Le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio hanno natura parziaria
26 Febbraio 2025
L'art. 63 disp. att. c.c. sancisce l'obbligo, in capo all'l'amministratore, di comunicare ai terzi creditori non soddisfatti i dati dei condòmini morosi; il successivo comma 2 prevede che i creditori non possano agire nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione dei morosi. Tale previsione conferma che le obbligazioni dei condòmini virtuosi hanno carattere sussidiario ed eventuale e sono favorite dal beneficium excussionis. Ciò sulla base del principio generale per cui le obbligazioni condominiali hanno natura parziaria, per cui si imputano ai singoli solo in proporzione delle rispettive quote. |