La condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale e il principio “tempus regit actum”

Rosalia Calandrino
18 Aprile 2016

La persona danneggiata in un incidente stradale, avvenuto prima dell'emanazione del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005), non deve riproporre la domanda di risarcimento secondo le nuove norme, qualora vi abbia già provveduto seguendo la previgente disciplina (L. n. 990/1969).
Massima

La persona danneggiata da sinistro stradale che proponga domanda di risarcimento nei confronti del responsabile e dell'assicuratore del responsabile dopo l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) e, quindi, dopo l'1 gennaio 2006, non deve reiterare la richiesta scritta di risarcimento nel rispetto delle nuove modalità previste dagli artt. 145 e 148 Cod. Ass., ove a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore e nel rispetto della previgente disciplina (art. 22, L. n. 990/1969).

Il caso

La persona danneggiata in occasione di un sinistro stradale, avvenuto prima dell'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005), agiva in giudizio per il conseguimento del risarcimento dei lamentati danni, patrimoniali e non patrimoniali.

In primo grado la domanda risarcitoria veniva rigettata per mancanza di prova circa l'entità dei danni di cui si chiedeva ristoro.

L'attore, quindi, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. Il tribunale adito rigettava l'appello principale per accogliere l'appello incidentale proposto dalla Compagnia assicuratrice. Veniva, pertanto, dichiarata l'improponibilità della domanda risarcitoria per incompletezza della richiesta di risarcimento, ai sensi degli artt. 145 e 148 Cod. Ass..

L'appellante soccombente proponeva ricorso in Cassazione per presunta violazione degli artt. 145 e 148 Cod. Ass., formulando due quesiti:

  • «se, in mancanza di richiesta di integrazione della documentazione, il rigetto della richiesta ex art. 148, primo comma, da parte dell'assicurazione», potesse valere come conclusione del procedimento cui la legge condiziona la proponibilità della domanda giudiziale;
  • «se la mancata richiesta di integrazione della documentazione in forza del quinto comma dell'art. 148» potesse impedire «l'interruzione del termine di cui alla suddetta norma», in modo da ritenere concluso il procedimento e rendere proponibile la domanda giudiziale.
La questione

La disciplina di cui agli artt. 145 e 148 D.Lgs.n. 209/2005 può trovare applicazione nell'eventualità in cui il sinistro si sia verificato in data anteriore all'entrata in vigore dello ius novum (1 gennaio 2006) ed il relativo giudizio sia stato introdotto successivamente?

Le soluzioni giuridiche

La questione posta all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione afferisce all'efficacia nel tempo di norme a contenuto procedurale. In particolare, la Corte, con la sentenza in esame, rileva d'ufficio – ritenendo non pertinenti i due quesiti formulati dal ricorrente – l'inapplicabilità, ratione temporis, degli artt. 145 e 148 Cod. Ass. e, pertanto, accoglie il ricorso.

La domanda giudiziale, volta al conseguimento del ristoro dei danni causati da un sinistro verificatosi in data anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs.n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), doveva considerarsi proponibile in quanto l'attore aveva inoltrato richiesta di risarcimento alla Compagnia assicuratrice nel rispetto della normativa all'epoca vigente (art. 22, L. 24 novembre 1969, n. 990).

Aderendo ad un'impostazione già adottata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 21 aprile 2011, n. 9140), la Corte conclude per l'inapplicabilità della normativa di cui al Codice delle assicurazioni (artt. 145 e 148 Cod. Ass.), regolante il contenuto della richiesta di risarcimento che il danneggiato deve inoltrare all'assicuratore al fine di potere, nel rispetto dello spatium deliberandi, agire successivamente in giudizio.

Si tratta di una condizione di proponibilità della domanda giudiziale che, seppure prevista nella previgente normativa, ha subito delle modifiche nel nuovo Codice della assicurazioni. Il contenuto della richiesta, infatti, è stabilito in modo dettagliato dagli artt. 145 e 148 Cod. Ass., differentemente dall'abrogato art. 22 L. n. 990/1969.

Ove il sinistro si verifichi precedentemente all'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni (1 gennaio 2006), il danneggiato che abbia già inoltrato la richiesta di cui all'abrogato art. 22 non può essere tenuto a riproporre la detta richiesta nel rispetto dei nuovi artt. 145 e 148 Cod. Ass., la cui applicabilità incontra un limite, ossia il precedente compimento degli atti richiesti dalla legge (all'epoca vigente) quale condizione necessaria per consentire la proponibilità dell'azione risarcitoria.

Non si può richiedere al danneggiato, il quale abbia inoltrato richiesta di danni ex art. 22 L. n. 990/1969, di ripetere l'iter procedurale per adeguarsi allo ius novum di cui agli artt. 145 e 148 Cod. Ass.. Senza dimenticare che anche la vecchia richiesta di risarcimento (art. 22) poneva l'assicuratore nelle condizioni di poter formulare adeguata offerta di indennizzo, rimanendo quindi salva la ratio della previsione di cui agli artt. 145 e 148 Cod. Ass., mirante a garantire una definizione stragiudiziale delle controversie in esame, in un'ottica deflattiva del contenzioso.

L'orientamento ricordato supera l'opposta impostazione, adottata prevalentemente dalla giurisprudenza di merito, in forza della quale doveva escludersi il richiamo al principio “tempus regit actum” per le seguenti ragioni : l'invio della richiesta di risarcimento alla Compagnia assicuratrice, costituendo una condizione di proponibilità dell'azione, doveva essere valutata alla stregua della normativa vigente al momento in cui il giudizio veniva incardinato. L'introduzione del giudizio risarcitorio dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2005, pertanto, comportava l'obbligo, per il danneggiato, di reiterare la richiesta di risarcimento in ossequio allo ius novum e ciò al fine di potere considerare proponibile la domanda giudiziale (Trib. Nola, 4 dicembre 2007).

Osservazioni

La decisione in commento affronta e risolve una questione di diritto intertemporale, dando applicazione al principio “tempus regit actum”, in ragione del quale la legge processuale applicabile è quella del momento in cui l'atto è compiuto.

Le norme la cui efficacia nel tempo risulta discussa sono gli artt. 145 e 148 Cod. Ass., norme che impongono al danneggiato che voglia agire in giudizio per il conseguimento del risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale di inoltrare alla Compagnia assicuratrice una richiesta di risarcimento, prevedendone altresì uno specifico contenuto.

Sotto la vigenza dell'abrogata L. n. 990/1969, la richiesta di risarcimento non doveva avere uno specifico contenuto, prevedendosi soltanto la forma della raccomandata con ricevuta di ritorno per l'inoltro. La mancanza di prescrizioni sul piano contenutistico induceva la giurisprudenza, soprattutto di legittimità, a ritenere soddisfatto l'adempimento previsto dall'art. 22, l. 990/1969 in presenza di una qualsivoglia missiva inoltrata dal danneggiato alla Compagnia anche in assenza dell'indicazione analitica dei danni lamentati (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11601; Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2004, n. 12293; Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 1999, n. 11132).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2005 si impone uno specifico contenuto alla richiesta di risarcimento che il danneggiato deve inoltrare alla Compagnia assicuratrice al fine di poter agire in giudizio.

Il problema che si pone attiene all'efficacia temporale della segnalata novità normativa, nel caso in cui il sinistro sia avvenuto in data anteriore all'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni ma il relativo giudizio sia stato introdotto successivamente.

Il problema è risolto in ragione della seguente considerazione: le norme che impongono condizioni di procedibilità della domanda hanno natura processuale e, pertanto, sono soggette al principio “tempus regit actum.

Posta l'incontestabile natura processuale delle norme che prescrivono condizioni di procedibilità, ne consegue che la conformità a legge dell'adempimento prescritto quale condizione di proponibilità della domanda giudiziale deve essere valutata tenendo conto della normativa vigente al momento in cui la detta condizione di procedibilità è stata posta in essere.

La nuova normativa, regolante le condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale in caso di sinistro stradale, non può trovare applicazione nell'eventualità in cui all'entrata in vigore della stessa siano stati posti in essere tutti gli elementi necessari per il perfezionamento del presupposto processuale, dal momento che “il principio dell'immediata applicabilità delle leggi di rito non implica che esse azzerino gli atti già compiuti, o che si inseriscano tout court in una sequenza in atto, sconvolgendone la progressione” (Cass., sez. III, 21 aprile 2011, n. 9140).

Nel caso di specie, quindi, se il sinistro è avvenuto anteriormente all'1 gennaio 2006 ed il danneggiato inoltra richiesta di risarcimento all'assicuratore in base all'art. 22 L. 990/1969, la relativa domanda giudiziale, ancorché introdotta dopo l'1 gennaio 2006, deve considerarsi proponibile, a nulla rilevando il mancato rispetto degli artt. 145 e 148 Cod. Ass..

Diversamente, subordinando la proponibilità dell'azione risarcitoria alla reiterazione della richiesta di risarcimento in conformità agli artt. 145 e 148 Cod. Ass., si consentirebbe un'anomala applicazione retroattiva dello ius superveniens, con conseguente lesione del diritto del danneggiato alla tutela giurisdizionale.

Guida all'approfondimento
  • M. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, vol. III, Padova, 2013, p. 704 s.;
  • G. Volpe Putzolu, Commentario breve al diritto delle assicurazioni, II ed., Padova, 2013, p. 614.

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