010; in particolare il comma 6 della predetta disposizione prevede: “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo'”.

La disciplina giuridica della norma sopra richiamata incide, quindi, sulla decorrenza del termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera assembleare; infatti, si è affermato che si determina un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo, per cui il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (Trib. Roma 12 marzo 2019; Trib. Messina 11 gennaio 2018; App. Palermo 27 giugno 2017; Trib. Milano 2 dicembre 2016; Trib. Monza 12 gennaio 2016).

Pertanto, in queste ipotesi, il soggetto onerato dell'obbligo di iniziare il procedimento di mediazione entro il trentesimo giorno dalla adozione della delibera assembleare impugnata ha la responsabilità di depositare la domanda nel predetto tempo - idoneo a determinare se è stato rispettato o meno il termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c. - e successivamente, dopo il deposito del verbale negativo di mediazione presso l'Organismo, avrà l'onere di proseguire nella impugnazione della delibera assembleare entro i successivi trenta giorni innanzi alla Autorità competente.

Riferimenti

Celeste, Insidie tra l'impugnazione della delibera approvativa di una spesa condominiale e l'opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali, in IUS-Condominioelocazione.it, 19 aprile 2021;

Cusano, Il codice del condominio, sub art. 1137, Napoli, 2022, 239;

Gallucci, Forma dell'atto di impugnazione delle delibere condominiali, in Immob. & proprietà, 2014, 355;

Scarpa, Opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali e impugnazione della deliberazione assembleare, in Immob. & proprietà, 2019, 358.

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