Possibile parcellizzare il petitum solo se il creditore prova che i crediti sono divenuti esigibili in momenti diversi
27 Aprile 2016
Massima
Violano i canoni di buona fede e di correttezza, determinando un abuso del processo, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito. L'esistenza di crediti divenuti esigibili in momenti diversi, ove provata dal creditore, può tuttavia rendere legittimo il frazionamento della pretesa creditoria. Il caso
Ben poco dice la sentenza in commento sui fatti posti a fondamento della vertenza. È dato in ogni modo di comprendere che in un unico ambito contrattuale di appalto edilizio, l'impresa edile appaltatrice avesse chiesto ed ottenuto nei confronti della committente società immobiliare due distinti decreti ingiuntivi di pagamento. E ciò in coincidenza con il raggiungimento delle «tappe che scandivano lo stato di avanzamento lavori». Decreti tutti opposti dalla committente per una pluralità di motivi tra i quali, per quanto di interesse, uno attinente la «denunciata inammissibilità della parcellizzazione del petitum che (...) avrebbe dovuto comportare abuso del processo e che come tale, sarebbe stata ostativa all'esame della domanda della ingiungente». Il Tribunale dichiarava tuttavia inammissibile perché tardiva l'opposizione. La Corte d'Appello, in riforma, accerta la tempestività della opposizione, rigettando tuttavia la domanda dell'appellante in quanto non provata e giudica altresì insussistenti le censure relative alla denunciata parcellizzazione del credito. La questione
Può il creditore agire in giudizio contro il debitore frazionando il credito derivante da un unico contratto? Tale condotta costituisce una parcellizzazione del credito e quindi un abuso del processo? Le soluzioni giuridiche
La sentenza in argomento, nella parte di interesse, ammette eccezionalmente la legittimità della condotta del creditore che agisce in giudizio nei confronti del debitore frazionando il petitum, delineandone tuttavia chiaramente in senso restrittivo i presupposti anche probatori. La questione, di assoluta attualità, coinvolge i principi costituzionali di solidarietà sociale stabiliti all' art. 2 Cost. che obbligano le parti a rispettare le regole della correttezza e buona fede nell'esercizio del diritto all'azione previsto dall'art. 24 Cost., la cui violazione determina abuso del processo a sensi di quanto statuito dal novellato art. 111 Cost.. Manca infatti nel vigente ordinamento una più precisa definizione di abuso processuale che, a tutt'oggi, va dunque considerato ancora quale elaborazione giurisprudenziale, pur saldamente riferibile all'ipotesi all'abuso di diritto, vietato fin'anche in termini di principio generale di diritto comunitario (Cgue, sez. Prima, sent., 5 luglio 2007 C-321/05, Hans Markus Kofoed contro Skatteministeriet) La sentenza esamina quindi la questione della «denunciata inammissibilità della parcellizzazione del petitum» ricordando che l'appellata dopo l'emissione di un primo decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Milano, aveva ottenuto dal Tribunale di Bergamo un secondo decreto ingiuntivo attinente sempre all'attività dalla medesima posta in essere presso il cantiere di proprietà dell'originaria opponente e così agendo «aveva frazionato giudizialmente un credito derivante da un unico contratto». La Corte giudicante rileva che «non vi era stato frazionamento di un credito unitario interamente esigibile, bensì crediti che, pur originati dallo stesso contratto d'appalto, erano eseguibili, essendo legati alle tappe che scandivano lo stato di avanzamento lavori, in momenti diversi» e aggiunge che «il frazionamento di un credito non costituisce in astratto e di per sé solo una condotta creditoria in violazione dei principi di buona fede come istituzionalizzato attraverso l'art. 2 Cost. e del “giusto processo”, lasciando aperto per il creditore uno spiraglio sotto il profilo probatorio, con il riconoscimento implicito della possibilità, anche se da ritenersi configurata in termini di onere ex art. 2697 c.c. di dimostrare che nella fattispecie il frazionamento della pretesa risulti legittimo e non rappresenti una violazione dei richiamati principi». Grava in ogni caso sul creditore provare la sussistenza dei presupposti di legittimità di una condotta che rimane, di regola vietata dimostrando quindi che il frazionamento della pretesa non rappresenta violazione dei principi di buona fede e correttezza. La domanda frazionata artificiosamente, ove accertata come tale, è stata ritenuta anche di recente inammissibile o improponibile e ciò in quanto una domanda concernente pretese creditorie sicuramente deducibili con la prima azione giudiziaria, deve ritenersi preclusa in una rinnovata prospettiva del concetto deducibile imposta dai canoni di correttezza e buona fede e del giusto processo. La più recente giurisprudenza afferma viceversa che la sanzione della inammissibilità consegue non tanto dalla illegittimità dello strumento utilizzato, quanto, piuttosto, dalla illegittimità della modalità della sua utilizzazione (Cass. 5491/2015; Cass. 9488/2014; Cass. 10488/2011) Cosicchè un migliore temperamento delle conseguenze sanzionatorie della condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede, segue dunque alla introduzione della cosiddetta teoria del cumulo che si attua mediante la riunione delle due o più cause in un unico processo, con conseguente liquidazione delle spese di lite da riguardarsi come se il processo fosse stato unico fin dall'inizio. Osservazioni
La decisione in commento conferma in primo luogo la necessità di operare nell'assoluto rispetto dei principi costituzionali della buona fede e correttezza, evitando condotte meramente emulative e speculative. Gli avvocati che prestano la propria attività per l'esperimento di siffatte azioni violano la vigente disciplina deontologica e si espongono di conseguenza alle sanzioni previste per la fattispecie. È dunque opportuno che i legali dei creditori si sincerino in fase di istruttoria preventiva della posizione che sono chiamati a patrocinare, che le somme per le quali si invoca tutela giudiziaria costituiscano l'interezza della posta da recuperare e non una mera frazione della stessa. Nell'ipotesi in cui l'importo costituisca parte dell'intero, in assenza di migliori e documentati motivi di urgenza, è opportuno attendere l'esigibilità anche della residua frazione per promuovere così una unica azione giudiziale. Eguale principio vale in ambito extracontrattuale essendo preferibile riunire in unica azione la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno materiale e quello alla persona. I difensori dei debitori gravati da pluralità di azioni per un credito unitario interamente esigibile, sono legittimati ad eccepire l'abuso di diritto compiuto dal creditore, eccependo l'inammissibilità/improponibilità della domanda ovvero in ogni caso la riunione dei diversi procedimento e l'unitarietà di ogni provvedimento inerente la liquidazione delle spese di contenzioso. Potrà essere contestualmente evidenziata la violazione deontologica del legale del creditore invocando l'applicazione di ogni prevista sanzione. Crediti esigibili in momenti diversi ancorchè originati dal medesimo evento, legittimano in ogni caso il creditore a frazionare la pretesa, onerando tuttavia lo stesso di provare la sussistenza dei presupposti giustificativi Il frazionamento del rapporto sostanziale in sede processuale, si pone in contrasto sia con l'art. 88 c.p.c. da riferire al canone generale di buona fese oggettiva e correttezza, sinergico al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al principio del giusto processo accolto dall'art. 111 Cost. e dà vita dunque ad un abuso del processo Questo può essere sanzionato processualmente con la declaratoria di improponibilità o inammissibilità della domanda ovvero, ove possibile, secondo la più recente teoria del cumulo che si concretizza mediante la riunione delle cause parcellizzate e la loro decisione unitaria anche in punto spese. L'eccessiva frammentazione delle azioni giudiziarie può giustificare una sanzione disciplinare per quell'avvocato che violando il Codice Deontologico si è prestato o peggio ha inspirato una simile condotta. È legittimo il frazionamento della domanda anche se originata da medesimo fatto o evento ove i crediti siano divenuti esigibili in momenti diversi. In tal caso il creditore sarà onerato della prova dell'esistenza dei presupposti di eccezionalità. |