Condominio e locazione

Condomino che agisce contro il condominio: non può chiedere l’accertamento di responsabilità dell’amministratore

13 Marzo 2025

Una delle regole del giudizio è che la domanda deve rimanere invariata, salva la possibilità di una sua specificazione o modifica da effettuarsi nei termini perentori previsti dalla legge. Questo significa che la stessa domanda può essere aggiustata, senza che tale attività comporti la trasformazione della domanda iniziale in una domanda nuova. In tale modo, viene garantita l'integrità del contraddittorio e l'individuazione di un'eventuale violazione è rimessa all'accertamento del giudice. In questo senso, si è pronunciato il giudice del merito etneo, il quale ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta risarcitoria, formulata in materia condominiale, per non avere l'attore rispettato tale principio fondamentale.

Massima

Alle parti è dato modificare petitum e/o causa petendi purché la domanda continui ad avere a riguardo la vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

Il caso

Il proprietario di un immobile citava in giudizio il condominio ed una condomina chiedendone la condanna al pagamento dei danni subiti per l'installazione, a cura della medesima, di un ponteggio che aveva compresso il diritto di godimento dell'appartamento di parte attrice. Questa, infatti, riferiva che la posa in opera del ponteggio, non deliberata dall'assemblea né autorizzata dall'amministratore, era avvenuta per pura volontà della convenuta, senza che il condominio avesse fatto nulla per evitare la situazione che aveva prodotto i danni lamentati.

I convenuti si costituivano in giudizio.

Il condominio si dichiarava estraneo a lavori che avevano riguardato il rifacimento dei frontalini del balcone in aggetto di proprietà della condomina, per la quale non sussisteva la necessità di essere autorizzata dall'assemblea né, tanto meno, dall'amministratore. La richiesta di risarcimento dei danni patiti, inoltre, era infondata ed inconsistente perché apodittica e non suffragata da documentazione.

Tra l'attore e la condomina, invece, era intervenuto un accordo transattivo, a seguito del quale le parti avevano reciprocamente rinunciato agli atti del giudizio, con conseguente dichiarazione di estinzione dello stesso, che era proseguito nei confronti del solo condominio.

Con una sentenza meramente in rito, il Tribunale ha dichiarato la domanda inammissibile, per avere l'attore, in sede di formulazione delle conclusioni, proceduto non ad una emendatio libelli - peraltro, consentita se effettuata nei termini di legge - ma ad un'effettiva mutatio libelli.

La questione

Il thema decidendum è stato ristretto alla ammissibilità o meno di una nuova domanda, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, ciò determinando non una emendatio libelli, ma una mutatio libelli, vietata per legge.

Le soluzioni giuridiche

Ha osservato il giudicante che, dall'atto di citazione, risultava come l'attore avesse individuato il condominio responsabile di un atto omissivo, per non aver impedito alla condomina di installare il ponteggio, fonte di danno, e per non avere adottato misure cui conseguisse l'eliminazione del ponteggio stesso. Il risultato di tale comportamento erano stati i danni asseritamente lamentati dall'attore. Quest'ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto la condanna, per un comportamento positivo, di un altro soggetto, l'amministratore, il quale (per un asserito errore di segreteria) aveva indetto un'assemblea ponendo all'ordine del giorno la messa in sicurezza dei frontalini, regolarmente deliberata ma poi “stoppata” da successiva comunicazione dell'amministratore stesso.

Il cambiamento di “rotta” da parte dell'attore aveva determinato l'inammissibilità della domanda stessa, con condanna del soccombente al pagamento, in favore del condominio, delle spese processuali, oltre a quelle ex art. 96 c.p.c.

Osservazioni

Aldilà dei tempi dell'instaurazione del giudizio, avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (con tempi di decorrenza dal 28 febbraio 2023) e, come tale, soggetto al previgente sistema normativo ed alle conseguenti preclusioni, quello che emerge dalla sentenza in esame riguarda la qualificazione da dare alle modifiche delle domande introdotte da parte attrice, non necessariamente collegate alla linea difensiva adottata dalla controparte.   

Nel caso di specie, sembra che proprio questo sia avvenuto. Infatti, a fronte di una chiara ed inequivocabile domanda attrice, quanto a causa petendi, il condominio, per i motivi già evidenziati, si dichiarava del tutto estraneo alla questione e chiedeva il rigetto della domanda. A questo punto si deve presumere che l'attore, a fronte delle contestazioni avanzate dal convenuto, abbia deciso di trasformare la propria domanda di risarcimento formulata in prima battuta.

Il Tribunale etneo ha ravvisato che tale cambiamento non costituisse una precisazione della domanda tale da configurare la c.d.emendatio libelli che, secondo la legge al momento vigente, doveva essere effettuata in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Infatti, il giudicante ha testualmente affermato che la domanda di cui l'attore ha chiesto l'accoglimento in sede di precisazione delle conclusioni è “altra” rispetto a quella di cui all'atto introduttivo. La circostanza, pertanto, ha fatto ricadere la fattispecie nell'ambito della c.d. mutatio libelli, che si verifica - come affermato dalla giurisprudenza - quando nel giudizio viene introdotto “un tema di indagine completamente nuovo che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da disorientare la difesa predisposta dalla controparte” (v., ex multis, Cass. civ., sez. V, 20 luglio 2012, n. 12621).

Nella fattispecie, appare di tutta evidenza come i termini della controversia siano stati integralmente spostati su di un diverso soggetto ed oggetto rispetto a quelli indicati dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio implicando, tale situazione, da parte del giudice una differente indagine conoscitiva dei fatti posti originariamente a fondamento della domanda e, nei confronti del convenuto, una palese violazione delle regole del contraddittorio (Cass. civ., sez. II, 13 agosto 2018, n. 20716; Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2015, n. 1585).

Palese, quindi, la portata invasiva della mutatio libelli (sanzionata con l'assoluto divieto) rispetto a quella della emendatio libelli (estranea al caso deciso dal Tribunale di Catania), che è caratterizzata da un'attività di precisazione e modifica della domanda iniziale che nulla toglie al diritto difensivo della controparte, ma possibile solo se esercitata nei termini inderogabili previsti dalla legge.

Da rilevare, poi, che la giurisprudenza della Corte Suprema (Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310) ha ampliato i margini dell'ammissibilità dell'emendatio nei limiti in cui la domanda, modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, fermo restando che un fatto costitutivo integralmente diverso, posto a base del diritto vantato, non potrà mai essere accettato ai fini della decisione.

In questo senso, troviamo molte decisioni di merito, che hanno qualificato le domande nell'àmbito dell'una piuttosto che nell'altra categoria. A mero titolo esemplificativo, è stata considerata inammissibile la domanda risarcitoria, svolta per la prima volta con la precisazione delle conclusioni, avente ad oggetto la mancata autorizzazione all'esercizio dell'attività di bar rispetto a quella iniziale di eliminare gli arredi esterni da un porticato comune (Trib. Lecco 10 ottobre 2023, n. 539). Semplicemente modificativa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, sarebbe l'erronea qualificazione, da parte dell'opposto condominio, di domanda riconvenzionale di condanna dell'opponente al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella ingiunta. Nello specifico, infatti, l'opposto/attore in senso sostanziale può, nella fase di merito ordinaria introdotta dall'opposizione dell'ingiunto, precisare o modificare la domanda nei termini prima previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. e, ora, ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. (Trib. Rieti 1° luglio 2024, n. 382).

Si tratterebbe, ancora, di avere mutato integralmente la domanda ove, nell'atto di citazione, sia stato chiesto l'annullamento di una delibera assembleare e poi, in sede di memorie ex art. 183 citato, trasformare la domanda in una richiesta di accertamento, per l'attore, di non dover partecipare al pagamento di determinate spese comuni (Trib. Catania 12 marzo 2021, n. 1163).

Da ultimo, per chiudere un quadro di fattispecie più che vasto, si ricorda che impugnata una delibera assembleare non si può, sempre in sede delle note memorie di cui all'art. 183 c.p.c. estendere la materia del contendere ad altra delibera assembleare poiché, in questo caso si mette in atto non una mera specificazione del tema controverso ma un sostanziale ed illegittimo ampliamento dello stesso (Trib. Napoli 29 aprile 2024, n. 4470). 

Riferimenti

Celeste, Convalida di sfratto per finita locazione: costituisce mutatio libelli la domanda di risoluzione per inadempimento a seguito del mutamento del rito?, in IUS-Condominioelocazione, 19 aprile 2023;

Eremita, In tema di mutatio ed emendatio libelli nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Riv. dir. proc., 2022, fasc. 1, 334;

Romano, Sulla modificazione della domanda di ingiunzione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Mutatio ed emendatio libelli), in Giur. it., 2022, fasc. 12, 2667;

Ricci, I nuovi confini del binomio mutatioemendatio libelli come ridisegnati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2015, in Judicium, 2017, fasc. 1.

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