La delibera di nomina dell’amministratore deve indicare a pena di nullità l’importo dovuto a titolo di compenso
14 Novembre 2017
È nulla la delibera di nomina dell'amministratore in assenza di una valida accettazione che contenga la specifica indicazione del suo compenso. Infatti, il dettato dell'art. 1129, comma 14, c.c. è tassativo e non ammette equipollenti nel richiedere l'indicazione analitica del compenso spettante per l'attività da svolgere da parte dell'amministratore stesso, e tale norma, che mira a garantire la massima trasparenza ai condomini e a consentire loro di essere edotti delle singole voci di cui si compone l'emolumento dell'organo gestorio al momento del conferimento del mandato, si applica sia nel caso di prima nomina dell'amministratore sia nel caso delle successive conferme (cfr., la conforme Trib. Milano, sez. XIII, 3 aprile 2016). (Nella specie, dal verbale di nomina nulla risulta in ordine al compenso, né può al predetto fine essere rilevante la mera indicazione di una somma complessiva, per nulla dettagliata, inserita fra le voci del preventivo che non soddisfa quella esigenza di chiarezza documentale, trasparenza e formalità che traspaiono dal meccanismo di nomina ed accettazione individuati dal novellato art. 1129 c.c., meccanismo che non può prescindere da un atto formale dal quale risulti l'espressa e analitica indicazione del compenso). |