Nessuna personalizzazione del danno da perdita del congiunto se manca l'allegazione delle peculiarità del rapporto con la vittima
11 Aprile 2016
Massima
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a perdita del prossimo congiunto, la personalizzazione del risarcimento con il superamento dei valori minimi tabellari (tabelle di Milano) è possibile soltanto se siano state allegate le peculiarità del rapporto intercorso tra la vittima e i congiunti superstiti. A tal fine non è sufficiente l'allegazione generica di un danno incommensurabile. Il caso
La vicenda alla base della sentenza in commento può indicarsi soltanto in estrema sintesi, date le scarne indicazioni che si trovano nel testo. Un uomo perde la vita in un incidente stradale, nel quale sono coinvolte più autovetture. La responsabilità del sinistro viene attribuita dai giudici di merito, e, a quanto pare, in modo incontestato, a concorso di colpa della vittima e di due altri conducenti, con attribuzione a questi ultimi di percentuali di responsabilità pari al 30 e al 5 per cento. La madre e i fratelli della vittima ottengono il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del congiunto. L'ammontare liquidato a tale titolo dalla Corte d'Appello dell'Aquila è di € 64.000,00 per la madre e di € 8.000,00 per ciascuno dei fratelli. Gli eredi della vittima propongono, allora, ricorso in Cassazione, contestando l'inadeguatezza della posta risarcitoria liquidata a titolo di indennizzo del danno parentale; e ciò sotto più profili, precisamente:
La questione
La questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda la possibilità, per il giudice, di personalizzare il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in mancanza dell'allegazione, da parte dei congiunti, delle caratteristiche specifiche del rapporto che li legava alla vittima. La peculiarità della fattispecie qui affrontata consiste nel fatto che la mancata personalizzazione si è tradotta nella liquidazione di un indennizzo di poco superiore ai valori minimi all'interno della forbice indicata dalle tabelle milanesi. In concreto, la questione affrontata con la sentenza in esame può porsi anche nei seguenti termini: allorquando i congiunti di una persona deceduta in un incidente stradale non alleghino circostanze idonee a far comprendere l'intensità del rapporto con la vittima, il risarcimento da liquidarsi potrà essere personalizzato? E potrà, di conseguenza, venire riconosciuto un ammontare significativamente superiore ai minimi tabellari? Le soluzioni giuridiche
La soluzione accolta dalla Suprema Corte muove dalla considerazione che i giudici di merito hanno fatto applicazione delle Tabelle di Milano, ciò che viene desunto dall'espresso richiamo ai detti parametri contenuto nella motivazione della sentenza impugnata. E il riferimento è, in particolare, ai valori tabellari minimi per il danno da perdita del congiunto: 170.000,00 € per il genitore, 23.000,00 € per il fratello. (Considerato che la sentenza di merito è del marzo 2013, il riferimento va verosimilmente ai valori indicati nella tabella milanese Edizione 2013, che indica un minimo tabellare di euro 163.080,00 per il genitore e di euro 23.600,00 per il figlio). Dopo questa constatazione di partenza, la Cassazione si sofferma sulla personalizzazione nella specie mancata, osservando che i ricorrenti non avevano allegato e provato circostanze di fatto idonee a giustificare l'applicazione della fascia più elevata della forbice tabellare. In pratica, il giudice di merito aveva ritenuto impossibile personalizzare la liquidazione, poiché gli eredi della vittima non avevano «argomentato sulle peculiarità del loro rapporto con il defunto»; circostanza questa che spiega anche la decisione della corte territoriale di liquidare valori prossimi ai minimi. La conclusione della Suprema Corte è, dunque, nel senso che la corte di merito, pur con una motivazione stringatissima, ha reso una pronuncia conforme a diritto, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso. E la conclusione viene rafforzata con la considerazione che i ricorrenti non hanno addotto, neppure in sede di legittimità, circostanze specifiche idonee a fondare l'invocata personalizzazione. Osservazioni
L'elemento che convince la Cassazione della correttezza della decisione di merito è, dunque, il deficit di allegazione riguardo alle peculiarità del rapporto esistito tra vittima ed eredi. È nota la rilevanza che l'allegazione del danno non patrimoniale riveste nel sistema della responsabilità civile, e, ancor più, oggi, ai fini della possibilità di personalizzare la liquidazione del danno. L'importanza dell'allegazione del pregiudizio subito ai fini della sua risarcibilità è stata sottolineata fin dalle sentenze gemelle Cass., nn. 8828/2003 e 8827/2003, cui si deve, tra l'altro, l'affermarsi della concezione del danno non patrimoniale quale danno-conseguenza e l'abbandono dell'impostazione eventistica del danno in re ipsa. E proprio con riferimento a fattispecie di danno da perdita del congiunto, la pronuncia n. 8828 chiarì trattarsi di danno-conseguenza, consistente nella perdita del godimento del congiunto e delle reciproche relazioni interpersonali, perciò variabile per ampiezza e consistenza a seconda delle diverse situazioni. Da qui la necessità, per il plaintiff, di allegare detto pregiudizio, pur con il possibile supporto delle presunzioni ricavabili dagli elementi obiettivi forniti dall'interessato. La giurisprudenza successiva ha mantenuto fermo tale orientamento, il quale si trova sinteticamente riaffermato nelle pronunce dell'11 novembre 2008 («Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827/2003 e 8828/2003; Cass. n. 16004/2003) che deve essere allegato e provato». Nella giurisprudenza recente, l'imprescindibilità dell'allegazione si trova ribadita in varie decisioni, tra cui spicca (anche per la similitudine della fattispecie rispetto a quella oggetto della decisione in esame) Cass., sez. III, 25 febbraio 2014, n. 4447. L'assolvimento dell'onere di allegazione, ex parte actoris, viene qui in considerazione sul versante della liquidazione del danno. Si ha, in fatti, risarcimento personalizzato allorquando il giudice liquida un ammontare superiore al valore minimo indicato nelle tabelle di Milano. Queste - assunte dalla giurisprudenza di legittimità a parametro nazionale di riferimento per la quantificazione del danno non patrimoniale ( Cass., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. 30 giugno 2011, n. 14402) - prevedono, oltre ad un valore standard (diverso a seconda dell' età e della percentuale di invalidità biologica accertata) corrispondente all'incidenza della lesione nella maggior parte dei casi, la possibilità di un aumento subordinatamente al riscontro di peculiarità del caso concreto che lo giustifichino. L'applicazione di detto aumento percentuale comporta, dunque, che il risarcimento venga elevato rispetto al ristoro medio. Ecco perché si parla di personalizzazione ed ecco perché detto aumento è agganciato necessariamente alla considerazione, da parte del giudice, delle peculiarità del caso concreto. Da qui, l'importanza, per l'attore, di allegare elementi o circostanze dalle quali il giudice possa trarre - anche in via presuntiva - l'esistenza di particolarità tali da giustificare la personalizzazione del risarcimento. Quanto sopra vale anche per il risarcimento del danno da perdita del congiunto, per il quale - come noto - le tabelle milanesi contengono una previsione ad hoc, con un range di valori minimi e massimi. Per questo genere di pregiudizio, dunque, potrà parlarsi di personalizzazione ogniqualvolta il giudice accordi alla vittima un risarcimento che supera il valore minimo del range e si avvicina al valore massimo; subordinatamente - anche qui - all'allegazione di peculiarità significative del caso concreto. Così, il valore minimo della sofferenza per la perdita di un figlio viene stimata (nelle Tabelle di Milano 2014) pari a 163.990,00 laddove, però, la liquidazione può aumentare fino a 327.990,00 in presenza di elementi che il richiedente abbia adeguatamente allegato, per convincere il giudice della opportunità di procedere a personalizzazione. Si pensi, per esempio, al caso in cui emerga dagli atti di causa che il figlio prematuramente scomparso viveva insieme all'anziana madre vedova, costituendone il punto di riferimento non solo affettivo ma anche esistenziale (il figlio provvedeva a tutte le incombenze quotidiane, accompagnava la madre a fare la spesa, andavano a messa insieme la domenica, e via dicendo). Qualora, invece, così come accaduto nel caso in esame, le peculiarità del caso concreto, utili ai fini della personalizzazione, non vengano allegate, il giudice accorderà un risarcimento corrispondente o prossimo al valore minimo della forbice. La decisione in commento non è dunque contestabile sul piano dell'affermazione delle regole che presiedono alla liquidazione del danno non patrimoniale. Se gli attori omisero di offrire alla Corte territoriale gli elementi utili alla personalizzazione, ben poche sono le censure formulabili nei confronti della decisione. Occorrerebbe soffermarsi, tuttavia, a parere di chi scrive, sull'adeguatezza dei valori tabellari minimi relativi alla perdita del congiunto, quali fissati nelle tabelle milanesi. Se, infatti, la valutazione equitativa, che oggi si realizza, secondo la giurisprudenza, con l'applicazione delle tabelle di Milano deve tendere ad apprestare alla vittima una compensazione economica socialmente adeguata, che cioè l'ambiente sociale accetta come compensazione equa (v. da ultimo Cass. 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. 16992/2015), viene allora da obiettare che è del tutto inverosimile che la coscienza sociale consideri come giusta posta compensativa l'ammontare di 163.000,00 € previsto per la morte del figlio, del genitore e del coniuge. È sì vero che la personalizzazione può condurre ad un incremento pari al doppio di detto valore (fino ad € 327.000,00), ma vi può condurre subordinatamente ad uno sforzo di allegazione che potrebbe essere evitato considerando la pregnanza (nella stragrande maggioranza dei casi e fino a prova contraria) del rapporto che si instaura con la procreazione. E così viene da chiedersi se non sarebbe più rispondente alla coscienza sociale assumere quale risarcimento base un importo più elevato, da ridurre eventualmente nell' ipotesi in cui il giudice riscontri peculiarità del caso concreto tali da giustificare una riduzione di quel valore. È stato autorevolmente spiegato (D. Spera, Tabella del tribunale di Milano, in Ri.Da.Re.) che «l'Osservatorio si è anche fatto carico di tenere presente le conseguenze macroeconomiche delle decisioni assunte, in termini di costi e benefici sia sociali che assicurativi». Si tratta di preoccupazioni certamente degne di considerazione, non più tuttavia - a modesto parere di chi scrive - della preoccupazione di assicurare alla vittima una risposta risarcitoria che già in partenza, o per così dire di default, tenda a realizzare il principio del risarcimento integrale (Cass. 20 agosto 2015, n. 16992 ed ivi precedenti). E. Merlo, Elementi di personalizzazione del danno non patrimoniale da perdita/lesione del rapporto parentale, Ri.Da.Re., Giurisprudenza commentata R.Savoia, Ai danneggiati spetta un risarcimento personalizzato e comprensivo di tutti i pregiudizi subiti. Un'altra (l'ennesima) tirata d'orecchi della Cassazione ai giudici di merito di manica eccessivamente stretta, Diritto & Giustizia, fasc.0, 2013, pag. 521 |