Trasferimento della detrazione per i lavori edilizi in caso di usufrutto
07 Marzo 2025
Il caso di specie Tizio concede gratuitamente l'usufrutto di un immobile in cui ha effettuato lavori di ristrutturazione e per i quali sta usufruendo delle detrazioni IRPEF. Premesso ciò, chiede se le rate residue di detrazione può mantenerle in qualità di nudo proprietario, oppure spettano all'usufruttuario? Aspetti fiscali L'agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall'art. 16-bis d.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). Come precisato dal Fisco, possono beneficiare dell'agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all'IRPEF, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. Pertanto, sono legittimati a fruire della detrazione: il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie; l'inquilino o il comodatario; i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa; gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce; i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali; i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell'unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado; il convivente di fatto; il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge; il promissario acquirente. La soluzione del Fisco Gli esperti in materia (soluzione fornita dal FiscoOggi del 16 dicembre 2024), sottolineano che quando si costituisce il diritto di usufrutto su un immobile, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione ancora da usufruire non si trasferiscono all'usufruttuario, ma rimangono al nudo proprietario. L'agevolazione fiscale, infatti, si trasferisce solo in caso di vendita dell'immobile (art. 16-bis, comma 8, del TUIR) o di donazione, che nella prassi viene assimilata alla vendita. Diverso sarebbe il caso in cui si vendesse l'immobile e contestualmente si costituisse il diritto di usufrutto su di esso. In tale situazione le quote di detrazione non usufruite dal venditore si trasferirebbero al nudo proprietario in quanto è a lui che si trasferisce la titolarità dell'immobile. |