Invalido al 90% per errore medico: si risarcisce con rendita vitalizia

Lorenzo Vismara
10 Marzo 2016

Al paziente vittima di errore sanitario, da cui sia derivato un danno iatrogeno catastrofale (nel caso di specie, con invalidità permanente pari al 90%), compete anche il danno patrimoniale futuro.
Massima

Al paziente vittima di errore sanitario, da cui sia derivato un danno iatrogeno catastrofale (nel caso di specie, con invalidità permanente pari al 90%), compete anche il danno patrimoniale futuro concernente le spese di assistenza necessarie per il resto della vita del danneggiato. Questa voce di danno ha carattere permanente ma, stante l'oggettiva impossibilità di stabilire la durata presumibile della vita del danneggiato, ne consegue la possibilità di risarcire il danno, ai sensi dell'art. 2057 c.c., mediante la costituzione di una rendita vitalizia (art. 1872 c.c.).

Il caso

Il giudice si trovava a decidere in merito alle conseguenze di un intervento di tiroidectomia totale a seguito del quale la paziente, un medico di 40 anni, riportava gravissime lesioni risultanti in una tetraparesi spastica valutabile nel 90% di compromissione dell'integrità psicofisica. Una volta accertata la responsabilità dei medici che ebbero in cura la paziente nelle fasi postoperatorie (e di conseguenza della Struttura presso la quale fu effettuato l'intervento chirurgico), l'organo giudicante, con l'ausilio del consulente d'ufficio, così delineava la drammatica situazione della lesa: «totale dipendenza del malato per tutte le esigenze personali e richiede un'assistenza personale continuativa (…) le esigenze di assistenza prevedono la presenza di una persona che dorme presso l'abitazione dal lunedì al venerdì, oltre alla presenza di due persone dal turno di 48 ore per le giornate di sabato e domenica; alla presenza di un operatore tutto il giorno dovrà poi essere affiancata la presenza di un secondo operatore per altre 3 ore al giorno. L'obiettivo pratico non è la stimolazione del paziente, ma il mantenimento della residua efficienza (…)».

Il Ctu proseguiva delineando anche le necessità, in termini monetari, di un tale tipo di assistenza: «(…) a titolo di spese, possono prevedersi le seguenti voci di spesa per ciascun anno: € 50.000,00 per assistenza generica domiciliare, con un'oscillazione di circa il 10%; € 10.000,00 per le spese di spostamento dell'attrice; € 3.000,00 per l'acquisto di farmaci non erogati dal servizio sanitario nazionale; € 6.240,00 per spese di carattere fisioterapico, per la parte non fornita dal SSN ed un iniziale allestimento della medicheria ed attrezzature del locale di attività fisioterapiche pari ad euro 15.000,00”. A queste somme, in seguito ad osservazioni di parte attrice, venivano aggiunti € 4.000 annui necessari a “coprire le sostituzione per giornate di festività, ferie e malattia degli operatori coinvolti nelle attività di assistenza».

L'importo individuato come necessario a fornire l'assistenza prevista in sede di Ctu veniva infine quantificato dall'organo giudicante nella somma complessiva di € 85.000 annui.

Nella decisione del giudice vi è un solo punto, cruciale, in cui l'organo giudicante si discostava da quanto valutato dal Ctu: l'aspettativa di vita.

Il Ctu aveva infatti concluso la propria analisi prevedendo un periodo di sopravvivenza della lesa quantificabile in 10-12 anni.

Il Giudice riteneva tuttavia di non condividere questa valutazione argomentando che «il CTU senza fornire alcuna specifica indicazione, ha ritenuto che, sulla base delle condizioni di salute dell'attrice e della gravità delle menomazioni della stessa, fosse possibile ipotizzare una sopravvivenza variabile tra i 10 ed i 12 anni. Tale dato non può però essere condiviso atteso che militano in senso contrario i seguenti indici: in seguito al 2008, e dunque oltre il periodo di 5 anni, l'attrice non ha avuto alcuna recidiva; B.C. ha affrontato spostamenti molto faticosi ed intervento chirurgici all'estero (che hanno interessato l'arto superiore destro, quello sinistro e l'arto inferiore destro e sinistro) i quali hanno avuto esito positivo (fatto non contestato); a far data dal 2008 non si è avuto alcun peggioramento dal quale presumere che la condizione dell'attrice sia destinata a peggiorare nel ristretto ambito temporale indicato dal Ctu; da 3 anni non ha più avuto alcuna necessità di ricovero per complicanze; ottima è l'assistenza che le viene prestata, il che non può che rilevare ai fini della prognosi di durata della vita futura».

La questione

La questione di maggior interesse risultante dalla sentenza in esame risiede nella modalità risarcitoria delle poste di danno “patrimoniali” applicata dall'organo giudicante a un caso di danno alla persona di massima gravità, con necessità di assistenza e incertezza sulla residua aspettativa di vita della persona lesa.

Le soluzioni giuridiche

È ancora il giudice a spiegare, con modalità molto chiare e lineari, la soluzione giuridica che ritiene maggiormente idonea a decidere il delicato caso in questione: dopo aver quantificato in € 85.000 annui il costo della cura e assistenza della lesa e in € 60.000 annui il danno patrimoniale da perdita di reddito, decide infatti che si debba «provvedere ai sensi dell'art. 2057 c.c. mediante la costituzione di una rendita vitalizia (art. 1872 c.c.) per tutta la durata della vita del beneficiario e con una rivalutazione». Lo stesso organo giudicante, nell'utilizzare lo strumento codicistico individuato dall'art. 2057, ne sottolinea la scarsa applicazione pratica (peraltro già sottolineata anche da Cass., sent. n. 24451/2005 laddove si addebitava questo scarso utilizzo al fatto «che le parti danneggiate preferiscono una liquidazione capitalizzata ai valori attuali») decidendo tuttavia di utilizzare questa modalità risarcitoria ritenendola maggiormente idonea a risarcire un danno al quale è legato un elemento di incertezza talmente rilevante - la durata della vita residua del danneggiato - da condizionarne in maniera decisiva la quantificazione finale.

Lo strumento risarcitorio di cui all'art. 2057 c.c., viene peraltro applicato dal giudice “d'ufficio”, modalità assolutamente in linea tanto col testo di legge quanto con la giurisprudenza che sino ad ora si è occupata della questione (cfr. la già citata sent. Cass. n. 24451/2005 nonché Cass. n. 14581/2007). Tale elemento risulta molto importante nell'analisi dello strumento risarcitorio ex art. 2057 c.c. in quanto consente all'organo giudicante, sulla base degli elementi raccolti in sede istruttoria e delle risultanze emergenti dalla Ctu, di approntare la modalità che ritiene maggiormente idonea al fine di addivenire alla completezza risarcitoria che impronta il nostro sistema civilistico.

L'art. 2057 c.c. richiede altresì, al secondo comma, che il giudice disponga «le opportune cautele». Tali cautele potrebbero risultare, a parere di chi scrive, talvolta “superflue” allorché, ad esempio, la parte condannata al risarcimento secondo la modalità qui in esame fosse un'impresa assicuratrice la quale col proprio patrimonio, e la severa normativa in materia, garantisce le proprie obbligazioni essendo anche soggetta, in tal senso, al controllo della preposta Autorità di Vigilanza. Nel caso in esame, tuttavia, non si riscontra la presenza in giudizio di un'impresa Assicuratrice e la parte condannata è un istituto di diritto privato che si trova quindi esposto col proprio patrimonio alla considerevole condanna civilistica emessa dal Tribunale di Milano. Sarebbe stato pertanto opportuno, riteniamo, mettere in atto quanto richiesto dal secondo comma dell'art. 2057 c.c. imponendo all'Istituto di costituire idonee garanzie patrimoniali atte a far fronte a una tale obbligazione risarcitoria che dovrebbe e potrebbe essere mantenuta per un futuro al momento impossibile da determinare.

Osservazioni

L'uso del risarcimento in forma di rendita non dovrebbe essere uno strumento del tutto sconosciuto al nostro ordinamento considerato che il nostro Codice Civile, all'art. 2057 c.c., espressamente prevede che «quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia».

Nonostante la chiara previsione codicistica, unanimemente interpretata nel senso di poter risarcire con questa modalità tanto le contrazioni di reddito quanto le eventuali spese che il danneggiato debba sostenere periodicamente e permanentemente, la stessa, come già menzionato, è stata scarsamente applicata dai giudici di merito. Si ricordano a tal proposito pochi ed isolati precedenti che, oltretutto, hanno sempre portato a liquidazioni di rendite dall'importo piuttosto modesto (tra le più recenti, Trib. Trieste, sent., 5 aprile 2012, rendita annua di € 18.000 per danno patrimoniale dato da incapacità lavorativa; Trib.Genova, sez. II, sent., 15 giugno 2005, rendita annua di € 30.000 dato da tutte le voci di danno permanente liquidate eccetto il danno morale, Trib. Lodi, sent., 8 maggio 2013 con liquidazione di una rendita annua di € 12.000 a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa). Si noterà, inoltre, come i precedenti menzionati non abbiano mai inteso liquidare, mediante lo strumento della rendita, poste risarcitorie legate alle spese di cura e assistenza del leso.

Dal quadro sopra delineato si evince l'eccezionalità dell'arresto giurisprudenziale emesso dal Tribunale di Milano: si tratta infatti di uno dei primi casi in cui lo strumento del risarcimento in forma di rendita viene utilizzato appieno – liquidando un importo peraltro molto elevato – al fine di risarcire tutte le voci di danno immediatamente riconducibili alla permanenza in vita del danneggiato considerata l'incertezza relativa a quest'ultimo dato che, complice i progressi della scienza, tende ad aumentare sempre maggiormente (Recenti studi basati su raccolte statistiche indicano, per il caso in esame, un'aspettativa di vita media di circa 20 anni. Cfr. https://www.nscisc.uab.edu/).

A questo proposito riteniamo utile sottolineare come il risarcimento in forma di rendita rappresenti la modalità risarcitoria maggiormente diffusa in molti mercati europei. In Francia, Inghilterra e Germania – fermandoci nell'elenco ai principali mercati – i casi di danni gravi alla persona vengono sempre liquidati individuando con estrema cura e precisione i bisogni assistenziali del leso nonché le perdite patrimoniali derivanti dalla menomazione stessa. Tali importi vengono poi trasposti in rendite vitalizie che talvolta raggiungono importi piuttosto significativi (Per un'analisi dei livelli risarcitori nei principali paesi europei si veda http://www.genre.com/knowledge/blog/comparative-values-personal-injury-compensation-in-europe.html).

Che questa forma risarcitoria sia diventata la consuetudine in altri sistemi non deve stupire.

In tali sistemi risarcitori la corresponsione di una rendita annua è ritenuta la modalità maggiormente idonea a garantire che delicate e drammatiche situazioni derivanti da lesioni fisiche di tipo catastrofale siano adeguatamente e costantemente risarcite con importi che non subiscano rischi di dispersione in ristretti archi temporali a causa di una gestione effettuata in modo non adeguato da parte dei parenti o tutori delle vittime. Altra problematica cui sono potenzialmente esposti i danneggiati e le loro famiglie è data dall'eventualità che le somme capitali, che si valutava essere idonee allo scopo al momento della finalizzazione del risarcimento, risultino poi insufficienti a causa di una inaspettata prolungata sopravvivenza del soggetto leso o di un notevole aumento inflazionistico. Appare evidente come il risarcimento in forma di rendita, soprattutto se soggetto a rivalutazione come avviene nel caso di specie, riduca notevolmente la problematica suesposta così come annulli, di fatto, il rischio che ingenti somme liquidate al fine di soddisfare bisogni di cura e di assistenza vengano poi godute da soggetti diversi dal leso in caso di premorienza dello stesso.

Anche per queste ragioni, lo strumento risarcitorio della rendita è stato indicato da autorevole dottrina come quello maggiormente idoneo a risarcire gravi lesioni alla persona in particolare nei casi in cui vi sia incertezza sulla residua aspettativa di vita (D. Spera, La tabella milanese; F. Martini, Risarcimento del danno per spese di cura mediante rendita, Medicina e Diritto, n. 1 del 2009; Marco Rossetti, Il danno alla salute, Padova 2009).

Il commento della sentenza in esame è stato appositamente redatto con un anno di intervallo rispetto al suo deposito. Ciò che infatti premeva maggiormente, oltre a un'analisi dell'accaduto e della decisione stante la sua articolata struttura e il prestigio del foro nel quale è stata redatta, era osservare le reazioni alla stessa tanto del panorama giurisprudenziale di merito quanto della prassi risarcitoria nelle trattative stragiudiziali. Ebbene, dal nostro osservatorio di riassicuratore operante nel mercato italiano con molte Compagnie assicuratrici e su diverse linee di rischio, è stato significativo osservare come, nell'anno trascorso, la pratica del risarcimento in forma di rendita non sia stata, per quanto a nostra conoscenza, non solo non riproposta in altre decisioni di merito, ma neanche richiesta da attori o convenuti (e loro patrocinatori) in procedimenti civili o contenziosi stragiudiziali in cui fossero coinvolte situazioni di danno sovrapponibili, per gravità e incertezza in merito alla durata residua della vita del soggetto leso, al caso qui in esame.

Per quanto ci è dato di constatare, il nostro sistema resta ben ancorato a basi decisorie e prassi liquidative ormai molto radicate che vengono solo lievemente scalfite o smosse da decisioni quali quella emessa dal Tribunale di Milano lo scorso 27 gennaio 2015.

Unica novità intercorsa negli ultimi mesi e in grado, potenzialmente, di spingere ulteriormente il nostro sistema risarcitorio verso un uso più frequente di questo importante strumento risarcitorio, potrebbe essere rappresentata da una decisione della Corte di Cassazione, sent., 14 ottobre 2015, n. 20615 (R. Berti, I criteri utilizzati per liquidare il danno patrimoniale da incapacità di guadagno devono soddisfare la regola dell'integralità del risarcimento, in Ri.Da.Re., in qualche modo anticipata dalla sent. 30 luglio 2015, n. 16197) in cui la Suprema Corte ha definitamente “archiviato”, si potrebbe affermare, le Tabelle di cui al R.D. 1403/1922 sino ad oggi poste alla base dei calcoli effettuati al fine di quantificare le poste di danno patrimoniali. Tale decisione è stata motivata tenendo in considerazione la vetustà dei parametri contenuti nella tabelle stesse stante l'aumento dell'aspettativa di vita e la modifica radicale del contesto economico rispetto a quando la tabella fu redatta, ovvero circa un secolo fa. La Corte di Cassazione, nel segnalare l'impossibilità di utilizzare oggi tali parametri, “suggerisce” l'utilizzo dei parametri contenuti nel “Quaderno 41 del CSM”.

L'abbandono dei coefficienti di calcolo “tradizionali” utilizzati nel caso di capitalizzazioni di danni patrimoniali futuri potrebbe portare, in ipotesi, in particolare anche le parti convenute, a chiedere agli organi giudicanti l'adozione dello strumento risarcitorio della rendita anziché la liquidazione immediata di un capitale, il cui conteggio andrebbe effettuato secondo i coefficienti contenuti nel “Quaderno 41 del CSM”. Ciò in considerazione degli effetti dati dalla modifica dei coefficienti di calcolo: per evidenziare cosa comporti il delicato passaggio qui in commento, e restando al caso di specie deciso dal Tribunale di Milano, significhiamo come la capitalizzazione dell'importo liquidato in sentenza sotto forma di rendita secondo le c.d. “Tabelle del Gentile” (r.d. 1403/22) avrebbe portato a un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto ottenibile con l'utilizzo delle “Tabelle CSM”. Stante la significativa differenza tra i due importi, emerge il potenziale vantaggio per la parte soccombente di effettuare una difesa che ponga in essere in primo luogo un'attenta attività istruttoria volta a far emerge con assoluta chiarezza e precisione i reali costi sostenuti dalla persona lesa – tenendo in giusta considerazione quanto apportato su base gratuita o convenzionata dal Servizio Sanitario Nazionale o dai preposti enti Regionali – facendosi successivamente promotori della richiesta nei confronti dell'organo giudicante di liquidare questa parte di danno utilizzando lo strumento della rendita vitalizia.

Non appare questa la sede idonea a far emergere le ulteriori problematiche che verrebbero a crearsi in seno ai soggetti tenuti a liquidare periodicamente importi così significativi per un numero indeterminato di esercizi. Segnaliamo tuttavia come tali questioni non siano di poco conto nell'ambito di una gestione, ad esempio, del monte riserve all'interno di una Compagnia assicuratrice. Ciò detto, tuttavia, qualora la casistica dovesse allargarsi e l'alternativa fosse rappresentata dall'immediata corresponsione di ingenti somme capitali conteggiate sulla base dei coefficienti ex “Quaderno 41 CSM” (peraltro più aggiornati in termini di aspettative di vita rispetto ai coefficienti ex. R.d. 1403/22 ma anch'essi basati su un tasso tecnico di attualizzazione non in linea con l'attuale contesto economico) e di un'aspettativa di vita non ridotta (considerate le relative difficoltà di individuazione della reale attesa di vita di soggetti macrolesi), riteniamo allora che la risposta non potrebbe che essere quella di un adeguamento dei processi interni similarmente a quanto avvenuto, come già menzionato, in altri sistemi risarcitori europei con ricerca quindi di strumenti efficienti che possano consentire l'erogazione di parte dei risarcimenti in forma di rendita.

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