Condominio e locazione

Le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio hanno natura parziaria

La Redazione
26 Febbraio 2025

L'amministratore deve comunicare ai terzi creditori non soddisfatti i dati dei condòmini morosi e questi non possono agire nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti finchè non sia stata fatta l'escussione dei morosi. 

L'art. 63 disp. att. c.c. sancisce l'obbligo, in capo all'l'amministratore, di comunicare ai terzi creditori non soddisfatti i dati dei condòmini morosi; il successivo comma 2 prevede che i creditori non possano agire nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione dei morosi. Tale previsione conferma che le obbligazioni dei condòmini virtuosi hanno carattere sussidiario ed eventuale e sono favorite dal beneficium excussionis.

Ciò sulla base del principio generale per cui le obbligazioni condominiali hanno natura parziaria, per cui si imputano ai singoli solo in proporzione delle rispettive quote.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.