Nelle controversie locatizie è legittima la pronuncia di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione

Nicola Frivoli
18 Luglio 2018

Il giudicante è stato chiamato a dichiarare l'improcedibilità della domanda in un giudizio in àmbito locatizio, non avendo le parti provveduto ad instaurare il procedimento di mediazione obbligatorio, ex art. 5, comma 4, lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Massima

In tema di locazione, il giudicante, esaurita la fase sommaria con emissione della convalida ex art.665 c.p.c. e disposto mutamento di rito ex artt.426 e 667 c.p.c., alla prima udienza di comparizione e discussione, verificato il mancato rispetto del termine assegnato alle parti per espletare il procedimento di media-conciliazione, dichiarava improcedibile la domanda.

Il caso

Il locatore con atto di citazione, ex art.658c.p.c., conveniva in giudizio il conduttore per sentir convalidare lo sfratto per morosità, ex art.663 c.p.c.

Il conduttore si opponeva alla convalida ed il giudicante provvedeva con ordinanza, ex art.665 c.p.c., mutava il rito, ex artt.426 e 667 c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito di memorie e documenti, con fissazione di udienza per il merito, nonché termine di giorni quindici per l'espletamento del procedimento di mediazione.

All'udienza di discussione, nella fase di merito, il giudice adito verificava che le parti non avevano provveduto ad instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria per materia al fine di dare impulso alla condizione di procedibilità e rinviava la causa ad altra all'udienza per la decisione, con lettura del dispositivo, ex art.429 c.p.c.

Il Tribunale toscano dichiarava l'improcedibilità della domanda non avendo le parti adempiuto all'avveramento della condizione di procedibilità del procedimento di media-conciliazione, regolando le spese processuali con la integrale compensazione.

La questione

Si trattava di accertare e verificare se fossero presenti, al caso posto all'attenzione del Tribunale competente, i presupposti per prosieguo del giudizio, atteso che la materia locatizia rientra nell'alveo dell'obbligatorietà nell'espletare il procedimento di mediazione, come previsto dall'art.5, comma 4, del d.lgs. n.28/2010.

Tale aspetto era stato esaminato dal giudicante, il quale aveva alla prima udienza di discussione, del giudizio di merito - causa rinveniente dalla fase sommaria di una intimazione per sfratto per morosità, ex art.658 c.p.c. e provveduto con ordinanza ex art.665 c.p.c. - verificato che le parti non avevano espletato il procedimento di media-conciliazione, ritenendo onere di chi avesse interesse a coltivare la causa dare impulso alla condizione di procedibilità.

Successivamente si vedeva costretto a rinviare la causa per la decisione all'udienza di discussione e lettura del dispositivo, ex art.429 c.p.c., in quanto le parti non avevano in alcun modo attivato la procedura di mediazione.

Infatti, a tale udienza pronunciava l'improcedibilità della domanda per la ragione ut supra, ritenendo regolare le spese processuali con la compensazione, posto che l'attore, nonostante avesse ottenuto un provvedimento favorevole nella fase sommaria (ordinanza di rilascio ex art.665 c.p.c.), non aveva avuto interesse nel proseguire nel giudizio, ma ciò non comportava, comunque, di contro, una condanna alle spese.

Le soluzioni giuridiche

In linea di principio, è stata ritenuta corretta la pronuncia del Tribunale adìto, in sede monocratica, secondo cui è stata dichiarata la improcedibilità della domanda, per il mancato espletamento, in un termine fissato nell'ordinanza di mutamento di rito, dalle parti processuali del procedimento di media-conciliazione, obbligatoria in materia locatizia, con la compensazione delle spese processuali.

Tale adempimento non avveniva ed il magistrato riteneva maturo il giudizio per decisione e con sentenza, giustamente, ne dichiarava l'improcedibilità della causa posta al suo vaglio.

La mediazione costituisce condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda e nel caso di mancanza di essa, il giudice opera un semplice rinvio della “successiva udienza”, di conseguenza laddove la domanda giudiziale sia proposta in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione ed il convenuto proponga la relativa eccezione o rilevate d'ufficio dal giudice, si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio pendente (Cass.civ., sez.III,13 aprile 2017, n.9557)

Sicché nel nostro ordinamento giuridico è stata introdotta la media-conciliazione con d.lgs. n.28/2010 e nell'art.5, comma 4, è prevista l'obbligatorietà dell'espletamento nell'ambito locatizio e reintrodotta con la l.9 agosto 2013, n.98.

Per completezza, le disposizioni dei commi 1-bis e 2 (obbligatorietà della mediazione e sanzione della improcedibilità), non si applicano nei procedimenti per convalida e licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art.667 c.p.c.

Per meglio dire, la mediazione non è obbligatoria per la fase sommaria ed iniziale del procedimento, invece diviene obbligatoria per la fase di merito e successiva del procedimento.

La ragione della dell'esclusione si collega alla necessità che il procedimento di sfratto - considerato e disciplinato quale procedimento sommario ed urgente - possa svolgersi senza essere ritardato dalla necessità del previo svolgimento di un altro procedimento.

Un problema delicato concerne l'onere dell'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria nel caso in cui, promosso un procedimento di sfratto il giudice abbia pronunciato l'ordinanza di rilascio, prevista dall'art.665 c.p.c.(Cass.civ., sez.III, 27 agosto 2013, n.19602).

Questo significa che nell'ordinanza di mutamento di rito il giudice deve invitare le parti alla mediazione.

Però, come già ribadito, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, ovvero rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza e se non espletato prima di tale udienza.

L'intimante su cui grava il relativo onere, è tenuto ad avviare il procedimento entro 15 giorni dalla data dell'udienza in cui è stato disposto il mutamento di rito, innanzi all'organismo competente (Trib.Modena 5 maggio 2011).

Sulla natura del termine si pongono punti interrogativi in merito alla natura perentoria ovvero ordinatoria assegnata dal giudice per “per sanare” eventualmente il mancato espletamento.

Ad ogni buon conto, la giurisprudenza di merito sul punto vi è notevole contrasto: propendono per la natura perentoria del detto termine diversi Tribunali (Trib.Cagliari 8 febbraio 2017; Trib. Napoli 14 marzo 2016; Trib.Firenze 9 giugno 2015), nonostante alcune pronunce contrarie, ritenendo il termine concesso di natura ordinatoria (App. Milano 24 maggio 2017; App. Milano 28 giugno 2016).

La parte interessata (solitamente l'intimante) sarà tenuta a dare avvio alla procedura di media-conciliazione entro il termine assegnato (15 giorni) che dovrà essere rispettato in modo rigoroso, perché anche la mediazione tardivamente attivata rende improduttivo l'incombente provocando gli effetti del mancato esperimento di esso e ne consegue l'applicazione dell'improcedibilità della domanda giudiziale (Trib.Firenze 4 giugno 2015).

Ciò stante, dal mancato rispetto del termine summenzionato il giudice deve emettere una pronunzia di rito contente la declaratoria della improcedibilità del processo (Trib. Milano 29 ottobre 2013)

Per completezza, l'iter del procedimento di mediazione deve espletarsi entro tre mesi e necessita la partecipazione personale delle parti, unitamente ai rispettivi avvocati.

Dunque la sola partecipazione dei difensori alla mediazione comporterebbe comunque la pronuncia di improcedibilità della domanda giudiziale (Trib.Roma 23 febbraio 2017).

Va precisato che una volta concesso il termine dal giudice per l'espletamento del procedimento e non rispettato, lo stesso non è reiterabile (Trib. Piacenza 18 ottobre 2016; Trib.Firenze 9 giugno 2015; Trib.Vasto 9 marzo 2015).

Dunque, nel caso del mancato avvio della procedura di mediazione il giudice dichiarerà, all'udienza successiva, l'improcedibilità della domanda condannando alle spese l'intimante (Trib. Napoli 3 giugno 2015; Trib. Mantova 15 gennaio 2015; Trib. Roma 12 marzo 2013; Trib. Roma 26 marzo 2012).

Invece, nella fattispecie posta al vaglio del magistrato toscano, lo stesso ha ritenuto opportuno compensare le spese processuali, ponendo a fondamento della decisione che la condanna dell'intimante sarebbe da considerarsi inutilmente gravatorio, posto che - in prima battuta - appariva meritevole di tutela provvisoria con l'emessa ordinanza di rilascio (Trib.Bologna 17 novembre 2015).

Tra l'altro, ma non meno rilevante, il giudicante precisava che laddove fosse stata emessa l'ordinanza di rilascio, pareva sussistere interesse anche per il convenuto ad addivenire alla pronuncia di merito e, conseguentemente, ad attivarsi affinchè maturasse la condizione di procedibilità e potesse pertanto applicarsi, in difetto di positiva condotta delle due parti, susseguente compensazione delle spese di lite (Trib. Pescara 7 ottobre 2014).

Altro aspetto da approfondire è quello dell'efficacia dell'ordinanza non impugnabile di rilascio, ex art.665 c.p.c., in quanto provvedimento anticipatorio di condanna, emesso nella fase sommaria, nonostante la dichiarazione di improcedibilità del giudizio inerente la fase di merito.

Tale provvedimento, ad ogni buon conto, è idoneo a dispiegare i propri effetti al di fuori del processo e non è travolto dalla declaratoria di improcedibilità, conseguente il mancato espletamento della mediazione disposta dal giudice.

Osservazioni

A fondamento dell'espletamento del procedimento di media-conciliazione, posto a base del commento della citata pronuncia, è doveroso precisare l'iter legislativo e giudiziario.

Chiaramente la finalità dell'introduzione della mediazione è quello di (tentare) di conseguire la riduzione (c.d. deflazione) del contenzioso civile che da anni soffre un notevole “arretrato” ancora in via di smaltimento.

Come ribadito, il giudizio intrapreso in àmbito locatizio deve essere preceduto dalla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, così come disciplinato dal d.lgs. 4 marzo 2010, n.28, che regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, attuando la direttiva dell'Unione Europea n. 52/2008, tramite istanza introdotta dalla parte interessata da depositarsi innanzi ad un apposito “organismo autorizzato”, il quale nomina un mediatore per tentare la conciliazione ed inizia la procedura vera e propria.

Con sentenza 24 ottobre 2012, n. 272, la Corte delle leggi ha dichiarato incostituzionale parte del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, rendendo facoltativa, e non più obbligatoria, la mediazione.

Il d.l.21 giugno 2013, n.69 (c.d. decreto “del fare”), convertito in l. 9 agosto 2013, n.98, ha ripristinato il detto procedimento di media-conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate nell'art.5, comma 1, del d.lgs. n.28/2010, riportando in vigore le norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, introducendo anche altre novità.

In particolare, le novità sono le seguenti:

1) è stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda;

2) la procedura di mediazione procede solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione;

3) solo lo svolgimento dell'incontro di programmazione è condizione di procedibilità e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza a costi molto contenuti;

4) gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo;

5) le controversie della r.c. auto sono escluse dalla materia;

6) il giudice può ordinare, e non solo invitare, alle parti di procedere alla mediazione;

7) la durata massima è di tre mesi;

8) gli avvocati assistono le parti durante l'intera procedura di mediazione;

9) nuova disciplina in tema di efficacia esecutiva dell'accordo.

Le nuove disposizione introdotte in materia di mediazione in vigore dal 20 settembre 2013, divenivano inizialmente obbligatorie sino al 22 agosto 2017, per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e diffamazione con mezzo di stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Poi la procedura di mediazione è stata istituzionalizzata, nelle predette materie, con all'art.11 ter, d.l. 24 aprile 2017, n.50 (c.d. manovrina 2017), inserito in sede di conversione dalla l.21 giugno 2017, n.96(pubblicata G.U. n. 144 del 23 giugno 2017, s.o. n.31).

Guida all'approfondimento

Scalettaris, Mediazione obbligatoria (locazione), in Condominioelocazione.it, 17 maggio 2018;

Frivoli - Tarantino, Le invalidità della locazione ad uso abitativo, Milano, 2017, 235;

Masoni, Ordinanza di rilascio e improcedibilità del giudizio per omesso esperimento della mediazione, in Guida al diritto, 2016, fasc. n. 43, 22;

Frivoli - Tarantino, Le proroghe nel contratto di locazione ad uso abitativo, Milano, 2015, 34.

Sommario