Risarcimento del danno da circolazione stradale e computo del termine prescrizionale: rapporti tra processo penale e processo civile

11 Marzo 2016

Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale e di estinzione del reato per morte del reo, si prescrive ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. nel termine di due anni.
Massima

Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale e di estinzione del reato per morte del reo, si prescrive ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. nel termine di due anni, decorrente non dalla verificazione dell'evento, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità, riponendo il danneggiato fino a tale momento un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile, anche in funzione dell'esigenza di bilanciamento della brevità del termine prescrizionale biennale col diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia.

Il caso

A seguito di sinistro stradale tra l'autocarro condotto da Tizio e il veicolo condotto da Caio quest'ultimo perdeva la vita, mentre figlia e nipote, terzi trasportati, riportavano lesioni personali. Il processo a carico di Tizio, in cui erano costituiti parti civili gli eredi di Caio, era dichiarato estinto per morte del reo e l'azione penale per il reato di lesioni colpose riportate dai terzi trasportati era dichiarata improcedibile per difetto di querela.

I terzi trasportati agivano così in sede civile nei confronti degli eredi di Tizio e dei comproprietari dell'autocarro chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subìti. Nel giudizio intervenivano gli eredi di Caio esperendo l'azione per il risarcimento del danno da reato.

Il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda per non aver le parti assolto l'onere ex art. 22, L. n. 990/1969, all'epoca vigente. La decisione era riformata dalla Corte distrettuale che, accertata la colpa esclusiva di Tizio nella causazione del sinistro, condannava in solido gli eredi di questo e i comproprietari dell'autocarro al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio e al risarcimento dei danni cagionati agli attori.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione uno dei due comproprietari dell'autocarro, mentre gli eredi di Tizio proponevano ricorso incidentale adesivo. Resistevano con controricorso e ricorso incidentale i terzi trasportati e gli eredi di Caio.

La questione

Il punto è il seguente: nell'ipotesi in cui un medesimo sinistro stradale abbia dato origine a due diversi procedimenti penali, l'uno dichiarato estinto per morte del reo, l'altro dichiarato improcedibile per difetto di querela, con inizio da quale momento, nelle due ipotesi, decorrerà la prescrizione?

Le soluzioni giuridiche

La sentenza prende le mosse da un incidente stradale nel quale Caio perdeva la vita, mentre i terzi trasportati riportavano lesioni personali. A seguito del fatto venivano promossi due procedimenti penali: l'uno per l'omicidio colposo di Caio, l'altro per le lesioni colpose riportate dai terzi trasportati. Il primo, a seguito di rinvio a giudizio, si estingueva per sopravvenuta morte dell'imputato; l'altro si chiudeva con pronuncia d'improcedibilità per omessa querela, stante l'inquadramento del fatto nell'ipotesi meno grave del delitto di lesioni ex art. 582, comma 2, c.p. Le vicende processuali proseguivano peraltro in sede civile, nel giudizio -in cui intervenivano anche gli eredi di Caio- promosso dai terzi danneggiati nei confronti degli eredi di Tizio e dei comproprietari dell'autocarro.

Ebbene, a fronte di un giudizio di rito del Tribunale, conclusosi con declaratoria di improcedibilità della domanda per non aver gli attori rispettato il termine per la proposizione dell'azione di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento presentata all'assicuratore, segue un giudizio di merito del Giudice distrettuale che, ascrivendo la piena responsabilità del sinistro a Tizio, condanna gli eredi di questo e i comproprietari del veicolo al risarcimento dei danni cagionati.

L'effetto degli esiti dei procedimenti penali nel giudizio civile viene così affrontato solo dalla Suprema Corte che, riformando la sentenza del Giudice di Appello, ritiene fondato il motivo di ricorso denunciante l'erronea applicazione delle norme in materia di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti da reato, applicate dal Giudice distrettuale con decorso dalla morte di Tizio.

La Cassazione dapprima distingue la posizione dei terzi trasportati, caratterizzata dall'assenza di un giudizio penale regolarmente promosso, dalla posizione degli eredi di Caio, regolarmente costituiti nel giudizio penale, poi estintosi per causa diversa dalla prescrizione. Di seguito, individua il dies a quo nella data del fatto lesivo «da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza […], sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato», coincidente, dunque, con la data dell'incidente stradale. Tuttavia - precisa la Corte - il principio troverà applicazione solo in assenza di un giudizio penale, poiché, nella diversa ipotesi in cui un giudizio penale sia stato correttamente instaurato, la parte civile si sia regolarmente costituita e il reato si estingua per morte del reo, il termine biennale non decorre né dalla data dell'evento né dalla data di estinzione del reato, bensì dalla data della raggiunta irrevocabilità della sentenza emessa ex art. 129 c.p.p..

Osservazioni

La prescrizione, come noto, presuppone il mancato esercizio di un diritto per un dato periodo di tempo indicato di volta in volta dalla legge. In quello di specie, viene in rilievo una delle ipotesi di c.d. prescrizione breve prevista ex art. 2947 c.c.: il diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se prodotto dalla circolazione di veicoli, si prescrive in due anni invece di cinque. Tuttavia, qualora l'atto illecito sia considerato dalla legge come reato, il diritto, a norma del terzo comma, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato, se superiore ai cinque anni (come nella fattispecie dove il delitto di omicidio colposo si prescriveva in 7 anni e 6 mesi) ovvero in un quinquennio, se inferiore (come nella fattispecie per il più lieve delitto di lesioni colpose). Il punctum dolens sta nell'individuazione del dies a quo.

L'orientamento giurisprudenziale consolidato prevede che il termine per l'azione civile decorra dalla data di consumazione del reato, da accertarsi incidenter tantum se il giudizio penale non è stato promosso, non assumendo rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, posta la diversità ontologica tra illecito civile e illecito penale. Se, però, il reato si estingue per causa diversa dalla prescrizione (e.g. per morte del reo, come nel caso di specie), ovvero intervenga sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive, rispettivamente, a decorrere dall'estinzione del reato o dalla raggiunta irrevocabilità della sentenza.

In questo contesto s'inserisce la pronuncia annotata che, valorizzando l'esercizio dell'azione civile in sede penale, per l'ipotesi in cui il reato si prescriva per causa diversa dalla prescrizione, individua il dies a quo non nella data di estinzione del reato, bensì nella data in cui diviene irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità. In questo modo, infatti, i Supremi Giudici mirano a garantire, nel bilanciamento tra il principio della certezza del diritto, assicurato dall'istituto della prescrizione, e il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, assicurato dalla giustiziabilità dei diritti e degli interessi, il «legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile, anche in funzione dell'esigenza di bilanciamento della brevità del termine biennale col diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia».

In conclusione, pur prevedendosi in sede penale termini più ristretti per il maturare della prescrizione, rimane pur sempre consigliabile esercitare l'azione civile preliminarmente in tale sede, al fine di stimolare l'attività istruttoria dell'ufficio requirente e giovarsene in seguito, promuovendo un giudizio civile. Qui si potrà ottenere una più puntuale determinazione del danno subìto, spesso solo in parte risarcito in sede penale mediante condanna generica ai danni e provvisionale ex art. 539 c.p.p.

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