Vessatorietà della clausola di arbitrato irrituale e sua inefficacia

Rosalia Calandrino
15 Gennaio 2016

In un contratto assicurativo per infortuni, è vessatoria la clausola di arbitrato irrituale, la quale, prevedendo che le controversie sul grado di invalidità permanente e sui criteri di indennizzabilità siano demandate ad un collegio di tre membri, stabilisca: a) che le spese per nomina e remunerazione del membro da nominarsi da ciascuna parte per l'intero e quelle del terzo per metà siano a carico di ognuno dei contraenti; b) che il collegio arbitrale possa rinviare ad epoca da definirsi l'accertamento dell'invalidità permanente, con la sola possibilità di una provvisionale sull'indennizzo.
Massima

Nel regime dell'art. 1469-bis c.c., in un contratto assicurativo per infortuni, concluso sulla base di condizioni generali predisposte dall'assicuratore, si deve considerare vessatoria e, dunque, inefficace, la clausola delle stesse, espressamente qualificata come di arbitrato irrituale, la quale, nel prevedere che le controversie sul grado di invalidità permanente e sui criteri di indennizzabilità siano demandate ad un collegio medico di tre membri, di cui uno ciascuno da nominarsi dai contraenti ed il terzo da un soggetto estraneo, stabilisca: a) che le spese relative alla nomina e remunerazione del membro da nominarsi da ciascuna parte per l'intero e quelle del terzo per metà siano a carico di ognuno dei contraenti (e, quindi, per quanto gli compete, del consumatore); b) che il collegio arbitrale possa rinviare ad epoca da definirsi l'accertamento definitivo del grado di invalidità permanente, con la sola possibilità di una provvisionale sull'indennizzo. La vessatorietà discende ai sensi di una congiunta valutazione in forza del primo comma dell'art. 1469-bis c.c. e dei numeri 2 e 18 del terzo comma della stessa norma.

Il caso

Tizio, assicurato mediante polizza contro gli infortuni, agiva in giudizio per il riconoscimento dell'indennità dovuta. Il Tribunale, a fronte del rifiuto dell'assicuratore di nominare il proprio arbitro, considerava inoperante la clausola che rimetteva ad arbitri irrituali la definizione di ogni controversia relativa all'accertamento dell'invalidità riportata dall'assicurato e, quindi, accoglieva, seppure parzialmente, la domanda di Tizio.

La Compagnia assicuratrice, avverso la decisione di primo grado, proponeva appello.

Il Giudice di secondo grado, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, riteneva improponibile la domanda, dal momento che la clausola compromissoria doveva ritenersi operante: a fronte dell'inerzia dell'Assicurazione nel nominare il proprio arbitro, l'assicurato avrebbe dovuto attivarsi ai sensi dell'art. 810 c.p.c., per far nominare l'arbitro al Presidente del Tribunale. Si riteneva, inoltre, preclusa la questione di vessatorietà della clausola oggetto di controversia. L'assicurato proponeva, pertanto, ricorso in Cassazione.

La questione

Nell'ambito di una polizza di assicurazione contro gli infortuni, una clausola che attribuisce ad un collegio di arbitri la decisione in merito a controversie sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, può essere considerata vessatoria ai sensi dell'art. 1469-bis c.c.(ratione temporis applicabile al caso di specie)?

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte, con la decisione in commento, ritiene inefficace – in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. – la clausola che rimanda ad un collegio di arbitri irrituali la determinazione dell'indennizzo dovuto.

La vessatorietà è fatta discendere, in termini generali, dall'eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi che, a detta della Suprema Corte, segue alla previsione del deferimento ad un collegio di arbitri delle controversie relative algrado di invalidità permanente e ai criteri di indennizzabilità.

A tal proposito si ricordi che si tende ad identificare il «significativo squilibrio di diritti ed obblighi» con ogni situazione in cui il consumatore subisca uno svantaggio unilaterale, in assenza di un corrispondente sacrificio a carico del professionista. L'idea che sta a fondamento di tale nozione è l'approfittamento di una parte sull'altra, quale conseguenza del potere contrattuale connotante la posizione del professionista nelle relazioni con il consumatore. Tali situazioni di sperequazione possono, ovviamente, ritrovarsi anche nei rapporti assicurativi.

Nel caso di specie, l'assicurato-consumatore, al fine di poter conseguire l'indennità, si ritrova costretto ad adire un collegio di arbitri, sostenendo spese non recuperabili.

Più precisamente, la presenza di una clausola che demanda ad arbitri la composizione di eventuali controversie in ordine alla liquidazione dell'indennizzo dovuto comporta un aggravio di spese a carico dell'assicurato-consumatore, al quale sarà necessariamente riconosciuto di fatto, un indennizzo inferiore al pattuito, in quanto andranno decurtate le spese connesse alla nomina del collegio arbitrale, nella misura dell'intero per la nomina del proprio arbitro e della metà per la nomina del terzo.

Inoltre, la vessatorietà della clausola compromissoria discende, più specificamente, anche dalle previsioni di cui al comma 3, ai nn. 2 e 18, dell'art. 1469-bis c.c., dal momento che si realizza una limitazione delle azioni/diritti del consumatore nonché una deroga alla giurisdizione ordinaria. La deroga alla giurisdizione ordinaria è spiegata dalla Corte nei seguenti termini: il consumatore, a causa della previsione pattizia in commento, è costretto a derogare alla tutela giurisdizionale ordinaria che gli consentirebbe l'integrale copertura delle spese, in favore di un meccanismo arbitrale i cui costi, seppure in modo parziale, sono addebitati allo stesso.

Altra ragione a sostegno della dichiarata abusività della clausola di arbitrato irrituale è il riconoscimento, in capo al collegio arbitrale, del potere di differire sine die l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente, con possibilità (assolutamente discrezionale), di attribuire all'assicurato una provvisionale sull'indennizzo.

La Suprema Corte di Cassazione, quindi, conclude per la vessatorietà della clausola, dal momento che essa limita, in deroga al sistema di tutela giurisdizionale ordinaria, il diritto dell'assicurato al conseguimento dell'indennità contrattualmente dovuta in caso di infortunio.

Prima dell'introduzione degli artt. 1469-bis ss. c.c., la giurisprudenza tendeva ad escludere la riconducibilità delle clausole che imponevano il ricorso all'arbitrato irrituale entro l'alveo delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., in quanto non si riteneva sussistente una deroga alla giurisdizione ordinaria (cfr. Cass. n. 5832/1978 e, più recentemente, Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25268). In seguito, invece, il chiaro squilibrio determinato dalla clausola induceva la giurisprudenza (prevalentemente di merito) a rivedere – per le medesime ragioni chiarite nella pronuncia in commento – il proprio convincimento in favore della natura vessatoria della previsione pattizia in esame (in termini generali cfr.: Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2010, n. 1007; nella giurisprudenza di merito: Trib. Genova, 27 maggio 2003; Trib. Torino, 27 novembre 2001. Non mancano isolate sentenze contrarie, per le quali v. Trib. Rimini, 31 marzo 2004).

Il principio enunciato nella pronuncia de qua ha recentemente trovato applicazione anche in tema di clausole peritali (Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2015, n. 7176; Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2015, n. 12873).

Osservazioni

La sentenza in commento, nel dichiarare l'inefficacia della clausola di arbitrato irrituale, ritiene, conseguentemente, proponibile l'azione dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il principio affermato dalla Corte di Cassazione può, ovviamente, essere applicato anche a fronte di quanto previsto dagli artt. 33 ss. Cod. Cons., complesso normativo nel quale sono confluiti, senza sostanziali modifiche, gli artt. 1469-bis e ss. c.c. A tal proposito, si ricordi, però, che il rimedio previsto dal Codice del consumo non è più la mera inefficacia della clausola vessatoria, ma la nullità (art. 36 Cod. Cons.) che, come noto, rientra nell'ambito delle «nullità di protezione». Ne discende la rilevabilità d'ufficio della prevista nullità, l'operatività della stessa solamente in favore del consumatore e la salvezza, per la restante parte, del contratto (nullità necessariamente parziale).

Alla luce delle argomentazioni addotte dalla giurisprudenza di legittimità a sostegno della vessatorietà della clausola prevedente l'arbitrato irrituale, quindi, si può concludere per la nullità della stessa, ove inserita in un contratto assicurativo stipulato in data successiva all'entrata in vigore del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

Un'ultima considerazione: il sindacato di vessatorietà si fonda, come ricordato, sull'accertata esistenza di un «significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto» e, come da costante insegnamento (per il quale v. S. Mazzamuto, Il contratto di diritto europeo, Torino, 2012, p. 177 ss.), la mancanza di equilibrio contrattuale deve essere intesa in termini giuridici e non economici.

Nel caso di specie, il fare riferimento ai costi dell'arbitrato irrituale per fondare il giudizio di vessatorietà non deve fare ritenere che lo squilibrio finisca con l'assumere una rilevanza meramente economica, dal momento che il maggiore onere economico a carico della parte debole determina anche uno squilibrio di tipo normativo. In altri termini, il rischio di dover pagare somme non recuperabili per il conseguimento dell'indennizzo potrebbe indurre l'assicurato a desistere dall'attivarsi, rinunciando, in tal modo, a tutelare i propri diritti.

In tal senso si ritiene fondato il ricorso alla vessatorietà, in quanto sussiste un palese squilibrio tra le posizioni delle parti del contratto assicurativo, a danno dell'assicurato.

Guida all'approfondimento

A. La Torre, Le assicurazioni, III ed., Giuffrè, 2014, p. 523 ss.

M. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, I, Padova, 2011, p. 1068 ss.

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