La natura della responsabilità civile del medico ospedaliero dopo la legge balduzzi: contrattuale, in adesione all’orientamento tradizionale

Raffaella Caminiti
03 Marzo 2016

La responsabilità civile del medico ospedaliero (e degli altri esercenti professioni sanitarie) nei confronti del paziente per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, anche dopo l'entrata in vigore della c.d. legge Balduzzi, è da qualificarsi come contrattuale.
Massima

La responsabilità civile del medico ospedaliero (e degli altri esercenti professioni sanitarie) nei confronti del paziente per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, anche dopo l'entrata in vigore della c.d. legge Balduzzi, è da qualificarsi come contrattuale.

Il caso

Tizio, in proprio e in qualità di erede della madre, deceduta a causa di una peritonite settica perforativa del colon, conveniva in giudizio l'Azienda sanitaria locale, deducendone la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per ritardo diagnostico e terapeutico a fronte di un quadro clinico di addome acuto, la cui sintomatologia era presente al momento del primo ricovero della paziente presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero, dal quale era dimessa. Quest'ultima, già in precarie condizioni di salute, nei giorni successivi era sottoposta a nuovo ricovero, quindi nuovamente dimessa e, infine, sottoposta a intervento chirurgico di laparatomia mediana sotto-ombelicale.

Interveniva volontariamente in giudizio la nipote della defunta, chiedendo il risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non.

Il Tribunale di Napoli – premesso un inquadramento sistematico sulla responsabilità medica ed esaminato il merito della controversia, condividendo le conclusioni della c.t.u., da cui era emerso un nesso eziologico tra l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria e il decesso della paziente –, accertata e dichiarata la responsabilità dell'Azienda sanitaria locale ha, per l'effetto, condannato la convenuta al risarcimento in favore dell'attore dei danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, oltre a interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite e al pagamento delle spese di c.t.u, rigettando le domande spiegate dall'interventrice.

La questione

Dopo l'entrata in vigore della legge Balduzzi, la responsabilità del medico ospedaliero (e degli altri esercenti la professione sanitaria), al di fuori dei casi in cui il paziente abbia concluso con quest'ultimo un contratto d'opera professionale, ha natura contrattuale o extracontrattuale?

Le soluzioni giuridiche

Nella sentenza in commento sono affrontate le principali questioni che rilevano in caso di decesso del paziente per ritardo e/o errore nella diagnosi e nel trattamento terapeutico, con specifico riguardo alla natura della responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, al nesso di causa tra condotta professionale ed exitus del paziente, alla ripartizione dell'onere probatorio e alle voci di danno risarcibili, iure proprio e iure hereditatis.

Sebbene, nel caso di specie, l'attore agisca solo nei confronti dell'Azienda sanitaria locale, in sentenza sono richiamate le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, L. 189/2012 (che ha convertito il d.l. n. 158/2012, c.d. decreto Balduzzi), le quali si riferiscono agli esercenti la professione sanitaria, per escludere che la responsabilità del medico, per condotte poste in essere all'interno di una struttura sanitaria e che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera professionale concluso con il paziente, sia riconducibile alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.

Osserva il Tribunale di Napoli: «secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza in ipotesi di danni riportati a seguito di intervento chirurgico, il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria (nonché al medico operante) è di natura contrattuale, che si origina grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente».

A fronte del contrasto giurisprudenziale e dottrinale generatosi dopo l'entrata in vigore della c.d. «legge Balduzzi» che – secondo un orientamento diverso da quello condiviso dalla sentenza in commento, ha mutato il titolo di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria –, in motivazione sono citate le pronunce che hanno escluso la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale o aquiliana in capo al medico ospedaliero: «… non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile”, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme, Cass., sez. VI-III, ord., 24 dicembre 2014, n. 2739; nella giurisprudenza di merito, si veda nello stesso senso, Trib. Milano, 18 novembre 2014, n. 13574: in tema di responsabilità civile sanitaria il tenore letterale dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 158/2012, conv. in l. 189/2012 (c.d. decreto Balduzzi) anche alla luce dell'esame dell'intenzione del legislatore non consente di ritenere che la responsabilità del medico, per condotte interne ad una struttura sanitaria pubblica, sussista solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano perché tale distinzione non è ricavabile dal tenore della norma che ha ad oggetto esclusivo, in punto di delimitazione della responsabilità, l'esimente penale della colpa lieve per tutti gli esercenti le professioni sanitarie senza distinzione tra sanità pubblica e privata; si veda anche Trib. Milano, 23 luglio 2014, n. 9693. L'art. 3, comma 1, legge Balduzzi non incide né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d'opera professionale (anche se nell'ambito della cosiddetta attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi…».

Del medesimo tenore è la seguente pronuncia di merito: «il comma 1 dell'art. 3 del d.l. Balduzzi come sostituito dalla legge di conversione si riferisce, esplicitamente, ai (soli) casi di colpa lieve dell'esercente la professione sanitaria che si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, perciò la responsabilità del medico ospedaliero - anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 l. n. 189/2012 - è da qualificarsi come contrattuale» (Trib. Milano, sez. V, 20 febbraio 2015, n. 2336, in Resp. Civ. e Prev. 2015, 1, 163, s.m., nota di Gorgoni).

Osservazioni

La sentenza in commento non accoglie la tesi interpretativa dell'art. 3, comma 1, della c.d. «legge Balduzzi» secondo cui occorre differenziare la posizione degli esercenti la professione sanitaria che lavorano alle dipendenze di un ospedale pubblico o privato, i quali rispondono dei danni eventualmente cagionati nell'esercizio della propria attività ex art. 2043 c.c., dai sanitari che, invece, hanno concluso con il paziente un contratto d'opera professionale, i quali rispondono di eventuali danni cagionati a titolo contrattuale.

Superfluo rilevare che la qualificazione della responsabilità del medico ospedaliero come contrattuale ovvero extracontrattuale determina conseguenze di non poco momento in ordine ai termini prescrizione e alla ripartizione dell'onere della prova.

Su quest'ultimo tema è tornata recentemente ad esprimersi la Corte di legittimità: «nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando invece a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato ovvero che esso non sia stato causa del danno, in quanto ascrivibile a causa non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c.» (Cass. civ., sez. III, 26 marzo 2015, n. 6102).

Secondo la pronuncia in commento, in adesione all'orientamento tradizionale in tema di responsabilità professionale medica, l'art. 3, comma 1, della c.d. legge Balduzzi non ha incidenza sulla responsabilità civile del medico ospedaliero (e degli altri esercenti professioni sanitarie), che resta di tipo contrattuale.

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