L'elezione a maggioranza del rappresentante della comunione garantisce a ciascun comproprietario di partecipare legittimamente all'assemblea

Redazione scientifica
02 Febbraio 2018

Ai sensi dell'art. 67 disp. att., c.c., qualora un'unità immobiliare condominiale appartiene a più persone in proprietà indivisa, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea, che è nominato dalla maggioranza dei comproprietari secondo il valore delle rispettive quote; pertanto, la partecipazione di uno dei comproprietari...

Ai sensi dell'art. 67 disp. att., c.c., qualora un'unità immobiliare condominiale appartiene a più persone in proprietà indivisa, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea, che è nominato dalla maggioranza dei comproprietari secondo il valore delle rispettive quote; pertanto, la partecipazione di uno dei comproprietari, senza la valida designazione da parte degli altri comproprietari ovvero, in mancanza, senza la nomina da parte dell'autorità giudiziaria, comporta una violazione del diritto di partecipare all'assemblea con conseguente invalidità della stessa e delle decisioni in essa assunte.

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