Bonus mobili: i requisiti dell’agevolazione in occasione del cambio della caldaia

La Redazione
28 Novembre 2024

Il soggetto che decide di cambiare la vecchia caldaia può usufruire del bonus mobili per il 2024 se nello stesso anno acquista anche dei mobili nuovi per l'abitazione?

Il caso di specie

Tizio, nel 2023 decide di cambiare la vecchia caldaia con una nuova a condensazione. Nel 2024 decide di acquistare dei mobili nuovi per la stessa abitazione ove è stata sostituita la caldaia. Premesso ciò, l'istante può usufruire del bonus mobili per l'anno 2024?

Aspetti fiscali

In argomento, si osserva che si può usufruire della detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'agevolazione è stata prorogata dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 37, l. n. 234/2021) per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per acquistare mobili e grandi elettrodomestici. Indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l'anno 2022, 8.000 euro per il 2023 e 5.000 euro per il 2024 riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.  La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l'immobile ma l'intervento cui è collegato l'acquisto viene effettuato su una pertinenza dell'immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.

La soluzione del Fisco

Gli esperti in materia (soluzione fornita dal FiscoOggi del 20 settembre 2024) hanno precisato che occorre una preliminare distinzione afferente la tipologia di detrazione che il contribuente richiederà per la sostituzione della caldaia: se quella prevista per gli interventi indicati nel comma 1 dall'art. 16-bis TUIR (attualmente pari al 50%) o quella indicata dall'art. 1, comma 347, l. n. 296/2006 (cosiddetto “Ecobonus”), concessa per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Soltanto nel primo caso sarà possibile per il contribuente richiedere anche il c.d. bonus mobili ed elettrodomestici.

L'Agenzia delle entrate, infatti, ha sempre affermato che costituiscono presupposto per accedere al citato bonus gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (eseguiti su singole unità immobiliari abitative) ammessi alla detrazione di cui all'art. 16-bis TUIR, qualora si configurino almeno come interventi di “manutenzione straordinaria”. E la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento, può essere riconducibile alla manutenzione straordinaria (circolare n. 3/2016, risposta 1.5).

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