Illegittima la costruzione di muretti di recinzione sul giardino comune se lede la destinazione del bene e il pari uso di altro proprietario

Redazione scientifica
28 Agosto 2018

In tema di condominio, l'estensione del diritto di ciascun comunista trova il limite nella necessità di non alterare la destinazione del bene e di consentire il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti; pertanto...

In tema di condominio, l'estensione del diritto di ciascun comunista trova il limite nella necessità di non alterare la destinazione del bene e di consentire il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti; pertanto, qualora il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l'opera, seppure realizzata senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti fra proprietà contigue, sempreché la relativa osservanza sia compatibile con la struttura dell'edificio condominiale, in cui le singole proprietà coesistono in unico edificio. Nel caso di specie, non vi è dubbio che la realizzazione nel giardino di muretti e l'apposizione di catene vada a ledere la destinazione del bene e il pari uso del proprietario di un'alta unità e, pertanto, deve essere ordinata la rimozione delle opere.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.