La contestata solidarietà passiva tra obbligazione dell'assicuratore e del responsabile civile e la prescrizione dell'azione surrogatoria
09 Maggio 2016
Massima
L'assicuratore che agisce in surroga ex art. 1916 c.c. subentra esattamente nei diritti del danneggiato verso il danneggiante, così realizzandosi una fattispecie di successione a titolo particolare, dal lato attivo, del rapporto obbligatorio fra danneggiato e danneggiante. Il caso
Due primarie compagnie di assicurazione indennizzavano il loro assicurato per il danno conseguente alla perdita totale della merce immagazzinata all'interno di un capannone andato distrutto in seguito ad un incendio verificatosi il 2.4.2001. Gli assicuratori erogavano l'importo all'assicurato con tranches del 14 dicembre 2001, 11 marzo 2002 e 16 aprile 2003. Con atto di citazione notificato in data 12 novembre 2002 l'assicurato aveva convenuto, in altro giudizio, le compagnie di assicurazione per ottenere l'integrale indennizzo e la domanda veniva respinta in quanto il Tribunale riteneva esaustivo quanto già liquidato dagli assicuratori. Con raccomandata 9 maggio 2007 e poi con atto di citazione, gli assicuratori domandavano al responsabile civile, ex art. 1916 c.c., il rimborso di quanto versato al loro assicurato. Il Tribunale rigettava la domanda dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto e la sentenza veniva impugnata per la sua riformata sul punto. La questione
Le soluzioni giuridiche
La Corte esordisce confutando con decisione la tesi delle compagnie di assicurazione appellanti che, in forza dell'errato presupposto della sussistenza di una solidarietà passiva tra l'obbligazione indennitaria e quella risarcitoria del responsabile civile nei confronti del danneggiato, sostenevano che con l'azione giudiziale intentata dal danneggiato/assicurato per ottenere un maggiore indennizzo dalle compagnie di assicurazione era stata interrotta la prescrizione anche nei confronti del responsabile civile, asseritamente ritenuto coobbligato in solido. Sul punto, già il Tribunale aveva osservato che il caso di specie non era inquadrabile in una ipotesi di solidarietà passiva, in quanto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore non implica affatto l'effetto liberatorio dei debitori dell'obbligazione risarcitoria verso il danneggiato come previsto dall'art. 1292 c.c. (Nozione della solidarietà),tanto che l'assicuratore può surrogarsi ex art. 1916 c.c. e pretendere dal responsabile civile la ripetizione di quanto versato all'assicurato. Del resto, chiarisce sempre il Giudice di prime cure, all'assicuratore che agisce in surroga il debitore non potrebbe fondatamente sollevare l'eccezione di estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento (a favore del danneggiato/assicurato) dello stesso assicuratore, tanto che questi può agire nei confronti del responsabile per ottenere l'importo totale erogato a favore dell'assicurato/danneggiato. Viene precisata, quindi, la natura giuridica della surrogazione legale, spiegando come l'assicuratore che ha pagato l'indennizzo subentri esattamente nei diritti del danneggiato verso il danneggiante. Tra l'assicuratore e l'assicurato si realizza una successione a titolo particolare del diritto di credito verso il debitore sino alla concorrenza delle somme effettivamente corrisposte, quale indennizzo, al danneggiato. Conseguenza della predetta successione nella titolarità attiva da parte dell'assicuratore è la possibilità, per il responsabile, di sollevare alle compagnie surrogate tutte le eccezioni che avrebbe potuto eccepire all'originario creditore, ivi compresa la prescrizione del diritto. Nell'affrontare la seconda questione riguardante il dies a quo di decorrenza della prescrizione, l'estensore della sentenza oggetto del presente commento evidenzia che essendo la situazione giuridica soggettiva dell'assicuratore la medesima dell'assicurato originario creditore, la prescrizione inizia a decorre dalla data del fatto illecito ed è soggetta allo stesso termine di 5 anni, ai sensi dell'art. 2947 c.c. In fine, l'estensore si sofferma sull'inapplicabilità, nel caso in esame, della prescrizione più lunga da reato ex art. 2947 co. 3 c.c., in quanto dall'espletata istruttoria, non si può affermare con certezza che trattasi di incendio colposo ex art. 449 c.p. anziché di un fatto del tutto accidentale, avvenuto per caso fortuito. Per tutte le ragioni sopra esposte, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado relativamente all'eccezione di prescrizione del diritto di surroga. Infatti, l'incendio è occorso in data 2.4.2001 e solo con raccomandata del 9.5.2007 (quindi ben oltre il quinquennio dal fatto illecito) è stata comunicata dalle compagnie di assicurazione, al responsabile civile, l'intenzione di surrogarsi. Si ritiene utile fare presente che i principi sopra espressi in relazione alla natura della surroga dell'assicuratore e alle molteplici conseguenze in ambito civilistico, anche in tema di prescrizione del diritto, sono stati confermati dai Supremi Giudici a Sezioni Unite con la sentenza n. 8620 del 29 aprile 2015 (vedi anche Cass., sent., 18 settembre 2015, n. 18304). Osservazioni
La sentenza oggetto del presente commento affronta interessanti questioni collegate all'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., confermando gli indirizzi maggiormente condivisi dalla giurisprudenza e dalla dottrina più accreditata. Sia consentito osservare come gli aspetti più interessanti di questa pronuncia, si trovino nella corposa e puntuale motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda proposta dalle compagnie surrogatesi nel diritto del loro assicurato, ampiamente riportata nella sezione dedicata allo “svolgimento del processo”. In particolare il giudice di primo grado specifica come il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore non incide sull'identità oggettiva del credito ed è per tale ragione che con l'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. si andrà a richiedere al responsabile civile il medesimo risarcimento del danno che avrebbe avuto diritto di pretendere l'assicurato/danneggiato. Una volta che si è ben compreso, quindi, che l'assicuratore agisce per far valere gli stessi diritti maturati dall'assicurato/danneggiato, conseguenti ad una responsabilità da fatto illecito, discende l'applicazione - anche per l'azione ex art. 1916 c.c. - di tutte le regole che governano la responsabilità aquiliana, incluse le problematiche collegate alla prescrizione, alla sua decorrenza e agli atti interruttivi. Altra questione fondamentale accennata dal Tribunale, concerne il momento dal quale si verifica la surrogazione dell'assicuratore nel diritto dell'assicurato. La condizione perché ciò accada non si verifica con il pagamento dell'indennizzo, bensì con la comunicazione dell'assicuratore al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato e della conseguente volontà di avvalersi del disposto dell'art. 1916 c.c.. Sino a quando l'assicuratore non esercita questa facoltà, legittimato a chiedere il risarcimento del danno al responsabile resta l'assicurato. Soltanto, quest'ultimo, quindi, sino a tale momento, potrà porre in essere idonei atti interruttivi della prescrizione e nulla l'assicuratore potrà fare se nel momento in cui comunica al terzo la volontà di surrogarsi nei diritti risarcitori dell'assicurato, questo dovesse già essere prescritto per inerzia del danneggiato. In detta ipotesi, l'assicuratore potrà unicamente valutare la possibilità di avvalersi del disposto dell'art. 1916, comma 3, c.c., in base alla quale l'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di quest'ultimo di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. |