Lesioni conseguenti a vaccinazione non obbligatoria e diritto all’indennizzo
17 Dicembre 2015
Massima
Il diritto all'indennizzo spetta anche alle vittime di lesioni conseguenti a vaccinazioni non obbligatorie (nella specie, antinfluenzale), ma che siano state raccomandate o anche solo sollecitate dalle autorità sanitarie, in quanto la ratio della l. n. 210/1992 esige (come chiarito dalla sentenza Corte cost. n. 107/2012) il bilanciamento dell'interesse alla salute sia dell'individuo sia della collettività; sarebbe irragionevole e incostituzionale la legge che si risolvesse nell'indennizzare solo coloro i quali hanno corso un rischio individuale per perseguire detto interesse collettivo o dietro minaccia di sanzione, escludendo quanti alla medesima scelta fossero giunti pur in assenza di costrizioni. Il caso
Dopo aver contratto la sindrome di Guillaine-Barrè a seguito della somministrazione di un vaccino antinfluenzale, come accertato dopo un ricovero ospedaliero con iniziale diagnosi di paraplegia di n.d.d., una persona ultrasessantacinquenne avanzava, in sede amministrativa, domanda di indennizzo ex art. 1,l. 25 febbraio 1992, n. 210. Non essendo stata accolta tale domanda, era adito il Tribunale di Campobasso per il riconoscimento del diritto all'indennizzo, essendo la sindrome di Guillaine-Barrè una delle possibili reazioni avverse al vaccino antinfluenzale, con domanda di condanna del Ministero della Salute e della Regione Molise, anche in solido, al relativo pagamento, previo accertamento e declaratoria della dipendenza dell'insorta patologia dalla vaccinazione. Nelle linee guida della campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dalle autorità sanitarie, era raccomandata la somministrazione di tale vaccino a soggetti maggiormente a rischio di complicanze da influenza per ragioni di età. Nel costituirsi in giudizio, le Amministrazioni convenute resistevano alla domanda attorea deducendo la carenza dei presupposti di legge, trattandosi di vaccinazione non obbligatoria. Il Tribunale di Campobasso, affermata la legittimazione passiva del solo Ministero della Salute e accertato, mediante c.t.u. medico-legale, il nesso eziologico tra l'insorgenza della sindrome di Guillaine-Barrè e la somministrazione del vaccino antinfluenzale, accoglieva la domanda attorea, ritenendo che la fattispecie in esame, pur trattandosi di vaccinazione non obbligatoria, fosse da ricomprendere nella previsione normativa di cui all'art. 1 l. n. 210/1992, alla luce delle sentenze emesse dalla Corte Costituzionale per casi di vaccini non obbligatori antiepatite B e antipolio. Avverso tale decisione proponeva appello il Ministero della Salute, insistendo nell'eccezione di carenza di legittimazione passiva e sollevando l'ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso per asserito difetto della domanda amministrativa; nel merito l'Amministrazione Statale censurava di erroneità e violazione di legge la decisione del giudice di prime cure, ritenendo che, secondo una corretta interpretazione della l. n. 210/1992, la relativa tutela debba riconoscersi ai soli soggetti danneggiati a seguito di vaccinazioni obbligatorie. La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, ha ritenuto il gravame infondato, confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Riaffermata la legittimazione passiva del Ministero della Salute, come da sentenza Cass., Sez. Un., 9 giugno 2011, n. 12538, intervenute a sanare il contrasto giurisprudenziale formatosi sul tema, la Corte territoriale richiama la sentenza Corte cost., 26 aprile 2012, n. 107, osservando: «Con tale sentenza la Corte Costituzionale è tornata a statuire l'incostituzionalità dell'art. 1, l. n. 210/1992 nella parte in cui tale disposizione non consente il riconoscimento del diritto all'indennizzo per le vittime di lesioni conseguenti a vaccinazioni non obbligatorie, ma che siano state raccomandate o anche solo sollecitate dalle autorità sanitarie». Come nelle precedenti sue pronunce in materia, difatti, la Corte ha posto l'accento sui doveri di solidarietà sociale e sulla stessa ratio della L. n. 210/1992, precisando che questa «affonda le sue radici nell'esigenza di bilanciare attentamente due contrapposti interessi, quello alla salute e integrità fisica di ogni individuo e quello alla salute della collettività» sicché «il fondamento dell'indennizzo non va individuato nella obbligatorietà della vaccinazione, quanto nell'interesse della collettività (nei confronti della quale - semmai - l'imposizione dell'obbligo si configura come uno strumento)». A giudizio della Corte lo stato ha il dovere solidaristico di non lasciare solo chi abbia corso un rischio, quello di subire lesioni conseguenti al vaccino, nell'interesse ed a tutela della salute della collettività. «Posto ciò» – conclude la Corte d'Appello – «la legge che si risolvesse ad indennizzare solo coloro che hanno corso un rischio individuale per perseguire detto interesse collettivo o dietro minaccia di sanzione, escludendo coloro che alla medesima scelta si fossero risolti pur in assenza di costrizioni, sarebbe assolutamente irragionevole ed incostituzionale». La questione
Colui che ha subito lesioni e/o infermità per essersi sottoposto a vaccinazione, non obbligatoria ma raccomandata o, quantomeno, sollecitata dalle autorità sanitarie, ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo ex l. n. 210/92? Le soluzioni giuridiche
Con la sentenza in commento la Corte d'Appello di Campobasso è tornata ad affrontare la questione dell'indennizzabilità delle lesioni conseguenti a vaccinazioni non obbligatorie, nel caso di specie antinfluenzale. Il diritto all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati è espressamente riconosciuto dalla l. 25 febbraio 1992, n. 210. Dopo le sentenze Corte cost., 26 febbraio 1998, n. 27 e Corte cost., 16 ottobre 2000, n. 423, la Corte costituzionale è nuovamente intervenuta nel 2012, sancendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 della predetta legge, laddove esclude, fra i destinatari dell'indennizzo, i soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione, non obbligatoria ma raccomandata, contro morbillo, parotite e rosolia, configurandosi la violazione del principio solidaristico e del principio di eguaglianza in relazione ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria: «Premesso che, in un contesto sociale di irrinunciabile solidarietà, tutti coloro che si sono uniformati ai comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica, imposti o anche solo sollecitati dalla collettività, tramite gli organi competenti, devono essere garantiti dalla previsione di una misura indennitaria, destinata a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo, nel caso in cui subiscano conseguenze pregiudizievoli per la loro salute, e che la ragione determinante del diritto all'indennizzo è l'interesse collettivo alla salute e non l'obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse, la pratica della vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia, pur non essendo obbligatoria ex lege, si inserisce in quel filone di protocolli sanitari per i quali l'opera di sensibilizzazione, informazione e convincimento delle pubbliche autorità - in linea, peraltro, con i «progetti di informazione» previsti all'art. 7, l. n. 210/1992 e affidati alle unità sanitarie locali «ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni» e comunque allo scopo di «assicurare una corretta informazione sull'uso di vaccini» - viene reputata più adeguata e rispondente alle finalità di tutela della salute pubblica rispetto alla vaccinazione obbligatoria (sentt. n. 307/1990, 132/1992, 118/1996, 27/1998, 226/2000 e 423/2000) (C. Cost., 26 aprile 2012, n. 107, nota di R. Chieppa, Ancora una giusta solidarietà, questa volta per i danneggiati da somministrazione di vaccini semplicemente consigliata e promossa, ma nessuna iniziativa dello stato nei confronti delle imprese farmaceutiche, in Giurisprudenza Costituzionale; in Resp. civ. e prev. 2012, nota di L. Locatelli, Danno no fault da vaccinazioni obbligatorie e facoltative e diritto all'indennizzo). Già in passato la Corte d'Appello di Campobasso si era espressa a favore del riconoscimento del diritto all'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 210/1992 anche in presenza di danni conseguenti a vaccinazione (nella specie, antitetanica) praticata in assenza dei presupposti per la sua obbligatorietà (App. Campobasso, sez. lav., 12 giugno 2006, in Resp. civ. e prev. 2007, nota di M. Bertoncini, Indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie e possibile estensione della fattispecie alle non obbligatorie; nota di C. Garufi, Quando il vaccino crea danni alla salute sta alla vittima provare il nesso causale par condicio, in DirittoeGiustizia). Sull'indifferenza dell'obbligatorietà della vaccinazione per il diritto all'indennizzo si è pronunciato anche il Tribunale di Rimini, richiamando le decisioni della Corte costituzionale in materia di vaccinazioni non obbligatorie antipoliomielitica e antiepatite B (Trib. Rimini, sez. lav., 15 marzo 2012, n. 148, nota di L. Locatelli, cit.). Osservazioni
È possibile ottenere il riconoscimento dell'indennizzo ex l. n. 210/1992 per i danni conseguenti alle lesioni subite a seguito di vaccinazione che, per quanto non obbligatoria, sia tuttavia raccomandata o incentivata dalle autorità sanitarie. Il termine triennale di decadenza entro il quale avanzare la richiesta di indennizzo decorre non già dalla conoscenza della diagnosi infausta o dalla sussistenza di elementi meramente indiziari o presuntivi sulla derivazione causale del danno dalla somministrazione del vaccino, ma dal momento in cui vi sia, attraverso apposita indagine tecnica, l'effettiva conoscenza del danno e del rapporto eziologico con la vaccinazione (ai sensi dell'art. 3, l. n. 218/1992, il dies a quo decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, sulla base della documentazione clinica comprovante la data della vaccinazione, i dati del vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione, l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto). Si ritiene in dottrina e in giurisprudenza che, poiché il beneficio previsto dalla l. n. 210/1992 rappresenta una forma di solidarietà sociale e non persegue una finalità reintegrativa o risarcitoria in senso stretto, il suo riconoscimento non preclude all'interessato l'azione di diritto comune, esperibile qualora sussista una responsabilità per colpa sanitaria e volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni sofferti. Risponde a criteri di ragionevolezza e di costituzionalità il riconoscimento del diritto all'indennizzo ex l. n. 210/1992 anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità in conseguenza a vaccinazioni che, per quanto non obbligatorie, siano state raccomandate o anche solo sollecitate dalle autorità sanitarie, salva la dimostrazione scientifica del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia contratta. |