Agenti e Procuratori sportivi: fringe benefit per il calciatore se a pagare è la Società sportiva

Ignazio Gennaro
27 Aprile 2017

Qualora il corrispettivo spettante all'Agente o al Procuratore sportivo dovuto dai calciatori venga sostenuto dalla Società in cui militano, lo stesso si configura quale “fringe benefit” in favore del calciatore, come tale assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 51 del TUIR.
Massima

Qualora il corrispettivo spettante all'Agente o al Procuratore sportivo dovuto dai calciatori venga sostenuto dalla Società in cui militano, lo stesso si configura quale “fringe benefit” in favore del calciatore, come tale assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 51 del TUIR.

Le prestazioni dell'Agente o del Procuratore sportivo, infatti, producono un'utilità nella sfera del calciatore il quale in assenza dell'intervento della Società dovrebbe sostenerne il relativo onere.

In ragione di tale qualificazione l'IVA non sarà detraibile per la Società che ne ha sostenuto l'esborso.

La Società sportiva con sede in Italia potrà, invece, detrarre l'IVA versata sui pagamenti ad Agenti e Procuratori sportivi stranieri qualora l'attività di contatto e di trattativa abbia riguardato calciatori provenienti da squadre estere, sia stata svolta fuori dai confini nazionali e si sia conclusa in Italia con la sola sottoscrizione finale del contratto.

Il caso

Una Società calcistica di “serie A” impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo un avviso di accertamento notificatole dalla competente Agenzia delle Entrate, per l'anno di imposta 2007, con il quale le venivano disconosciute detrazioni IVA riferite a sei fatture emesse da Agenti e Procuratori sportivi italiani e comminava sanzioni per tre autofatture riguardanti compensi pagati ad Agenti e Procuratori sportivi esteri ritenendo (per tutte le complessive nove le fattispecie) che i relativi compensi rappresentassero “fringe benefit” in favore dei calciatori.

La Commissione Tributaria adita, aderendo alla tesi dell'Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 261/04/14 del 2 Ottobre 2013 (depositata il 13 gennaio 2014) rigettava il ricorso.

La Società sportiva appellava la sentenza dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo che (con la statuizione in commento) lo rigettava parzialmente con riferimento ai costi delle sei fatture pagate ad Agenti e Procuratori sportivi residenti in Italia, mentre lo accoglieva limitatamente alle tre autofatture riguardanti le prestazioni effettuate da Agenti e Procuratori residenti all' estero.

I Giudici del gravame motivavano il parziale rigetto dell'appello condividendo nella parte de quo la sentenza di primo grado ed osservavano che qualora il corrispettivo spettante all'Agente o al Procuratore dovuto dai calciatori venga sostenuto dalla Società sportiva lo stesso rappresenta un “fringe benefit” in favore del calciatore soggetto a tassazione ai sensi dell'art. 51 TUIR (che disciplina la determinazione dei redditi da lavoro dipendente): ciò in quanto “le prestazioni dell'Agente producono un'utilità nella sfera personale del calciatore il quale, in assenza dell'intervento della Società dovrebbe pagare il compenso con sostanze proprie”.

Il parziale accoglimento dell'appello limitatamente alle tre autofatture riguardanti prestazioni effettuate da Agenti e Procuratori sportivi non residenti in Italia che avevano curato all'estero l'acquisizione di calciatori provenienti da squadre straniere veniva invece motivato evidenziando la presumibile circostanza che “l'attività di contatto e di trattativa con il calciatore si sia svolta in territorio estero, presso il luogo di residenza del calciatore, e che detta trattativa abbia avuto buon esito con la sola sottoscrizione finale del contratto in Italia”.

La questione

La pronuncia in commento riguarda la natura dei compensi erogati dalle Società sportive agli Agenti e Procuratori dei calciatori, la loro inerenza e detraibilità in relazione all'art. 51 TUIR.

I Giudici Tributari siciliani di appello hanno statuito la indetraibilità dell'IVA per le Società sportive qualora l'attività degli Agenti e dei Procuratori venga svolta ad esclusivo vantaggio dei calciatori, ritenendo che in tali fattispecie i compensi costituiscano un “fringe benefit” in favore degli atleti da assoggettare al regime di tassazione disciplinato dall'art. 51 del TUIR a tenore del quale “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro”.

A parere della CTR Sicilia, infatti, “le prestazioni dell'Agente producono un'utilità nella sfera personale del calciatore, il quale in assenza dell'intervento della Società dovrebbe pagarne il compenso”.

Secondo la CTR Siciliana, invece, qualora tale compenso venga pagato dalla Società sportiva ad un Agente o Procuratore estero per attività svolta al di fuori dell'Italia non si configura indebita detrazione “dovendosi presumere che l'attività di contatto e di trattativa con il calciatore si sia svolta in territorio estero con la sola sottoscrizione finale del contratto in Italia (...). Costituisce fatto notorio che le Società calcistiche avviino trattative di acquisto di calciatori talvolta anche prima del termine della stagione calcistica presso un'altra società, avvalendosi dell'attività diretta di mediatori professionali a ciò dedicati”.

Le soluzioni giuridiche

I Giudici di seconda istanza nella loro motivazione hanno preliminarmente rilevato che “in tema di imposte sul reddito e con riferimento alla determinazione del reddito di impresa, l'onere della prova dell'esistenza, della misura e dell'inerenza dei costi incombe sul contribuente.

Hanno quindi inquadrato l'attività dell'Agente e Procuratore sportivo nel mandato (di regola) senza rappresentanza richiamando in tal senso l'art. 3 del Regolamento Agenti dei calciatori 2010 che definisce tale figura professionale come colui che “in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica (…) in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore”.

A conforto i tale ragionamento i Giudici tributari palermitani hanno richiamato anche l'art. 3 del Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo il quale dispone che le “Società sportive e calciatori possono avvalersi dei servizi di un Procuratore sportivo per la stipula dei loro contratti di prestazione sportiva o per gli accordi di trasferimento ad altro Club o verso altro Club, o per la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva, a condizione che il procuratore Sportivo selezionato sottoscriva il Contratto di rappresentanza e sia iscritto nel registro, e che il Contratto di rappresentanza siano ritualmente depositati presso la FIGC”.

I Giudici tributari Siciliani hanno quindi osservato che “di fatto l'attività dell'agente non è svolta solo esclusivamente per il calciatore ma può essere anche a favore delle società di calcio che hanno l'esigenza di individuare e tesserare un determinato atleta dotato di elevate abilità al minor costo possibile ovvero di procedere al trasferimento di calciatori ad altre società”.

Osservazioni

Secondo i Giudici palermitani affinchè il corrispettivo in questione possa essere inquadrato tra fringe benefitè necessario dimostrare che il pagamento del compenso da parte della Società corrisponda ad un interesse prevalente del calciatore. In caso, poi, di attività svolta di interesse comune al calciatore e alla Società il compenso erogato unicamente dalla Società potrà ragionevolmente essere qualificato ‘fringe benefit' nella misura del 50 percento”.

Punto di partenza è – secondo la Commissione di appello – la “verifica dell'esistenza del c.d. ‘modulo blu' federale, con il quale il calciatore affida l'incarico all'Agente di stipulare un contratto di prestazione sportiva con una Società di calcio, ovvero, o anche, dell'esistenza del c.d. ‘modulo rosso' con cui è la Società di calcio che affida al procuratore l'incarico di assisterla per il tesseramento del calciatore” .

Quindi “la corresponsione del compenso da parte della Società sportiva al proprio Agente incaricato e l'esistenza di un'attività svolta non solo nell'interesse della Società ma anche nell'interesse del calciatore, fa presumere l'esistenza dei presupposti per assoggettare al regime fiscale del ‘fringe benefit' la sola misura del compenso del 50 percento”.

Pertanto, qualora venga sottoscritto il “modulo blu” ed il pagamento del compenso all'Agente o Procuratore venga effettuato dalla Società si configurerà la fattispecie del “fringe benefit” e non sarà possibile alcuna detrazione IVA. Nell'ipotesi di compilazione del “modulo rosso” da parte della Società sportiva sarà possibile la detrazione IVA a condizione che la prestazione venga effettuata a totale vantaggio della stessa Società.

Nell'ipotesi di contemporanea compilazione dei due moduli (rosso e blu) nei confronti del medesimo Agente o Procuratore sia da parte del calciatore che della Società sportiva, sarà possibile una detrazione IVA del 50 per cento.

Anche in presenza di sottoscrizione di “modulo rosso” da parte della sola Società sportiva occorrerà comunque verificare se l'attività dell'Agente o Procuratore sportivo sia stata posta in essere ad esclusivo vantaggio della Società; in caso contrario si verserà nella ipotesi di “fringe benefit”.

I Giudici di seconda istanza hanno inoltre statuito che a prescindere dalla stipulazione del contratto (e della compilazione dei moduli), affinchè possa configurarsi la fattispecie del “fringe benefit” “è necessario che il pagamento del compenso da parte della Società corrisponda ad un interesse prevalente del calciatore”, così come indipendentemente dalla compilazione del “modello rosso” ai fini della detraibilità occorrerà che il pagamento del compenso in questione corrisponda ad un effettivo interesse della Società.

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La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 16849 dell'1 agosto 2011 ha inquadrato l'attività dello sportivo professionista nell'ambito del “lavoro subordinato” statuendo che “La Legge 23 marzo 1981 n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro. Ne consegue che, anche ove l'attività sia stata svolta a favore di una associazione dilettantistica (nella specie, con mansioni di massaggiatore e diassistenza per le esigenze della squadra di calcio, è configurabile una prestazione di lavoro subordinato”.

L'art. 51 TUIR che disciplina la determinazione dei redditi da lavoro dipendente (la fattispecie in commento riguarda l'anno di imposta 2007) è stato integrato con l'art. 1, commi 160 e 161 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale (con efficacia dal 2013) ha introdotto il comma 4-bis disponendo che “Ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 percento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative”.

Al fine di evitare possibili profili di “sovrapposizione” nell'attività degli Agenti e Procuratori Sportivi, l'art. 4 del relativo Regolamento 2010 prevede che “il Procuratore sportivo deve indicare chiaramente nel contratto di rappresentanza se agisce nell'interesse di una sola parte contrattuale o di più parti e in tal caso deve ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate. Nel caso in cui il Procuratore sportivo agisca nell'interesse di più parti, egli sarà tenuto a stipulare un contratto di rappresentanza con ciascuna parte interessata”.

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