Tributario

Iva ridotta se l'esibizione della squadra di basket è «teatrale»

03 Marzo 2025

La vicenda in questione prende avvio a seguito di un processo verbale della SIAE, dove l'Agenzia delle Entrate contestava ad una società attiva nell'organizzazione di eventi sportivi, culturali e di spettacolo l'aliquota IVA ridotta del 10% in luogo di quella ordinaria del 22%.

Massima

È astrattamente riconducibile nella categoria degli spettacoli di “arte varia” l’esibizione della squadra di pallacanestro caratterizzata da prestazioni atletiche e sceniche, che si ripetono secondo un canovaccio costante, prive di quell’imprevedibilità che connota propriamente le manifestazioni sportive. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 402 del 5 febbraio 2025.

Il caso

La società si opponeva alla ripresa Iva facendo presente che, nella specie, si trattava di una squadra esibizionistica di pallacanestro, con sede in un quartiere di New York, che svolge in tutto il mondo “esibizioni spettacolistiche” in cui si combinano “comicità, atletismo ed uno stile molto teatrale nel gioco”; in particolare, le partite di basket, perdendo la connotazione sportiva ed assumendone una da intrattenimento, non hanno come fine la vittoria di una squadra rispetto all'altra, ma solo lo scopo di consentire ai suoi cestisti di combinare comicità, atletismo ed uno stile di gioco prevalentemente orientato allo spettacolo.

Secondo l'Ufficio, invece, gli eventi organizzati dalla contribuente non potevano essere inquadrati nell'ambito delle singole fattispecie tassativamente previste dal punto 4) della Tabella C allegata al d.P.R. 633/72 né tantomeno in una categoria ibrida o mista di elaborazione giurisprudenziale, posto che la disciplina di cui all'anzidetta Tabella C ha carattere speciale perché derogatoria al regime dell'aliquota ordinaria e, pertanto, precisava l'Amministrazione finanziaria,  quand'anche tali manifestazioni non potessero essere inquadrate in nessuna delle fattispecie previste da detta Tabella, avrebbe trovato in ogni caso applicazione l'aliquota ordinaria prevista per le “attività di spettacolo in genere”.

La questione

La questione riguardava l'erronea applicazione ai proventi derivanti dagli incassi per i titoli di accesso alle esibizioni di una squadra di basket dell'aliquota Iva ridotta del 10% (prevista per eventi di “arte varia”) in luogo di quella ordinaria del 22% (prevista per “spettacoli sportivi di ogni genere”).

La soluzione giuridica

I giudici, nel concludere per l’annullamento della ripresa fiscale, hanno osservato che, in sostanza, ogni evento della squadra di pallacanestro in questione «consiste in una recita», nell’ambito della quale una partita di pallacanestro (giocata con regole differenti rispetto a quelle in uso nelle federazioni di tutto il mondo) “contro” una squadra di sparring partners, costituisce il filo narrativo sul quale si innestano di una serie di esibizioni comico/atletiche. Si tratta, cioè, di «un vero e proprio copione» nel quale anche il risultato della partita è sempre il medesimo, ovvero la vittoria della squadra in parola.

Da ciò l’inquadramento in un’attività di spettacolo, a dimostrazione dell'assenza di quella componente fondamentale delle attività sportive, costituita dall'improvvisazione e dall'aleatorietà del vincitore e a dimostrazione dell'assenza di competizione.

Negli eventi in questione non sussiste alcuna alea, essendo chiaro a tutti che la "partita" giocata da entrambe le squadre segue una precisa scaletta e un copione che si concluderà con la vittoria, funambolesca, della stessa squadra. In dettaglio, la partita “figurata” è il plot narrativo sul quale si innestano gag e scene comiche allo scopo di far divertire il pubblico, come avviene nei circhi dove il clown inscena, con un partner, dialoghi che si concludono con scherzi e lazzi per suscitare le risate degli spettatori e dove i trapezisti mettono in mostra abilità tecniche e atletiche. In sostanza, hanno affermato a chiare lettere gli interpreti, risultava evidente la prevalenza di una dimensione spettacolistica negli eventi rappresentati.

Aveva, quindi, errato l’Ufficio nel collocare le esibizioni tra gli “spettacoli sportivi, di ogni genere” (punto 2, tabella C, allegata al d.P.R. n. 633/1972) in quanto non si trattava di un evento sportivo «per non avere nessuna delle caratteristiche (competizione, aleatorietà) che distinguono una manifestazione agonistica o amatoriale».

Osservazioni

I giudici hanno ritenuto più aderente alla realtà inquadrare gli eventi organizzati dalla società ricorrente nell’ambito delle singole fattispecie specificatamente previste al punto 4) della Tabella C dello stesso d.P.R. in cui si  prevede l’aliquota IVA al 10% per “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo” (compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti).

L’elencazione, ha concluso la Corte, non presenta carattere tassativo ma meramente esplicativo delle fattispecie astrattamente riconducibili alla categoria degli “spettacoli di arte varia”. I giudici hanno assimilato le esibizioni in questione alle “attività circensi e dello spettacolo viaggiante” in virtù della comunanza delle prestazioni atletiche e sceniche che si ripetono secondo un canovaccio costante, privo dell’imprevedibilità che connota propriamente le manifestazioni sportive.

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