Condominio e locazione

Assemblea della comunione: termini liberi per l’invio dell’avviso di convocazione

27 Gennaio 2025

Una sentenza può essere concisa, ma pienamente esaustiva nel motivare le ragioni per le quali il giudice è pervenuto ad una certa decisione. Il Tribunale di Roma, con la pronuncia in commento, ha scelto questa linea e, con efficacia, ha smantellato le difese del condomino impugnante, il quale sosteneva che una delibera assembleare riguardante una comunione ordinaria, asseritamente viziata per mancato rispetto dei termini di invio dell'avviso di convocazione, fosse da trattare al pari di una delibera condominiale. 

Massima

L'assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria, diversamente da quanto stabilito per il condominio degli edifici, è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione purché idonea allo scopo, in quanto gli artt. 1105 e 1109 c.c. non prevedono l'assolvimento di particolari formalità, menzionando semplicemente la preventiva conoscenza dell'ordine del giorno e la decisione a maggioranza dei partecipanti.

Il caso

Il partecipante ad una comunione ereditaria citava in giudizio l'altro comunista lamentando di essere stato tardivamente convocato all'assemblea avente ad oggetto la nomina del rappresentante comune degli eredi e, conseguentemente, impugnava la delibera secondo quanto previsto dall'art. 1109 c.c.

L'attore assumeva, infatti, che non essendo stato rinvenuto alcuno presso il domicilio la raccomandata contenente il relativo avviso era stata depositata presso l'ufficio postale solo quattro giorni prima rispetto alla data della riunione, tant'è che la convocazione si doveva ritenere perfezionata solo alla scadenza dei dieci giorni successivi e, quindi, oltre la data dello svolgimento della riunione.

Il Tribunale capitolino ha rigettato l'impugnazione.

La questione

Si trattava si individuare la differenza che corre tra l'assemblea della comunione e quella del condominio in ordine alla conoscibilità della data di svolgimento della riunione dell'organo deliberante.

Le soluzioni giuridiche

Con una sentenza telegrafica e adeguata alla fattispecie considerata, il giudice ha osservato che l'unico motivo di impugnativa sollevato, che riguardava il vizio formale della delibera assembleare riferibile alla omessa e tardiva convocazione della riunione, non poteva riguardare il caso concreto, dal momento che i termini di cui all'art. 66 disp. att. c.c., concernenti il condominio, non sono applicabili in via analogica alla comunione. In effetti, per quanto concerne la convocazione dell'assemblea della comunione non sussiste alcuna norma che stabilisca i relativi termini essendo, secondo la giurisprudenza (Cass. civ., sez. II, 5 agosto 1992, n. 9291), demandato al giudice il compito di valutare la congruità del termine in concreto concesso.

In ogni caso, la convocazione doveva essere ritenuta perfezionata, poiché l'invio della raccomandata postale, che sia stata depositata presso l'ufficio in assenza del destinatario, rientra nella sfera dell'autonomia privata e, quindi, non è equiparabile alla notificazione di un atto giudiziario per il quale si deve calcolare il decorso di dieci giorni necessari per la “compiuta giacenza”.

In conclusione, nella fattispecie, la convocazione si era perfezionata nel giorno in cui l'agente aveva rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in modo tale da consentire il ritiro dello stesso da parte del destinatario.

Osservazioni

La decisione del giudice capitolino ha messo in evidenza uno dei punti qualificanti che distinguono la comunione dal condominio, il quale si caratterizza per costituire un ramo della prima.

La comunione si connota come la particolare condizione nella quale la proprietà o un altro diritto reale spetta in comunione a più persone. Da tale definizione emerge una nozione che identifica una situazione di contitolarità di diritti ascrivibili ad una organizzazione di soggetti i quali, volontariamente, incidentalmente o forzosamente si trovano a condividere posizioni soggettive in vista della gestione comune delle stesse. Nel caso oggetto della sentenza in esame, la comunione in essere tra i due contendenti, che aveva tratto origine dalla morte del de cuius, deve essere inquadrata nella seconda categoria.

Il condominio, invece, si colloca rispetto alla comunione come una sua species e se ne distingue per essere caratterizzato dalla coesistenza delle unità abitative in proprietà esclusiva dei singoli condomini e per la presenza di parti comuni strutturalmente e funzionalmente connesse alle prime.

Da questa estrema sintesi sembrerebbe che i due istituti, disciplinati da norme specifiche, ben poco abbiano in comune. Ma così non è, perché l'art. 1139 c.c. è la norma che stabilisce un raccordo tra gli stessi e si pone, per il suo testo, come norma di rinvio: “per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale”. Pertanto, è il condominio che attinge alla comunione e non viceversa.

La disposizione mette in luce un aspetto importante che, sostanzialmente, è quello che il giudice del merito ha individuato per rigettare l'impugnativa della deliberazione assembleare: i termini e le modalità per la convocazione di un'assemblea che interessa la comunione sono liberi e questo comporta l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 66 disp. att. c.c. che, per quanto concerne il condominio, è norma inderogabile ai sensi dell'art. 72 disp. att. c.c.

In merito alla questione di cui ci si occupa, il Tribunale ha richiamato due norme specifiche: l'art. 1105, comma 3, c.c. - di cui già si è già detto - e l'art. 1109, comma 1, n. 2, c.c., concernente il diritto di ciascuno dei componenti della minoranza dissenziente di impugnare la delibera dinanzi all'autorità giudiziaria  nel rispetto dei termini di impugnazione del regolamento della comunione previsti dall'art. 1107 c.c. Termini di trenta giorni, che sono parificati a quelli di cui all'art. 1137 c.c. e che decorrono dalla deliberazione, per i contrari, e dalla comunicazione della deliberazione, per gli assenti. Gli astenuti non sono contemplati.

La giurisprudenza attinente alla complessiva materia è avara ma decisa e univoca quanto ai relativi principi regolatori.

Partendo dalla formulazione dell'ordine del giorno è ammessa anche la sinteticità nell'indicazione degli argomenti da trattare, purché vi sia chiarezza e non ambiguità, specificazione e non genericità in modo da consentire la discussione e l'adozione, con consapevolezza, di eventuali deliberazioni (Cass. civ. sez. II, 22 luglio 2004, n. 13763). In questo, giova evidenziare che tale interpretazione giurisprudenziale non si discosta da quanto previsto in ambito condominiale, rispetto al quale per la validità di una delibera assembleare è necessario che sia rispettata la finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare (Cass. civ. sez. II, 9 gennaio 2006, n. 63).

Vi è, poi, da considerare l'aspetto concernente le differenti procedure da seguire per la convocazione dei due tipi di assemblea: completamente libera quella relative alla comunione, rigorosa quella per il condominio. E per queste ci si riferisce sia al computo del numero dei giorni utili per la ricezione dell'avviso di convocazione al fine di un regolare svolgimento della deliberazione, sia alle formalità della trasmissione dell'avviso di convocazione vero e proprio.

Nel primo caso la questione non pone dubbi di soluzione - come concluso dal Tribunale - vista la chiarezza e specificità delle norme richiamate.

Per quanto concerne la seconda questione occorre evidenziare che nel condominio, solo con l'entrata in vigore della modifica del codice civile, vi è stato un decisivo cambiamento di rotta rispetto al passato. In effetti, anche sotto il vigore del previgente art. 66 disp. att. c.c., nel condominio vi era una evidente libertà di forme che lasciavano all'amministratore ampia discrezione di scelta. Tanto è vero che nel silenzio parlante del legislatore la giurisprudenza si era espressa nel senso di ritenere che “l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale può essere dato con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo e la prova della sua conoscenza può essere, pertanto, acquisita attraverso anche la deposizione testimoniale del tempestivo inserimento nella cassetta delle lettere del singolo condomino, integrata dalla presunzione che l'interessato controllasse regolarmente la presenza della corrispondenza all'interno della cassetta, atteso, inoltre, che trattandosi di atto ricettizio, non è necessaria la dimostrazione che esso sia giunto nella mani del destinatario, essendo sufficiente che sia pervenuto al suo indirizzo, secondo la presunzione legale di cui all'art. 1335 c.c., salva la prova contraria dell'impossibilità, senza sua colpa, di averne avuta notizia” (Cass. civ. sez. II, 15 luglio 2005, n. 15087).

Alla luce dell'art. 66 disp. att. c.c. - come modificato dalla l. n. 220/2012 - appare palese che tale principio può sopravvivere in tema di assemblee della comunione.

La parte finale della sentenza, dedicata alla mancata consegna della raccomandata per assenza del destinatario, rinvia a principi oramai più che consolidati, i quali hanno messo in luce la differenza sostanziale che corre tra la notifica di un atto privato, quale quello oggetto di controversia, e di un atto giudiziario che è sottoposto ad un differente regime probatorio (Cass. civ. sez. II, 25 marzo 2019, n. 8257).

A questo proposito, giova solo evidenziare che l'avviso di convocazione, atto per sua natura del tutto svincolato, in assenza di previsioni di legge, dal regime giuridico delle notificazioni degli atti di carattere giudiziario, rinviene la propria disciplina nell'art. 1335 c.c. quanto alla presunzione di conoscibilità di qualsivoglia dichiarazione diretta ad una determinata persona, essendo a tale fine necessario e sufficiente che la dichiarazione stessa sia ad essa pervenuta. E tale momento, nel caso di un avviso di convocazione dell'assemblea condominiale coincide - come evidenziato - con il rilascio da parte del messo postale della comunicazione che il relativo plico è giacente presso l'ufficio postale di riferimento.

Riferimenti

Gallucci, Convocazione assemblea della comunione, in Condominioweb.com, 29 novembre 2018;

Celeste, Avviso di convocazione, in IUS Condominioelocazione.it, 26 luglio 2017;

Nucera, Termini per la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, in Arch. loc. e cond., 2013, fasc. 4, 438.

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