Illegittima la costruzione di muretti di recinzione sul giardino comune se lede la destinazione del bene e il pari uso di altro proprietario
28 Agosto 2018
In tema di condominio, l'estensione del diritto di ciascun comunista trova il limite nella necessità di non alterare la destinazione del bene e di consentire il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti; pertanto, qualora il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l'opera, seppure realizzata senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti fra proprietà contigue, sempreché la relativa osservanza sia compatibile con la struttura dell'edificio condominiale, in cui le singole proprietà coesistono in unico edificio. Nel caso di specie, non vi è dubbio che la realizzazione nel giardino di muretti e l'apposizione di catene vada a ledere la destinazione del bene e il pari uso del proprietario di un'alta unità e, pertanto, deve essere ordinata la rimozione delle opere. Bussole di inquadramento |