Esecuzione contro il singolo condomino e notifica del titolo esecutivo

17 Ottobre 2017

Riprendendo orientamenti già espressi in passato, la Cassazione ha affrontato il problema della esecuzione intrapresa dal terzo creditore nei confronti del singolo condomino...
Massima

In caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti dell'ente di gestione condominiale in persona dell'amministratore e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti dell'ente di gestione; se, infatti, una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nell'ingiunzione ma responsabile pro quota dell'obbligazione a carico del condominio. Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 c.p.c.

Il caso

Accade che un soggetto terzo creditore del condominio ha ottenuto decreto ingiuntivo contro il condominio, lo ha notificato all'amministratore e, divenuto esecutivo il titolo, onde procedere ad esecuzione contro il singolo condomino moroso, ha provveduto a notificare a quest'ultimo il solo precetto; costui ha proposto opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il creditore si è difeso invocando l'applicabilità dell'art. 654 c.p.c., ove si statuisce che «ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula».

Il Tribunale ha respinto l'opposizione, ritenendo che la notifica del titolo al condominio in persona dell'amministratore sia requisito sufficiente per procedere alla esecuzione nei confronti del singolo condomino.

La questione

La questione da risolvere attiene alla legittimità della notifica del titolo al solo condominio, problema che non può prescindere dalla corretta qualificazione della natura del rapporto che lega condominio e singoli partecipanti, nonché della natura soggettiva del condomino, sì da verificare se possa ritenersi idonea o meno, sotto il profilo formale, la notifica del titolo nei confronti del soggetto collettivo e la prosecuzione della esecuzione di cui il precetto rappresenta atto prodromico - senza soluzione di continuità e senza ulteriori adempimenti - direttamente nei confronti del singolo moroso.

Il problema formale da risolvere attiene alle garanzie approntate dal codice di rito per qualunque destinatario di azioni giudiziarie, siano esse di cognizione o di esecuzione, volte a garantire adeguata conoscenza dei presupposti e dei contenuti dell'azione - mediante opportuna instaurazione del contraddittorio - affinché costui possa esercitare il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

E' dato normativo pacifico (art. 654 c.p.c.) che il creditore, una volta notificato il decreto ingiuntivo non provvisoriamente al debitore, possa poi procedere agli ulteriori incombenti volti all'esecuzione, senza nuova notifica dello stesso titolo nel frattempo divenuto esecutivo.

L'ipotesi del condominio, come accade assai di frequente, riveste notevole peculiarità, poiché il soggetto nominale nei cui confronti è emesso il titolo non coincide formalmente con il soggetto passivo della procedura esecutiva che oggi, a mente dell'art. 63 disp.att. c.c. e salvo che il creditore riesca a soddisfarsi su beni comuni (quali il conto corrente condominiale), è - almeno in prima battuta - il condomino effettivamente moroso.

Le soluzioni giuridiche

Il giudice di legittimità ha ritenuto del tutto fondata l'impugnativa della sentenza resa dal giudice della opposizione al precetto, richiamando due pronunce rese su analoga questione (Cass.civ., sez. III, 30 gennaio 2012, n. 1289; Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23693).

In linea con tali orientamenti, si è affermato che qualora si intenda agire esecutivamente nei confronti di un singolo condomino in forza di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del condominio, il creditore dovrà procedere alla notifica del titolo esecutivo anche al condomino destinatario dell'azione, atteso che l'art. 654, comma 2, c.p.c. ove statuisce che per procedere ad esecuzione non occorre una nuova notificazione del titolo, è applicabile solo nei confronti dell'ingiunto.

A tal fine la Corte osserva, in linea con quanto già statuito nel 2012 e nel 2011, che la notifica del decreto ingiuntivo al solo condominio non è idonea ad introdurre esecuzione nei confronti del singolo moroso: l'esecutato deve essere messo in grado non solo di conoscere in forza di quale titolo viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 c.p.c., sicché il decreto ingiuntivo deve essere notificato - preventivamente o contestualmente al precetto - anche al condomino debitore.

La Corte osserva che il condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta: l'art. 654 c.p.c. è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato.

La norma processuale risulta inapplicabile ove si intenda procedere esecutivamente contro soggetto di verso da quello indicato nel titolo, seppur responsabile per i debiti di costui: il Tribunale ha dunque erroneamente ritenuto sussistente una rappresentanza in capo all'amministratore idonea a legittimare a costui la notificazione di atti con effetti immediatamente riconducibili ai condomini.

La causa è stata decisa dalla Cassazione anche nel merito, dichiarando la nullità del precetto.

Osservazioni

La pronuncia risolve in maniera condivisibile il problema affrontato ed erroneamente risolto dai giudici di merito capitolini (e in precedenza anche da Trib. Napoli, 11 marzo 2009).

Lascia tuttavia aperti ampi margini di riflessione su temi che, ad oggi, non hanno trovato risposta unitaria né nella giurisprudenza né nella Riforma del 2013.

Sfiora solo il nodo della natura giuridica del condominio e della sua qualificazione come soggetto collettivo autonomo e distinto rispetto ai soggetti che lo compongono: tema che aveva condotto Cass. civ., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148 ad affermare la parziarietà dell'obbligazione condominiale ed a negare un'autonomia soggettiva e patrimoniale del condominio, che deve essere inteso non come un ente di gestione collettivo ma come la somma dei soggetti che lo compongono e delle obbligazioni contratte dall'amministratore in loro nome e per loro conto, nei limiti della quota di ciascun condomino e ad essi direttamente riferibili.

La novella del 2012 non ha dato in proposito alcuna soluzione normativa, pur disseminando negli artt. 1129 e 1130 c.c. alcuni di autonomia soggettiva del condominio rispetto ai singoli che lo compongono. La giurisprudenza, anche di legittimità, ha ritenuto che l'impianto sostanziale sulle obbligazioni delineato dalle Sezioni Unite del 2008 sia sopravvissuto alla Riforma del 2013, rimanendo sostanzialmente validi la qualificazione e l'inquadramento sistematico dell'obbligazione condominiale: ogni qual volta l'amministratore contragga con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l'intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell'art. 1123 c.c. (v., da ultimo, Cass. civ., sez. VI/II, 9 giugno 2017, n. 14530).

E' evidente che, quindi, la notifica del titolo al condominio legittima l'esecuzione nei confronti di questo, laddove si intenda procedere contro costui per l'obbligazione unitaria, circostanza che - anche dopo la l. n. 220/2012 - ha consentito hai giudici di consentire il pignoramento del conto corrente condominiale (Trib. Milano 26 maggio 2014; Trib. Pescara 8 maggio 2014; Trib. Reggio Emilia 14 maggio 2014).

Ove tale iniziativa non risulti fruttuosa, il creditore, oggi per espressa previsione dell'art. 63, comma 2, disp.att. c.c., dovrà escutere il singolo moroso: a tal fine si sottolinea opportunamente che costui deve avere formale conoscenza del titolo che sorregge l'azione.

La Suprema Corte (Cass. n. 1289/2012 cit.) già nel 2012 evidenziava che tale obbligo non presuppone solidarietà nell'obbligazione - che è e resta parziaria - ma costituisce evidente garanzia processuale e sostanziale nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello indicato nel titolo.

Soggetto che risponderebbe di una obbligazione parziaria, autonoma e diversa rispetto a quella unitaria e collettiva fatta valere nei conforti del condominio.

Al quale insieme al diritto alla notifica del titolo nei suoi confronti, dovrebbe riconoscersi a quel punto - per coerenza sistematica e per ovvia garanzia - anche il diritto di metterlo in discussione con gli ordinari mezzi di opposizione o impugnazione, dovendosi ritenere la definitività sussistente solo nei confronti del soggetto collettivo a cui è stato ritualmente notificato.

Guida all'approfondimento

Scarpa, L'azione del creditore nei confronti dei condomini morosi, in Celeste - Scarpa, Il condominio negli edifici, 2017, 966;

Pellegatta, Unità e pluralità nella obbligazione solidale passiva, Torino, 2016:

Celeste, Le obbligazioni solidali nel condominio: a volte (in parte) ritornano!, in Amministr. immob., 2015, fasc. 193, 17;

Triola, La riforma del condominio tra novità e occasioni mancate, Milano, 2014;

Corona, Le obbligazioni dei condomini, Milano, 2012;

Izzo, La parziarietà nel condominio e la solidarietà nella comunione ordinaria pro indiviso: la riconferma della Cassazione e le questioni circa l'esecuzione forzata del titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, in Giust. civ., 2012, IV, 943;

Diana, La nuova esecuzione forzata, Milano, 2011, 135;

Valente, Implicazioni processuali della negata solidarietà per i debiti condominiali, in Giust. civ., 2009, VI, 1395.

Colonna, Sulla natura delle obbligazioni del condominio, in Foro it., 1997, I, 872.

Busnelli, L'obbligazione soggettivamente complessa, profili sistematici, Milano, 1974, 689.

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