Condominio e locazione

Servitù di passaggio pedonale: può costituirsi sul fondo di proprietà altrui per procedere all’installazione di un ascensore esterno?

27 Dicembre 2024

Per il Tribunale della Spezia, non può trovare accoglimento la domanda avanzata in via principale dall'attore, il quale ha adìto l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la costituzione, a proprio favore, di una servitù di passaggio pedonale sul fondo di proprietà di uno dei condomini convenuti, per poter procedere all'installazione di un ascensore esterno, di piccole dimensioni, che consentirebbe allo stesso attore, affetto da problemi di salute e impossibilitato a salire una scalinata, una modalità alternativa di accesso alla propria abitazione posta al terzo piano di uno stabile.

Massima

Non può essere costituito un diritto di servitù coattiva di passaggio pedonale che esula dai modelli legali di riferimento e, dunque, deve ritenersi inammissibile la domanda volta ad attuare giudizialmente un diritto inesistente nell'ordinamento.

Il caso

Due coniugi, proprietari di una unità immobiliare facente parte di un fabbricato, citano in giudizio i proprietari di altre due unità immobiliari. Affermano che, adiacente al fabbricato, vi è una corte urbana, in parte di proprietà comune e in parte di proprietà esclusiva di uno dei due condomini convenuti e che, su un lato della porzione comune della corte si trova una scalinata, pure in comproprietà tra i condomini, che consente l'accesso all'immobile dei ricorrenti, situato al terzo e ultimo piano dell'edificio. La ricorrente afferma di avere problemi di salute che le rendono impossibile percorrere quella scalinata e raggiungere così la propria abitazione. Pertanto, unitamente al coniuge, agisce in giudizio invocando l'art.1052 c.c., chiedendo dunque che sia costituita a proprio favore una servitù di passaggio pedonale sul fondo di proprietà della controparte, per poter procedere all'installazione di un piccolo ascensore.

Nel costituirsi in giudizio, il convenuto eccepisce l'inammissibilità della domanda, ritenendo che l'installazione dell'ascensore configurerebbe, in sostanza, una sorta di “esproprio” del terreno di sua proprietà.

La questione

Si tratta di stabilire, nello specifico, se possa essere costituita una servitù di passaggio pedonale a favore di un condomino, su un fondo di proprietà altrui, al fine di poter procedere all'installazione di un ascensore, che possa consentire al condomino stesso, avente problemi di salute e impossibilitato a percorrere una scalinata, un accesso alternativo alla propria abitazione posta al terzo piano dello stabile.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale della Spezia, ritenendo fondata l'eccezione sollevata dal convenuto, sostiene che la fattispecie descritta non possa essere fatta rientrare nell'ambito di applicazione delle norme dettate in materia di condominio. Pertanto, rigetta la domanda proposta in via principale dai ricorrenti. Dispone, però lo svolgimento di approfondimenti istruttori - nello specifico, una consulenza tecnica d'ufficio - necessari per la prosecuzione del giudizio con riguardo alla domanda formulata in via subordinata dalla parte ricorrente, volta a far dichiarare la costituzione di servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà dell'altro convenuto.

Osservazioni

L'art. 1052 c.c., invocato dai ricorrenti, prevede, al comma 1, la possibilità di costituzione di un passaggio coattivo (art. 1051 c.c.) anche qualora il proprietario del fondo abbia un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato. La concessione del passaggio coattivo è subordinata, dal comma 2 della disposizione codicistica, non solo alla inadeguatezza dell'accesso alla via pubblica e alla sua non ampliabilità, ma altresì dalla sussistenza di un'ulteriore condizione, rappresentata dalla circostanza che la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Requisito questo che, secondo la Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 2021, n. 40824) trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione.

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio 1999, n. 167, invocata dai ricorrenti, ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 dell'art. 1052 c.c. nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo, di cui al primo comma, possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo.

In altre parole, secondo il giudice delle leggi, l'omessa previsione, nell'art. 1052, comma 2, c.c., dell'esigenza di accessibilità alla casa di abitazione per i portatori di handicap, accanto a quelle produttivistiche dell'agricoltura e dell'industria, quale ulteriore possibile presupposto per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, si pone in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., ledendo in generale il principio personalista che ispira la carta costituzionale e che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata nel corso di un procedimento ex art. 700 c.p.c., promosso da un portatore di handicap, invalido civile al 100%, proprietario di un appartamento in condominio, al fine di ottenere l'autorizzazione ad esercitare, in via d'urgenza, il passaggio sino alla via pubblica su un orto confinante con lo stabile condominiale. Il Pretore della Spezia adìto aveva, dunque, sollevato - sospendendo il procedimento cautelare  la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1052, comma 2, c.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 42, comma 2, Cost., “nella parte in cui non consente di costituire la servitù di cui al primo comma in favore di edifici di civile abitazione, al fine di garantire un adeguato accesso alla via pubblica per mutilati ed invalidi con difficoltà di deambulazione”.

Sulla base della relazione predisposta dal tecnico incaricato, la parte ricorrente ha individuato come modalità alternativa di accesso alla propria abitazione quella che prevede l'installazione di un piccolo ascensore esterno al fabbricato, in aderenza allo stesso, su una piccola porzione della corte appartenente al convenuto proprietario dell'immobile posto al secondo piano dello stabile. L'ascensore, così, sarebbe raggiungibile attraverso un vialetto che parte dalla corte comune e prosegue nella proprietà del condomino convenuto.

Il Tribunale spezzino si trova, quindi, a decidere sulla eccezione sollevata dal convenuto e la ritiene fondata.

Per il giudice ligure, i ricorrenti potrebbero utilmente raggiungere il proprio appartamento attraverso la corte del convenuto solo presupponendo l'esistenza di un ascensore. L'installazione dell'impianto dovrebbe avvenire in un'area privata e non in parti comuni dell'edificio. Il giudice giunge, pertanto, a ritenere che la fattispecie in esame non possa rientrare nell'ambito di applicazione delle norme dettate in materia di condominio in quanto l'assemblea non avrebbe il potere di deliberare un intervento del genere e i ricorrenti non potrebbero invocare l'art. 2 della l. n. 13/1989, che detta disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1053 c.c., se è necessaria, al fine di attuare il passaggio, la costruzione di opere stabili sul fondo servente oppure lasciarne incolta una zona, il proprietario del fondo dominante (che beneficia del diritto di passaggio), prima di iniziare le opere o di iniziare il passaggio, dovrà pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 1038 c.c.

Quindi, il proprietario del fondo dominante dovrà corrispondere il pagamento di un'indennità ulteriore rispetto a quella dovuta per il danno cagionato dal passaggio e che dovrà comprendere sia il valore della zona del fondo servente che resta inutilizzata, sia il corrispettivo della diminuzione di valore dell'intero fondo. Per stabilire il valore della zona occupata, deve farsi riferimento alla stima dell'intero prezzo di mercato.

La ratio di tale disposizione normativa viene ravvisata nel fatto che la parte di terreno, occupata stabilmente con opere o lasciata incolta, viene sottratta alla disponibilità del proprietario del fondo servente.

La fattispecie sottoposta all'esame del giudice ligure, tuttavia, non può essere assimilata a quella descritta dalla disposizione codicistica, poiché nel nostro caso si avrebbe un'opera, quale appunto l'installazione di un piccolo ascensore, che si sviluppa anche in senso verticale e che finirebbe per privare il proprietario del fondo servente di qualsiasi residua possibilità di godimento del relativo spazio. Quindi, si è di fronte a un intervento di natura differente rispetto a quanto presupposto dal codice.

Il convenuto, infatti, ritiene inammissibile la domanda dei ricorrenti in quanto volta ad attuare giudizialmente un diritto inesistente nel nostro ordinamento, pretendendo essi la costituzione di un diritto che esula dai modelli legali di riferimento.

Il Tribunale, dunque, rigetta la domanda svolta in via principale dai ricorrenti, ma dispone la prosecuzione del giudizio, ritenendo opportuno, in particolare, disporre una consulenza tecnica d'ufficio, volta a descrivere e verificare lo stato dei luoghi, essendo, la domanda formulata in via subordinata, volta ad ottenere l'installazione di un mezzo meccanico di trasporto delle persone sul lastrico solare condominiale, fino a raggiungere e poi risalire le scale pure comuni.

Riferimenti

Perlingieri, Principio “personalista”, “funzione sociale della proprietà” e servitù coattiva di passaggio, in Rass. dir. civ., 1999, 688;

Rossetti, Tutela della salute e servitù coattive, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1999, 688;

Vitucci, Il passaggio coattivo e le persone handicappate, in Giur. costit., 1999, 1615.

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