Condominio e locazione

La vendita immobiliare “a non domino” non è nulla

La Redazione
09 Aprile 2025

In caso di acquisto "a non domino" non si produce immediatamente l'effetto traslativo della proprietà, ma il contratto pone a carico del venditore l'obbligo di procurare l'acquisto dell'immobile alla controparte, con possibilità di risoluzione per inadempimento ex art. 1218 c.c. nel caso in cui la vendita non vada a buon fine.

L’acquisto immobiliare “a non domino” non è viziato, né invalido, ma al contrario tale forma di trasferimento rientra nell’ampia categoria degli acquisti “a non domino”. In tal caso, l’alienante non ha il potere di disporre del bene, per cui non si verifica l'effetto traslativo immediato, ma il contratto pone comunque a suo carico l'obbligo di procurarne l'acquisto all'acquirente. Da ciò consegue che la vendita di cosa altrui - e dunque la compravendita immobiliare “a non domino” - non è una nulla, né annullabile perché viziata, ma integra una vendita valida ad effetti obbligatori, che può essere risolta per inadempimento ex art. 1218 c.c. se il venditore non procuri alla controparte l’acquisto della titolarità del diritto di proprietà.

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