Condominio e locazione

Superbonus: le conseguenze dell’errata fatturazione

La Redazione
03 Gennaio 2025

Qual è la misura agevolativa applicabile in caso di “sconto in fattura” non esposto a valle dell'importo complessivo, ma nel corpo della fattura medesima?

Il caso di specie

Nella vicenda in esame, l'istante nella sua qualità di condòmino incaricato del «condominio minimo», riferisce che, il 29 dicembre 2023, la ditta, avendo già eseguito lavori per circa il 70% del totale, aveva emesso 3 distinte fatture che non contemplavano alcun conguaglio in denaro, giacché gli importi dovuti per accordi contrattualmente assunti con l'impresa appaltatrice, dovevano essere regolati mediante l'applicazione dello sconto in fattura. Tuttavia, in sede di avvio delle procedure di asseverazione, dopo il 31 dicembre 2023, veniva riscontrato che lo ''sconto in fattura'' di cui sopra, non veniva esposto a valle dell'importo complessivo della fattura (IVA inclusa) ma bensì nel corpo della stessa, così ''erroneamente'' neutralizzando gli importi dei singoli interventi ivi riportati. Ciò posto, l'istante chiede come sanare l'errore al fine di conservare l'agevolazione fiscale nella misura del 110%.

Aspetti fiscali

Come chiarito nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e nella circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento.  In caso di sconto ''integrale'' in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore (così la risposta n. 1, pubblicata il 5 gennaio 2024). Ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi  di  opzione  per lo  ''sconto integrale'' in fattura  applicabile  secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche  tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SDI nei termini stabiliti dall'art. 21, comma 4, d.P.R n. 633/1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ''Superbonus 110%''.

La soluzione del fisco

Con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell'applicazione dello sconto in fattura, «per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell'IVA, e l'importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti». Premesso ciò, osserva il Fisco che nel caso di specie risultava che la ditta fornitrice aveva emesso tre fatture errate, avendo praticato lo sconto sul solo imponibile, omettendo quindi di addebitare l'IVA in rivalsa. Le successive note di debito prodotte per ''rettificare'' le fatture errate, seppur datate 29 dicembre 2023, erano state concretamente trasmesse allo SDI e, quindi, ''emesse'' il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentivano di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto). Considerato che le note di debito corrette sono state inviate al SDI, e quindi emesse, il 27 marzo 2024, lo sconto in fattura, ove sussistano gli altri requisiti richiesti dalle norme, sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%). In definitiva, il contribuente accede al Superbonus 70% e non nella misura del 110% se la fattura emessa nel 2023 da chi ha eseguito i lavori è errata e la nota di debito corretta viene inviata allo SDI (Sistema di Interscambio) nel 2024.

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