Dichiarazione del danneggiato a medico del PS: quale valore probatorio?
10 Febbraio 2025
Massima Il referto redatto da un medico del pronto soccorso di una struttura pubblica fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale e delle dichiarazioni rilasciate dal danneggiato al medico, non anche del valore probatorio intrinseco delle stesse. Il caso La vittima di un incidente stradale radica un procedimento civile per chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni nei confronti del Fondo di garanzia vittime della strada, stante la responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto. Il Tribunale rigetta la domanda risarcitoria in quanto non ritiene provata la dedotta origine dello scontro con veicolo rimasto non identificato. La Corte d'appello respinge il gravame, poiché, conformemente al primo giudice, ritiene più credibile la ricostruzione fornita dal danneggiato al medico del pronto soccorso, allorquando riferisce di aver perso il controllo dell'auto. Il danneggiato, pertanto, propone ricorso per Cassazione affidati a sei motivi. La questione Sulla valenza processuale della dichiarazione rilasciata al medico del pronto soccorso in un momento di poco successivo all'evento dannoso. Le soluzioni giuridiche Con il primo motivo di ricorso, il danneggiato assume la violazione degli artt. 2735 c.c. (confessione stragiudiziale) e 2697 c.c. (onere della prova) per avere la Corte d'appello ritenuto più credibile la ricostruzione dell'incidente da lui fornita al PS, senza considerare che non aveva mai rilasciato né sottoscritto alcuna dichiarazione, né la compagnia designata dal FGVS aveva provato detta circostanza. I Supremi Giudici, in primo luogo, al fine di motivare l'inammissibilità e l'infondatezza del motivo di ricorso, evidenziano come, secondo le regole generali del riparto dell'onere probatorio, sia onere dell'attore e non della compagnia convenuta (FGVS) provare il fatto costitutivo della pretesa, ovverossia che lo scontro si è verificato con un veicolo rimasto sconosciuto. Ciò precisato, gli ermellini, a suffragio della decisione del giudice del gravame, richiamano il loro precedente Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2024, n. 16572, ove si chiarisce che il referto del P.S. di una struttura ospedaliera pubblica è un atto pubblico assistito da fede privilegiata sino a querela di falso, specificando che il valore di prova legale è limitato al fatto che la dichiarazione è stata resa con quel contenuto e non anche al valore probatorio intrinseco della stessa. A tale dichiarazione, precisa l'estensore del provvedimento qui commentato, non può che essere assegnato valore di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, liberamente valutabile dal giudice ex art. 2735 c.c. Osservazioni L'argomento della sentenza ci consente di fare il punto sulla valutazione delle prove nell'ambito della circolazione stradale. In primo luogo, non possiamo non menzionare l'art. 116 c.p.c. che al primo comma prevede che il giudice debba fare uso del suo prudente apprezzamento per valutare le prove, salvo che la legge disponga diversamente. Il secondo comma della medesima norma processuale, dispone che il giudice possa desumere argomenti di prova anche dalle risposte fornite in sede di interrogatorio libero, così come dal rifiuto ingiustificato a consentire ispezioni, ovvero dal contegno stesso delle parti. Come stabilito dal primo comma dell'art. 116, la discrezionalità del giudice trova il suo limite di fronte a disposizioni di legge che vincolano il giudice stesso: si tratta delle c.d. prove privilegiate. Tra queste vi rientra certamente l'atto pubblico, che ai sensi dell'art. 2700 c.c. fa piena prova fino a querela di falso. La richiamata norma chiarisce che la prova riguarda la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La prova, pertanto, non riguarda la verità intrinseca della dichiarazione rilasciata al pubblico ufficiale, ma soltanto che la dichiarazione resa alla PA aveva proprio quel contenuto. La valutazione della dichiarazione in sé resta un compito dal giudice, sempre secondo il suo prudente apprezzamento. Tra le diverse valutazioni che il giudice deve svolgere per determinare il suo convincimento, vi è anche quella della attendibilità della testimonianza resa ed è proprio attraverso detta attività che nella sentenza oggetto del presente commento, i giudici di merito hanno ritenuto di dare maggior valore a quanto riferito dalla parte nell'immediatezza del fatto. Perché una testimonianza possa essere ritenuta attendibile, dovrà esserne valutata la sua coerenza, la concordanza con altri elementi di prova, la verosimiglianza oltre che l'assenza di contraddizioni. Più nello specifico, si ritiene che il giudice debba considerare se il testimone possa avere un coinvolgimento personale, economico o emotivo legato all'esito del processo, ovvero essere influenzato da pregiudizi, da legami affettivi con una delle parti o da pressioni esterne. Il giudice deve, altresì considerare se il testimone ha una percezione diretta dei fatti e se è in grado di ricordarli in modo chiaro e dettagliato. Altro elemento è la linearità della testimonianza, che non deve risultare contraddittoria e non deve mutare nel tempo. Il giudice, per appurare eventuali incongruenze, può confrontare più testimonianze tra loro e verificarne il coordinamento con le prove documentali. In estrema sintesi, le dichiarazioni testimoniali non possono essere valutate isolatamente, ma nel loro contesto complessivo, in relazione anche agli altri mezzi di prova. A questo punto appare utile menzionare le prove privilegiate che si incontrano maggiormente in caso di danni da circolazione stradale: 1. Verbale della polizia stradale Un esempio classico di prova privilegiata è il verbale di accertamento redatto dalla polizia stradale intervenuta sul luogo dell'incidente. Si tratta di un atto pubblico che ha un forte valore probatorio, in quanto viene redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Il verbale di incidente redatto dalla polizia stradale, che descrive i fatti, la dinamica dell'incidente e le responsabilità in base ai rilievi effettuati, ha un'importanza centrale nel procedimento civile e penale e se ben eseguito, può essere da solo sufficiente a mettere a disposizione delle parti gli elementi essenziali per valutare le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. 2. Le risultanze della scatola nera L'art. 145-bis c.a.p. prevede che le risultanze del dispositivo formano piena prova purché l'apparecchio abbia le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lett. b) e c) c.a.p. Essendo prevista l'emanazione di decreti attuativi (l. n. 124/2017) volti a stabilire i requisiti tecnici dei dispositivi elettronici, si discute se in attesa della loro emanazione la norma sia o meno applicabile e soprattutto se l'estratto dalla scatola nera possa avere valore di prova privilegiata. Il GdP di Barra, con ordinanza 30 settembre 2017, ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale della norma, evidenziando, in particolar modo, la violazione del principio del contraddittorio per il fatto che la prova si formi fuori dal processo (l'apposizione della scatola nera e così le risultanze estraibili dalla stessa, hanno un'origine contrattuale tra assicurato e assicuratore e pertanto, prevedere la prova presuntiva di quanto estraibile dal dispositivo elettronico, secondo il GdP di Barra, comporta la violazione del contraddittorio). La giurisprudenza di merito, in ogni caso, sembra volta a conferire valore di prova privilegiata alla scatola nera anche in mancanza dell'emanazione dei decreti attuativi indicanti i requisiti necessari minimi di detti apparecchi. Giudice di Pace di Palermo, sentenza 11 ottobre 2021, n. 2611 : «Nonostante la mancata adozione della disciplina attuativa prevista dall'art. 132-ter d.lgs. 209/2005, qualora su un veicolo sia installato un dispositivo satellitare, che ne consenta la geolocalizzazione e registri gli urti, per negare valore probatorio ai dati da quest'ultimo scaricati occorre dimostrare il suo malfunzionamento o la sua manomissione, mentre è irrilevante la prova testimoniale che prospetti una ricostruzione dei fatti non collimante con tali risultanze» (Foro it., 2022, 1, I, 369) (conf., Giudice di pace di Sant'Anastasia, sent. 1° ottobre 2023 n. 380; Trib. Foggia, sent. n. 885/2019). Da ultimo, si segnala il primo intervento dei giudici di legittimità sulla questione (Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2024, n. 13725) ove si afferma che: «Poiché l'art 145-bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132-bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri». Sarà da verificare se i giudici di merito modificheranno il loro precedente univoco indirizzo. 3. Fotografie e riprese video Le fotografie o i video dell'incidente, se acquisiti da fonti ufficiali o da soggetti legittimati a farlo (ad esempio, la polizia, o il personale del soccorso pubblico), possono avere una valenza probatoria privilegiata. Le immagini ufficiali sono spesso ammesse senza necessità di essere sottoposte a un esame particolarmente approfondito, a meno che non vi siano ragioni per sospettare una manipolazione. Interessante l'approdo giurisprudenziale sulla efficacia probatoria di immagini tratte da google Earth in Cass. civ., sez. VI, ord., 10 gennaio 2020, n. 308: «In tema di processo tributario, per verificare la sussistenza del messaggio pubblicitario che determina il pagamento dell'imposta di pubblicità, salvo contestazione del contribuente, le foto tratte da Google che ritraggono il messaggio pubblicitario hanno valida efficacia probatoria». (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal contribuente, per il quale, ai fini dell'accertamento, non ci si poteva basare su "file scaricati da Internet privi di qualsivoglia ufficialità. In generale, infatti, le foto tratte da Google sono delle vere e proprie fotografie, le quali comunemente costituiscono "prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati", salvo l'onere di chi voglia inficiarne l'efficacia di "disconoscere tale conformità"). (in Guida al diritto, 2020, 7, 40). In conclusione, si può rilevare che nel contesto della circolazione stradale, le prove privilegiate riguardano principalmente atti redatti da pubblici ufficiali quali gli agenti verbalizzanti di polizia giudiziaria o di polizia locale, ovvero da pubblici dipendenti esercenti la professione sanitaria. Stesse fede privilegiata hanno gli accertamenti eseguiti dai predetti organi pubblici, quali fotografie e video del luogo dell'incidente, piuttosto che immagini collegate agli accertamenti clinici. In merito a questi ultimi (ad esempio la prova tossicologica sul capello, piuttosto che gli esami per gli accertamenti sullo stato alcolemico), perché possa esserne riconosciuta la valenza probatoria dell'esito, deve essere dichiarato ed intellegibile il procedimento adottato per lo svolgimento dell'esame. Riferimenti Daniele Accebbi , Valore di piena prova della c.d. “scatola nera” e possibilità di prova contraria, 31 maggio 2019. Michele Liguori , Scatola nera e questione di legittimità costituzionale dell'art. 145-bis cod. ass., 11 ottobre 2017. |