Ultrattività della procura e notifica a soggetto estinto presso il procuratore costituito in grado di appello
19 Giugno 2017
Massima
In virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in caso di perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo da parte del procuratore comporta che il difensore continui a rappresentare la parte, come se l'evento interruttivo non si fosse verificato. In tal modo, la posizione giuridica della parte rappresentata risulta stabilizzata, anche nelle fasi successive di quiescenza del rapporto processuale o in caso di riattivazione del giudizio a seguito di proposizione di impugnazione. Il caso
In un giudizio di risarcimento del danno subito da un utente di un centro sportivo, che subisce un infortunio nell'attività di sollevamento pesi, la società che gestisce la struttura viene condannata in solido con l'istruttore al risarcimento dei danni subiti dall'utente, di cui viene, peraltro, accertata la concorrente responsabilità. Il danneggiato propone ricorso avanti alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di secondo grado che ha confermato la declaratoria di responsabilità concorrente dello stesso e dei convenuti istruttore e società di gestione della palestra. Si costituisce il liquidatore della predetta società al solo fine di rilevare l'avvenuta cancellazione della società e chiedendo, quindi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della società, atteso che l'evento costituito dalla perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, vale a dire la cancellazione della stessa dal registro delle imprese, è avvenuto nelle more tra la sentenza di appello e la notificazione del ricorso per cassazione, senza che il procuratore costituito per conto della parte interessata dalla cancellazione abbia notificato tale evento alle altre parti. La questione
Si pone all'attenzione della Suprema Corte il tema della capacità di stare in giudizio della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, nel particolare caso in cui l'evento interruttivo colpisca la società nello stato di “quiescenza” del giudizio, vale a dire in pendenza dei termini di impugnazione. Nello specifico, la sentenza valuta l'ammissibilità del ricorso in cassazione notificato al procuratore costituito in grado di appello per la società, coinvolta da evento estintivo come la cancellazione dal registro delle imprese tra la notificazione della sentenza di secondo grado e l'introduzione del giudizio di legittimità. Le soluzioni giuridiche
Cass. civ., Sez. Un., 12 marzo 2013 n. 6070 ha stabilito che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, la società della capacità di stare in giudizio, naturalmente, in vigenza dell'art. 2495 c.c., riformato nel 2003. Pertanto, secondo le predette Sezioni Unite, qualora l'evento non sia fatto rilevare nei modi di legge o si sia verificato dopo la possibilità di farlo constare, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso: di qui, l'inammissibilità dell'impugnazione che non sia diretta alla giusta parte. Le Sezioni Unite del 2013 ritenevano, quindi, che l'esigenza di stabilità del processo, che eccezionalmente ne consente la prosecuzione anche quando sia venuta meno la parte (se l'evento interruttivo non sia stato fatto constare nel modi di legge), debba considerarsi limitata al grado di giudizio in cui quell'evento è occorso, in difetto di indicazioni normative univoche che ne consentano una più ampia esplicazione. In breve, le Sezioni Unite citate non ritenevano costituisse onere troppo gravoso né tantomeno una limitazione del diritto d'azione, a fronte dell'esigenza di tutelare anche i successori della controparte, potenzialmente ignari della pendenza giudiziaria, quello di svolgere, per chi intenda dare inizio ad un nuovo grado di giudizio, i medesimi accertamenti circa la condizione soggettiva della controparte, che sono normalmente richiesti al momento introduttivo della lite.
In tal senso, si registrano altre decisioni della Suuprema Corte: Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2013 n. 8596, Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2014, n. 5637, Cass. civ., sez. V, 5 novembre 2014, n. 23574 (quest'ultima addirittura successiva al revirement giurisprudenziale di cui si dirà qui di seguito). La questione è stata poi sottoposta nuovamente alle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 4 luglio 2014 n. 15295), chiamate a chiarire, a fronte di un evento interruttivo che colpisca una parte: a) se alla parte deceduta possa essere validamente notificata la sentenza presso il suo difensore, al fine di far decorre il termine breve per impugnare; b) se l'impugnazione possa essere notificata alla parte deceduta presso il suo procuratore nel precedente grado di giudizio (il caso di cui si occupa specificatamente la sentenza in commento); c) se il procuratore della parte deceduta o divenuta incapace sia legittimato a proporre l'impugnazione per la parte stessa. Ebbene, modificando l'orientamento risalente a solo un anno prima, le Sezioni Unite del 2014 attribuiscono al difensore il ruolo di dominus litis, ipotizzando una presunzione di conferma tacita del mandato da parte del successore della parte deceduta o di colui che assume la rappresentanza legale della parte divenuta incapace, destinata a venir meno soltanto con la comunicazione dell'intervenuto evento. Secondo le Sezioni Unite, il difensore determina la presenza legale della parte nel processo, che rimane dunque indifferente rispetto agli eventi menomativi che colpiscono la parte stessa o il suo rappresentante legale. Il decesso della parte non pregiudica alcun diritto dei suoi successori, in quanto la presenza in giudizio del procuratore ad litem garantisce ed assicura il rispetto del contraddittorio, ferma la responsabilità del difensore ove si configurassero violazioni di obblighi, anche informativi, sulla pendenza del processo nei confronti dei legittimati alla prosecuzione del giudizio. Di qui il potere del difensore di proseguire il processo nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, insuscettibile di ledere il contraddittorio e di pregiudicare o menomare l'esercizio dell'attività difensiva, che è di esclusiva competenza del procuratore, sul quale graverà, se mai, l'onere di dare notizia dell'esistenza e pendenza del processo ai legittimati alla prosecuzione del giudizio per concordare con questi la determinazione di interrompere o meno il processo. Va da sé che i principi suesposti si applicheranno solo all'ipotesi di procura conferita «per ogni stato e grado del giudizio», non qualora la procura conferita al difensore sia limitata al primo grado di giudizio. La soluzione dell'ultrattività del mandato al difensore accolta dalla sentenza in commento e, prima ancora, da Cass. civ., Sez. Un., del 2014, attribuisce maggiore responsabilità al difensore, che è da un lato arbitro della decisione di esteriorizzare o meno l'evento interruttivo, ma dall'altro è maggiormente professionalmente e deontologicamente in una posizione di massima responsabilità, derivante dal complesso di legittimazioni e poteri che gli vengono attribuiti (Cass. civ., Sez. Un., 4 luglio 2014 n. 15295). La Corte a Sezioni Unite ha ritenuto implicito al sistema che il procuratore alla lite, verificatosi un evento interruttivo, è legittimato a ricevere gli atti ed tenuto a compiere di sua iniziativa solo gli atti indispensabili ad evitare decadenze. Per il resto, egli ha il preciso obbligo professionale di individuare immediatamente i successori o il rappresentante del suo cliente per informarli dello stato della causa, illustrare la strategia difensiva e ricevere disposizioni in merito. Ebbene, la sentenza in commento (Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2015 n. 15724) recepisce l'insegnamento delle Sezioni Unite del 2014, precisando che viene affidata alla scelta della parte l'incidenza o meno della morte o della perdita della capacità della controparte, verificatasi dopo la chiusura della discussione, nel rapporto processuale entrato nello stato di quiescenza dopo la pubblicazione della sentenza, per la notificazione di questa al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione. Se la scelta è fatta in senso positivo, l'incidenza dell'evento nel rapporto processuale si verifica per volontà di quella parte. Se, invece, la scelta è fatta in senso negativo, il rapporto processuale, nel suo riferimento soggettivo resta immutato, rispetto al momento della chiusura della discussione: continua ad essere parte, rappresentata dal suo procuratore, il soggetto defunto o divenuto incapace, come se fosse ancora in vita o capace, essendo la sua estinzione o la modifica del suo stato irrilevante nei confronti dell'altra parte. Orbene, nel caso sottoposto al giudizio della sentenza in commento, il procuratore costituito in sede di gravame per conto della società gestore della palestra risulta aver notificato, per conto del liquidatore della stessa, la sentenza non definitiva della Corte di Appello, quando la società era ancora esistente. Solo pochi giorni dopo la società viene cancellata dal Registro delle imprese, con conseguente relativa estinzione, ex art. 2495 c.c. Secondo la Suprema Corte, il destinatario della detta notifica ha fatto affidamento sulla situazione emergente al momento della notificazione della sentenza e ha legittimamente notificato ai sensi dell'art. 300 c.p.c. il ricorso per cassazione alla predetta società in liquidazione presso il domicilio del difensore nominato nel giudizio d'appello. Quest'ultimo, anche dopo il verificarsi dell'evento estintivo (art. 2495 c.c., cancellazione dal registro delle imprese), non notificato alle altre parti, viene pertanto ritenuto dalla Cassazione, in forza del principio di ultrattività del mandato, legittimato a riceverlo. Osservazioni
La sentenza in commento merita di essere segnalata innanzitutto perché opera un revirement giurisprudenziale dopo solo un anno dall'intervento della medesima Corte, sempre a Sezioni Unite, come sopra specificato. In secondo luogo, occorre sottolineare che con l'orientamento da ultimo adottato dalle Sezioni Unite del 2014 si è determinata una specifica ipotesi di responsabilità professionale del difensore, che è ora onerato di obblighi informativi particolarmente pregnanti in ordine alla comunicazione alle altre parti dell'evento interruttivo. Sia la sentenza in commento che le Sezioni Unite del 2014, infatti, pongono l'accento sul ruolo del difensore, sul quale incombe un vero e proprio obbligo professionale di individuare immediatamente i successori o il rappresentante del cliente per informarli dello stato della causa, illustrare la strategia difensiva in ordine all'opzione di comunicare o meno alle altre parti l'evento interruttivo e quindi ricevere consapevoli disposizioni in merito dal proprio mandante, con espresso richiamo alla responsabilità civile e disciplinare del professionista per qualsiasi pregiudizio derivante dalla sua condotta colposamente omissiva sotto il profilo informativo. |