La liquidazione del danno non patrimoniale tra divieto di duplicazione delle poste di danno e divieto di negazione dell’integrale risarcimento
23 Novembre 2015
Massima
Così come non è consentito liquidare due volte il medesimo danno non patrimoniale, sol chiamandolo con nomi diversi, allo stesso modo non è consentito negare il risarcimento di due danni diversi, sol perché li si chiami con nomi identici. Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute, quando sia allegata e provata l'esistenza d'un danno permanente e d'un periodo di invalidità temporanea, deve monetizzare tanto l'uno quanto l'altro di tali pregiudizi, avendo essi effetti e contenuto diverso, ed a nulla rilevando la identità della loro natura giuridica. La liquidazione del danno biologico permanente si distingue concettualmente in due fasi: dapprima individuare le conseguenze "ordinarie" del pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe non potrebbe non patire; e quindi le eventuali conseguenze "peculiari", cioè quelle che non sono immancabili, ma si sono verificate solo nel caso specifico. Le prime andranno monetizzate con un criterio uguale per tutti; le seconde con criterio ad hoc e scevro da qualsiasi automatismo. Quando il giudice di merito liquida il danno biologico col criterio c.d. "a punto variabile", nel motivare la propria decisione non può limitarsi a generici ed oscuri richiami alle "tabelle", ma deve indicare:
Il caso
In seguito ad un incidente stradale, il danneggiato e la società presso la quale questo lavorava, convenivano in giudizio il responsabile civile e il suo assicuratore r.c.a. per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da lesioni il primo e il danno per aver perduto la collaborazione di un “uomo chiave” la seconda. La sentenza del Tribunale, che accoglieva le domande, veniva impugnata sia dalla compagnia di assicurazione che dalla persona fisica danneggiata. La Corte respingeva le doglianze dei due attori e accoglieva l'appello della compagnia di assicurazione, riducendo il risarcimento richiesto dall'attore e rigettando le domande della società presso la quale quest'ultimo lavorava. La sentenza veniva, quindi, impugnata da entrambi gli attori, oltre che dalla compagnia di assicurazione con controricorso. I Supremi giudici accoglievano i ricorsi proposti dagli attori, formulando i tre principi giuridici innanzi richiamati La questione
Le questioni in esame sono le seguenti:
Le soluzioni giuridiche
L'estensore della sentenza qui commentata esordisce affermando come il corretto principio dell'unitarietà concettuale del danno non patrimoniale, non consente di considerare ricompresi nel quantum riconosciuto per la compromissione dell'integrità psicofisica permanente, tutti i danni conseguenti al fatto illecito; infatti, il principio secondo cui la categoria giuridica "danno non patrimoniale" ha natura unitaria ed omnicornprensiva … da un lato vieta all'interprete di moltiplicare le categorie di danni risarcibili semplicemente cambiando loro nome e dall'altro non consente affatto di escludere dal risarcimento pregiudizi effettivi e concretamente sofferti dalla vittima (si veda, Cass. civ., sent. n. 18611/2015 con nota di P. Mariotti, R. Caminiti, Liquidazione del danno non patrimoniale al macroleso: sistema tabellare e necessità di adeguata personalizzazione, in Ri.Da.Re. ; idem, Cass., S.U., sent. n. 26972/2008) La Corte, quindi, sente ulteriormente il bisogno di chiarire come l'unitarietà del danno non patrimoniale è concetto giuridico posto a presidio del divieto di duplicazioni risarcitorie. Esso non c'entra nulla col polimorfismo con cui il danno può manifestarsi, che è questione di fatto. Al fine, quindi, di scongiurare la duplicazione delle poste di danno, viene esplicata la nozione di «pregiudizi non patrimoniali identici»: sono tali quando ledono il medesimo interesse e provocano la medesima perdita (in senso conforme, si veda anche la richiamata sentenza Cass. n. 9320/2015; idem, Cass. n. 19402/2013). Non rientrano nella predetta definizione la permanente compromissione dell'integrità psicofisica, ed il periodo di malattia che l'avesse eventualmente preceduta: infatti, sono ambedue pregiudizi non patrimoniali in diritto, ma sono diversi in fatto. Il primo dei due pregiudizi è permanente, mentre il secondo non lo è (Cass. civ., sent. n. 26897/2014). Terminata la trattazione inerente la corretta interpretazione del concetto di «danno non patrimoniale unitario» conseguente alla lesione del bene salute, l'estensore fornisce una sorta di vademecum da rispettarsi per addivenire alla corretta liquidazione del danno biologico. Nella parte motiva della sentenza si specifica come il giudice che si appresta a liquidare detto danno, debba, in primo luogo, accertare e monetizzare le conseguenze standard della lesione, determinando il quantum risarcitorio con un criterio uniforme e uguale per tutti, e quindi procedere con la conversione in moneta delle conseguenze peculiari, attraverso una monetizzazione al di fuori di qualsiasi automatismo. In fine viene affrontata l'ultima problematica, inerente la modalità con la quale il giudice deve motivare la conversione in moneta del danno alla salute, in quanto La liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. non può infatti sbiadirsi in un responso oracolare, né svilirsi al livello di un frettoloso calcolo ragionieristico del tutto sganciato dalle specificità del caso concreto. Il giudice deve mettere il lettore nella condizione di rendere comprensibile l'iter logico, giuridico e matematico seguito; non potrà, pertanto esimersi dall'indicare:
Osservazioni
I concetti chiaramente esposti nella sentenza oggetto del presente commento, sono perfettamente sovrapponibili al contenuto delle note sentenze gemelle del novembre 2008, che in merito all'integralità del risarcimento del danno non patrimoniale si sono così espresse: il danno non patrimoniale ha natura unitaria ed omnicomprensiva; il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre; è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione; dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (conf., Cass. civ., S.U., n. 15350/2015) Sul punto non si può non richiamare anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2014, che al fine di addivenire al “giusto risarcimento”, ha rilevato la necessità del bilanciamento tra il diritto all'integralità del risarcimento del danno ed altri diritti costituzionalmente garantiti considerati prevalenti, così stabilendo che il risarcimento non può essere escluso, e non può essere ridotto oltre il limite della sua “ragionevolezza”, quest'ultima, da proporzionarsi in ragione ai massimali di legge (vedi anche, CGUE 23 gennaio 2014 C-371/12 – Petillo/Unipol). Anche per quanto concerne la quantificazione del danno biologico il provvedimento qui commentato è conforme alle menzionate sentenze a SS.UU. del 2008, le quali, richiamandosi al contenuto degli artt. 138 e 139 Cod. Ass., avevano espressamente precisato che il danno alla salute è rappresentato sia da una lesione temporanea che permanente all'integrità psicofisica della persona. In fine, si ritiene evidenziare come ogni sforzo rivolto a chiarire i confini del danno non patrimoniale – tra i quali è certamente da annoverarsi anche questa sentenza - sia meritevole di plauso, e ciò non solo per agevolare il lavoro degli operatori del diritto e quindi deflazionare il contenzioso, ma anche per rendere più agevole la possibilità di addivenire, in un futuro, alla armonizzazione del risarcimento del danno alla persona in Europa. E. Pedoja, L'equivoco interpretativo del concetto di danno biologico di lieve entità, in Ri.Da.Re.; M. Stocco, La liquidazione equitativa del danno derivante da lesioni micropermanenti e il rischio della pluralità dei parametri risarcitori, in Ri.Da.Re.; D. Spera, Danno biologico temporaneo, in Ri.Da.Re.. |