Rendita erogata dall’INAIL ai superstiti: manca la componente del danno biologico subito dal lavoratore deceduto
13 Luglio 2017
Massima
La rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, anche successivamente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 38 del 2000, costituisce una prestazione autonoma all'interno del sistema assicurativo obbligatorio, sicché va considerata fuori dall'ambito di applicabilità dell'art. 13 del medesimo d.lgs. che ha esteso la copertura assicurativa alla componente di danno biologico; la posizione specifica e differenziata dei superstiti, rafforzata dalla l. n. 388/2000, art. 73, e dall'art. 1, comma 130, della l. n. 147 del 2013, rende conforme al canone di razionalità di cui all'art. 3 Cost. la scelta del legislatore di attrarre il danno biologico all'interno dell'oggetto dell'assicurazione con riferimento alla prestazione del solo assicurato, lasciando all'area esterna del diritto civile la tutela dei diritti risarcitori degli eredi. (Fonte: Giustizia Civile Massimario 2017) Il caso
La moglie di un lavoratore deceduto, beneficiaria della rendita ai superstiti ex artt. 66, n. 4 e 85, comma 1, n. 1 del d.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), adiva il Tribunale di Caltanissetta chiedendo la condanna dell'INAIL a corrisponderle detta prestazione economica prendendo come base di calcolo la rendita per malattia professionale erogata al marito, comprensiva della componente del danno biologico. In subordine, l'attrice chiedeva il ristoro, in un'unica soluzione, del danno biologico subito dal coniuge, secondo quanto previsto dalle tabelle meneghine; in ulteriore subordine, chiedeva sollevarsi questione di costituzionalità relativamente al T.U. n. 1124/1965, artt. 85, 116, 117, 118 e 120 ed al d.lgs. n. 38/2000 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), art. 13, per contrasto con gli artt. 2, 3, 32, 36 e 38 Cost., nella parte in cui non prevedono espressamente la reversibilità della rendita ai superstiti nella sua componente riferita al danno biologico. Il Tribunale rigettava le domande attoree. La Corte d'appello di Caltanissetta confermava la sentenza, sull'assunto che la disciplina derivante dalle richiamate norme non prevede che la rendita ai superstiti sia calcolata con l'inclusione della componente liquidata a titolo di danno biologico, scelta da ritenersi non ingiustificata o irrazionale, essendo a discrezione del legislatore l'indennizzo del solo danno patrimoniale subito dai superstiti. Oltre a ciò, difetta la legittimazione passiva dell'INAIL in ordine ad ulteriori pretese risarcitorie degli eredi, tenuto conto dei limiti di operatività della tutela indennitaria dei superstiti. La parte soccombente proponeva ricorso per cassazione. Resisteva l'INAIL con controricorso. La questione
Nel calcolo della rendita che l'INAIL riconosce ai superstiti del lavoratore deceduto va considerata anche l'incidenza della quota relativa al danno biologico? Le soluzioni giuridiche
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, compie una ricostruzione sistematica, in primo luogo, della disciplina della rendita ai superstiti prevista dall'art. 66, n. 4 e regolata dall'art. 85 del T.U. n. 1124/1965, per poi estendere l'indagine all'intero oggetto dell'assicurazione obbligatoria per verificare se, successivamente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 38/2000, possa ritenersi fondata la pretesa risarcitoria dei familiari superstiti nei confronti dell'INAIL per il danno biologico subito dal lavoratore deceduto. La Suprema Corte conferma l'infondatezza della domanda, anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale attraverso le quali «si è affermata l'autonomia della nozione di danno biologico derivante dalla violazione dell'art. 32 Cost., rispetto al danno da riduzione o perdita dell'attività lavorativa e la sua estraneità all'oggetto dell'assicurazione disciplinato dal testo originario del T.U. n. 1124 del 1965» (sono citate le sentenze C. cost. n. 87/1991; C. cost. n. 356/1991; C. cost. n. 485/1991; C. cost. n. 372/1994).
La sentenza evoca l'indirizzo dottrinale secondo cui, mediante tali interventi della Consulta, «sono stati definiti i contenuti della tutela assicurativa apprestata dal T.U. n. 1124/1965, anteriormente all'introduzione del d.lgs. n. 38 del 2000, art. 13 e sono stati precisati i rapporti tra danno da riduzione o perdita della capacità lavorativa generica e danno biologico»; quest'ultimo, avendo assunto totale autonomia per effetto della copertura costituzionale derivante dall'art. 32 Cost.,«a) non fa parte della copertura assicurativa obbligatoria; b) non rientra nell'esonero del datore di lavoro; c) va risarcito secondo i canoni risarcitori comuni del diritto civile; d) gli enti previdenziali non possono utilizzare l'equivalente monetario del danno biologico».
Questa ricostruzione dei rapporti tra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e responsabilità civile è stata confermata anche dalla Corte nomofilattica la quale ha affermato che, secondo la disciplina di cui al T.U. n. 1124/1965, applicabile anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000, l'indennizzo previsto in caso di infortunio sul lavoro fa riferimento solo alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (C. cost. n. 319/1981, C. cost. n. 87/1991 e C. cost. 356/1991), non comprende una quota relativa al danno biologico, poiché la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un «danno biologico previdenziale patrimoniale» (Cass. civ., sez. lav., n. 4080/2002; Cass. civ., sez. lav., n. 12387/2003; Cass. civ., sez. lav., n. 8365/2004). È, quindi, citata la pronuncia di legittimità secondo cui la rendita ai superstiti costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto, del quale i beneficiari sono titolari in base ad un proprio diritto, spettante proprio per la loro qualità di assistiti; pertanto, al pari di quanto avviene per il diritto del lavoratore infortunato a non vedere pregiudicato il suo diritto al risarcimento dei danni alla persona per effetto dell'azione surrogatoria esercitata dall'ente previdenziale, ex art. 28 della l. n. 990/1969, per il recupero delle prestazioni erogate a ristoro del danno patrimoniale, anche per i superstiti, assegnatari di rendita in caso di decesso del lavoratore assicurato, deve valere analoga disciplina di rispetto del diritto al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti ristorati (Cass. civ., sez. III, n. 19560/2003). Pertanto - rileva la sentenza - può «darsi per consolidato, nel regime precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000, il convincimento che il ristoro del danno biologico fosse estraneo alla rendita ai superstiti così come lo era per la rendita da inabilità permanente».
La Corte di cassazione effettua, quindi, un esame «dell'intero tessuto normativo al cui interno si colloca la rendita ai superstiti», operando un «confronto con i contenuti delle disposizioni oggetto delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 38 del 2000, art. 13», per giungere alla conclusione che non sussistano «ragioni per interpretare le disposizioni relative alla rendita ai superstiti diversamente dal testuale tenore delle medesime, giacchè è proprio l'interpretazione sistematica delle stesse a rivelare che l'inserimento del risarcimento del danno biologico all'interno del sistema assicurativo obbligatorio ha interessato esclusivamente la disciplina della rendita dell'assicurato». Recependo i ripetuti moniti rivolti dalla Corte costituzionale il legislatore è intervenuto con una profonda revisione del sistema di indennizzo di cui al T.U. n. 1124/1965, in particolare con la l. delega n. 144/1999, art. 55, lett. s), prevedendo che successivi decreti legislativi introducessero «nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi». Con l'emanazione del d.lgs. n. 38/2000, il legislatore «a) ha definito, in via sperimentale, il danno biologico quale lesione temporanea o permanente alla integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale della persona, comprensiva degli aspetti dinamico - relazionali; b) ha inserito il danno biologico nel sistema di indennizzo e di sostegno sociale apprestato dall'INAIL; c) ha strutturato integralmente il sistema di calcolo dell'indennizzo in rendita ed in capitale». Tale intervento normativo – osserva la Corte di cassazione – non si riferisce alle disposizioni del T.U. n. 1124/1965 disciplinanti la rendita ai superstiti, configurandosi come un «intervento selettivo e mirato che ha determinato un sistema chiuso ed impermeabile rispetto alla precedente regolamentazione» (Cass. civ., sez. lav., n. 12629/2015; C. Cost. n. 426/2006).
Eloquentemente l'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 38/2000, concernente il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevede che l'indennizzo sia erogato in luogo della rendita per inabilità permanente già prevista dall'art. 66 del T.U. n. 1124/1965. Nel nuovo regime introdotto dall'art. 13, è riconosciuto l'indennizzo in capitale del solo danno biologico per menomazioni superiori al 6% sino al 16% subito dal lavoratore per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, mentre dal 16% tale indennizzo è erogato in rendita, di cui una quota per danno biologico e un'ulteriore quota per conseguenze patrimoniali delle menomazioni. Tali indennizzi sono determinati utilizzando tre tabelle (tabella delle menomazioni; tabella indennizzo danno biologico, contenente le misure del ristoro economico del danno biologico dal 6% al 100%, e tabella dei coefficienti) approvate con D.M. 12 luglio 2000. Assente qualsiasi riferimento alla rendita ai superstiti, prevista dall'art. 66, n. 4 del T.U. n. 1124/1965, essa continua ad essere regolata dall'art. 85 del T.U. come modificato dalla l. n. 251/1982, art. 7, comma 1. Tale rendita – sottolineano i massimi giudici – è sempre stata considerata come prestazione del tutto autonoma rispetto alla rendita del lavoratore assicurato in quanto: spetta iure proprio e non iure successionis (Cass. civ., sez. lav. n. 3069/2002; Cass. civ., n. 11745/1997); il diritto alla rendita non appartiene al patrimonio del de cuius, perchè sorge alla morte dell'assicurato; i titolari sono previsti dalla legge e l'indennità non si confonde con il patrimonio del defunto; non è essenziale ai fini dell'erogazione della rendita ai superstiti la circostanza che per quell'evento lavorativo (infortunio o malattia professionale) fosse già stata costituita o meno la rendita in favore del de cuius (Cass. civ., sez. lav. n. 10533/1996; Cass. civ., sez. lav., n. 5398/1994); la rendita spetta ai superstiti a prescindere dalle speciali modalità delle prestazioni per infortunio attribuite in vita all'assicurato, anche se la rendita di quest'ultimo sia stata liquidata in capitale e da questi investita (Cass. civ., sez. lav. n. 5289/1999). Anche dopo l'emanazione del d.lgs. n. 38/2000, la posizione dei familiari superstiti ha continuato ad essere considerata dal legislatore in modo specifico e differenziato all'interno del sistema assicurativo obbligatorio. Sono richiamate: la l. n. 388/2000, art. 73, che ha previsto la cumulabilità della rendita ai superstiti riconosciuta dall'INAIL con il trattamento di reversibilità erogato dall'INPS; la l. n. 147/2013, art. 1, comma 130 che, per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1 gennaio 2014, calcola la rendita ai superstiti sul massimale di cui al comma 3 dell'art. 116 T.U. Detta rendita è rivalutata annualmente, per il principio del periodico adeguamento delle prestazioni previdenziali alla dinamica salariale (artt. 36 e 38 Cost.; l. n. 15/1963, art. 10; l. n. 412/1991, art. 11).
Per la Corte non sussistono «elementi idonei a fondare dubbi di costituzionalità sulla regolamentazione della rendita ai superstiti», non ravvisandosi alcun contrasto con l'art. 3 Cost., «giacchè non viola il canone di razionalità la scelta di attrarre all'interno dell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali il danno biologico con riferimento alla prestazione rivolta al solo assicurato, lasciando all'area esterna del diritto civile la tutela dei diritti risarcitori degli eredi». Va esclusa - secondo la Cassazione - anche la violazione dell'art. 38, comma 2 Cost., risultando il complesso di misure che l'ordinamento appresta a tutela dei superstiti «rispettoso dei principi di solidarietà sociale e di eguaglianza sostanziale e quindi risulta garantito il soddisfacimento delle esigenze di vita dei beneficiari». È richiamata la sentenza della C. cost. n. 426/2006, secondo cui tale norma «rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie»).
Corretta, infine, la sentenza impugnata anche laddove ha escluso il diritto della ricorrente ad ottenere dall'INAIL il ristoro del danno biologico subito dal coniuge e non coperto dalla rendita erogata, mediante la liquidazione in capitale, applicando le tabelle del Tribunale di Milano o in via equitativa: si tratta - secondo i giudici di Piazza Cavour - di una pretesa risarcitoria «del tutto estranea al sistema delle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali che si fonda sul principio della previsione per legge delle prestazioni dovute dall'Inail e sull'automatismo dell'insorgenza del diritto ad ottenerle in presenza dei presupposti voluti dalla legge, indipendentemente dall'effettivo versamento dei premi. Tale carattere implica, necessariamente, che le prestazioni siano tipiche e non sia possibile includere nel novero delle prestazioni assicurative forme di indennizzo non espressamente previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria». Il rilievo pubblico e il carattere di inderogabilità del sistema di previdenza sociale si evincono dal T.U. n. 1124/1965, art. 114, comma 1, che prevede la nullità di qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a ridurne la misura delle stesse. Osservazioni
Se l'infortunio o la malattia professionale ha per conseguenza la morte del lavoratore, spetta ai familiari superstiti una rendita rapportata al 100% della retribuzione annua. In particolare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 85, comma 1, n. 1 del T.U. n. 1124/1965, al coniuge spetta - fino alla morte o a nuovo matrimonio - detta rendita nella misura del 50% della retribuzione percepita dal de cuius. La prestazione economica erogata dall'INAIL compete ai superstiti - alle condizioni e nelle misure previste dalla legge - come diritto proprio e assolve una funzione risarcitoria, ristorandoli del danno patrimoniale subito a causa del decesso del loro congiunto. Essa è del tutto autonoma rispetto alla rendita che percepiva quest'ultimo prima del decesso ed è priva della componente del danno biologico subito dal lavoratore assicurato. S.BARTALOTTA, Osservazioni sul risarcimento del danno ai superstiti in caso di morte del lavoratore per cause di servizio, in Diritto delle Relazioni Industriali, fasc. 2, 2010, pag. 456; D.CHINDEMI, Rendita vitalizia in caso di danno patrimoniale futuro e da incapacità lavorativa: criteri di determinazione, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 5, 2015, pag. 1645; R.MARINI, Rendita Inail e principio di eguaglianza (Note critiche a C. cost. 27 marzo 2009 n. 86), in Giustizia Civile, fasc. 7-8, 2009, pag. 1488. |