La vendita immobiliare “a non domino” non è nulla
09 Aprile 2025
L’acquisto immobiliare “a non domino” non è viziato, né invalido, ma al contrario tale forma di trasferimento rientra nell’ampia categoria degli acquisti “a non domino”. In tal caso, l’alienante non ha il potere di disporre del bene, per cui non si verifica l'effetto traslativo immediato, ma il contratto pone comunque a suo carico l'obbligo di procurarne l'acquisto all'acquirente. Da ciò consegue che la vendita di cosa altrui - e dunque la compravendita immobiliare “a non domino” - non è una nulla, né annullabile perché viziata, ma integra una vendita valida ad effetti obbligatori, che può essere risolta per inadempimento ex art. 1218 c.c. se il venditore non procuri alla controparte l’acquisto della titolarità del diritto di proprietà. Bussole di inquadramento |