L'autorizzazione alla sospensione dell'erogazione dei servizi comuni prescinde dall'entità della morosità
07 Novembre 2017
L'amministrazione condominiale nel caso in cui la mora nel pagamento dei contributi si sia protratta per un semestre, può sospendere, ai sensi dell'art. 63, c. 3 disp. att. c.c., il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, dovendosi rilevare, inoltre, che l'autorizzazione a sospendere l'erogazione del servizio è concessa a prescindere dall'entità della morosità (nel caso di specie, il condomino risultava moroso da più di sei mesi nel pagamento della fornitura del servizio idrico). |