Riparazione del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale: il caso del servizio fotografico del matrimonio
03 Settembre 2018
Massima
Il diritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso la documentazione fotografica è un diritto “immaginario”, in quanto non costituisce in sé un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale. L'inadempimento all'obbligazione contrattuale di consegnare il servizio fotografico non è fonte dell'obbligo risarcitorio del danno non patrimoniale. Il caso
Gli sposi convenivano in giudizio la società alla quale avevano commissionato la realizzazione del servizio fotografico in occasione del loro matrimonio, lamentando l'inadempimento all'obbligo di consegnare le fotografie, quindi chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Giudice di primo grado accoglieva le domande. Il Tribunale riconosceva che la società convenuta aveva perduto le fotografie ed era totalmente inadempiente alle obbligazioni assunte contrattualmente. Riconosceva, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale, come danno morale ed esistenziale, consistente nell'impossibilità di rivivere nel tempo le emozioni del matrimonio attraverso il servizio fotografico. La Corte di Appello riformava parzialmente la sentenza di prime cure, escludendo il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto si trattava di mero inadempimento contrattuale e gli interessi tutelati non erano costituzionalmente rilevanti. Avverso tale decisione si proponeva ricorso per cassazione. La questione
Le questioni sono sostanzialmente due. In primo luogo, l'inadempimento contrattuale può dar luogo anche alla riparazione del danno non patrimoniale? In secondo luogo, l'art. 2059 c.c. è applicabile alla materia contrattuale oppure questa può vantare un sistema autonomo al cui interno trovare la regola per affermare la riparazione del danno non patrimoniale da inadempimento? Le soluzioni giuridiche
La questione della riparazione del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale può essere vista sotto due punti di vista: da una parte, come danno consistente nella lesione di un diritto inviolabile della persona, quale conseguenza di una fattispecie di inadempimento; dall'altra, come danno da mancata realizzazione di un interesse non patrimoniale, che il contratto serviva a realizzare. Da questa prima distinzione seguono diverse opinioni: l'allegazione di un pregiudizio non patrimoniale non significa automaticamente individuare un interesse giuridicamente rilevante, perché un conto è il danno, un conto è l'ingiustizia dello stesso. L'opinione tradizionale e risalente negava la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento. Il carattere patrimoniale del contratto e dei rapporti giuridici sottesi impedivano di risarcire danni che non condividevano il medesimo carattere. L'orientamento, consolidato a partire dalle pronunzie delle S.U. del 2008 (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975) e fatto proprio dalla sentenza annotata, ammette il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento, sia pure in modo non generalizzato, ma limitato al caso di lesione di diritti inviolabili della persona. Secondo le S.U. (Cass. civ., Sez. Un., n. 26972/2008) l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. (…) L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare … . Successivamente viene affermato che nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso costituzionalmente orientato. L'art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto va individuato nell'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti. D'altra parte, la tutela risarcitoria dei diritti inviolabili, lesi dall'inadempimento di obbligazioni, sarà soggetta al limite di cui all'art. 1225 c.c. (non operante in materia di responsabilità da fatto illecito, in difetto di richiamo nell'art. 2056 c.c.), restando, al di fuori dei casi di dolo, limitato il risarcimento al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l'obbligazione è sorta. Il rango costituzionale dei diritti suscettivi di lesione rende nulli i patti di esonero o limitazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 1229 c.c., comma 2 (E' nullo qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione della responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico). Varranno le specifiche regole del settore circa l'onere della prova (come precisati da Sez. Un. n. 13533/2001), e la prescrizione.
Ammessa la riparazione del danno non patrimoniale da inadempimento, l'estensione del paradigma contenuto dall'art. 2059 c.c. ha suscitato molte perplessità e critiche in dottrina. Si è osservato, in primo luogo, che la Suprema Corte è ricorsa alla diretta applicazione dei principi costituzionali, presupponendo una lacuna che non c'era: le S.U. hanno chiuso il sistema, che però non può escludere altre fonti di riparazione del danno non patrimoniale, costituite da previsioni di legge, ovvero a fortiori dal contratto; in secondo luogo, tale riparazione è ammissibile secondo un'interpretazione di buona fede, confrontando il tipo di violazione contrattuale, il rilievo causale che l'interesse non patrimoniale ha nel contratto e il grado di tutela che le parti hanno implicitamente attribuito a tale interesse nella distribuzione dei rischi, in tal modo escludendo i danni “bagatellari o immaginari” ovvero di minima gravità dell'offesa (NAVARRETTA, infra; cfr. anche Trib. Paola, 15 febbraio 2018, in RiDaRe), ferma la questione della prevedibilità del danno e l'obiezione che si introduce nel campo contrattuale concetti ad esso estraneo a limitativa, ossia il doppio filtro del diritto inviolabile e della gravità della lesione (CONTE, infra).
Si è anche osservato, però, che le S.U. hanno in realtà operato una vera e proprio innovazione, avendo ridotto il ruolo dell'art. 2059 c.c., in quanto, alla fine, la regola risarcitoria è contenuta nell''art. 1223 c.c (e 1225) c.c. (BUSNELLI, infra; FRANZONI, infra). Tale osservazione riporta all'attenzione del giurista l'altra questione: la riparazione del danno non patrimoniale può trovare riconoscimento già all'interno del sistema delle regole della responsabilità contrattuale? È nota la tesi favorevole (BONILINI, infra; CONTE, infra; contra DELLE MONACHE, infra) Vero è, tuttavia, che le S.U. fanno riferimento ai diritti inviolabili della persona, introducendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. portata nel campo contrattuale. Occorre tener presente che la sentenza specifica che non è stato oggetto di censura il principio secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento deve essere attribuito solo per la lesione di interessi costituzionalmente protetti, ma che la questione era il mancato riconoscimento della grave lesione di un interesse di rango costituzionale, come individuato nel diritto “alla memoria”. Questo è un rilievo importante, perché, oltre alla specifica questione motivo di ricorso per cassazione (l'esistenza e il fondamento di un diritto costituzionale alla memoria), lascia aperta (almeno così pare) la strada ad una diversa impostazione che prescinda dalla limitazione della sussistenza di un diritto costituzionalmente garantito, ossia lascia parta l'opzione di ammettere la riparazione del danno non patrimoniale alla luce delle regole specifiche dettate in materia contrattuale.
Osservazioni
Pare affermazione ovvia che, di regola, il contratto è il campo elettivo di interessi patrimoniali. Consegue che, sempre di regola, il risarcimento del danno comprende solo le perdite patrimoniali e il danno emergente, ovvero sia limitato al profilo patrimoniale. In una data operazione economica, rileva esclusivamente il concreto assetto di interessi perseguito tramite il contratto, che le parti hanno voluto e posto in essere. Diversamente opinando, vi è il rischio di dare ingresso alla rilevanza dei motivi. La ragione per la quale decido di ristrutturare un immobile rimane estranea alla causa del contratto di appalto (ad esempio, per metterla a reddito oppure per renderla la casa dei sogni della neo-famiglia felice ed entusiasta). È, tuttavia, vero che l'inadempimento contrattuale può, in certi casi e a determinate condizioni, cagionare anche un danno non patrimoniale. Se il rischio è dare rilevanza ai motivi individuali, non dimentichiamo che i motivi possono assumere rilievo, sia pure indiretto, per il nostro ordinamento, tramite l'inserzione degli elementi accidentali del negozio. A parte, poi, il caso del motivo illecito comune alle parti, si pensi anche al caso di scuola del termine essenziale (art. 1457 c.c.) per la consegna dell'abito da sposa pochi giorni prima del matrimonio. Se l'inadempimento all'obbligazione di consegna di un abito qualsiasi non potrà aver conseguenze ulteriori rispetto a quelle patrimoniali, nel caso dell'abito da sposa la particolare obbligazione dedotta in contratto e le qualità delle parti inducono a porsi legittimamente il dubbio che l'inadempimento a quella specifica e concreta obbligazione rappresentata e voluta dalle parti possa avere conseguenze anche non patrimoniali (prevedibili, ex art. 1225 c.c.), in quanto la prestazione suscettibile di valutazione economica corrisponde «a un interesse anche non patrimoniale del creditore» (art. 1174 c.c.), anche alla stregua di una valutazione sociale dell'assetto di interessi voluto dalle parti. D'altra parte, è oggi opinione ricorrente che in sé l'inadempimento contrattuale possa avere anche conseguenze non patrimoniali (cfr. S.U. del 2008): si veda il c.d. danno da vacanza rovinata secondo quanto previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314 Cee come interpretata dalla Corte di Giustizia 12 marzo 2002, causa C-168/00, in Giur. it., 2002, 1801, che ha riconosciuto il diritto del consumatore al risarcimento del danno morale da inadempimento delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”; il danno da mobbing avendo il datore di lavoro l'obbligo ex art. 2087 c.c. di adottare le misure necessarie a tutelare anche la personalità morale dei lavoratori; la responsabilità medica derivante da contratto; la violazione di norme sulla privacy; il danno da violazione di obblighi di protezione nel settore bancario; l'inadempimento ai contratti di somministrazione di energia elettrica o altri servizi essenziali, etc. Detto diversamente non si può escludere a priori che l'inadempimento contrattuale possa avere, a certe condizioni, rilevanza anche non patrimoniale. Da una parte, infatti, il contratto può avere ad oggetto una prestazione diretta a preservare un bene dell'altra parte costituzionalmente tutelato (es. il diritto alla salute); dall'altra, il contratto può prevedere (o implicare) obblighi di conservazione di interessi e diritti non patrimoniali, egualmente tutelati dalla Costituzione o dalla legge e qui si pone il problema. Se, infatti, nulla quaestio nel caso di beni costituzionalmente garantiti, vi possono essere altre posizioni che non trovano tale protezione, ma per le quali l'inadempimento costituisce violazione degli obblighi assunti in vista di interessi anche non patrimoniali. Sul punto la sentenza richiama le Sezioni Unite, che limitano la riparabilità del danno da inadempimento contrattuale alla lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore. Tuttavia, il contratto può essere lo strumento per realizzare un interesse non patrimoniale, che non rimane confinato nella sfera individuale di una parte, ma si esteriorizza e si oggettivizza nella causa concreta. Spesso la particolare idoneità del contratto posto in essere a realizzare anche interessi non patrimoniali di una parte trova conferma nell'apprezzamento sociale di quell'operazione contrattuale. Così il servizio fotografico in occasione del matrimonio si qualifica rispetto, ad esempio, ad un servizio fotografico di una modella, che si mantiene su un piano prettamente patrimoniale, anche in caso di inadempimento (qualora andasse perduto o non fosse realizzato a regola d'arte, potrebbe dar luogo al risarcimento del danno da perdita di chance, ricorrendone tutte le condizioni, se la modella non ha potuto partecipare ad una selezione). Ben diversa è la realizzazione di un abito da sposa dalla compravendita di un vestito “comune”. Ed allora, il contratto, interpretato secondo buona fede, e il rilievo causale dell'interesse non patrimoniale (che rende prevedibile il danno), porta a ritenere che la selezione e l'individuazione degli interessi non patrimoniali protetti possa essere apprezzata secondo la tipicità sociale (CONTE, infra). La sentenza annotata ritiene che il diritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso la documentazione fotografica non costituisce un diritto fondamentale della persona tutelato dalla Costituzione. In sé si può essere d'accordo: l'assorbimento di un interesse non patrimoniale nella causa del contratto non è da solo sufficiente ad affermare il diritto alla riparazione del danno non patrimoniale. Occorre distinguere l'ingiustizia del danno dalla natura non patrimoniale dell'interesse leso. Tale posizione, tuttavia, non pare condivisibile. A parte il rilievo della tipizzazione sociale e della causa concreta del contratto posto in essere (non un semplice servizio fotografico di una modella, ma di un giorno unico ed irripetibile di due persone e delle famiglie), anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata non dimentichiamo che al fotografo era stato affidato un incarico specifico, consistente nel documentare un momento speciale e personale di due persone. Tralasciando la possibilità di riconoscere la riparazione del danno alla luce delle sole norme contrattuali, non convince del tutto l'affermazione che il diritto alla memoria sia un diritto immaginario, almeno nella sua assolutezza. Guardando la questione da un altro punto di vista, non dimentichiamo che gli sposi hanno autorizzato l'ingerenza di un estraneo nella propria vita privata, per documentarla. La perdita del servizio fotografico, in violazione di obblighi di sicurezza, costituiva valutazione per ammettere la riparazione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, oggi dell'art. 81, comma 1, del Regolamento UE n. 679/2016. La foto costituisce un dato personale, sia pure comune (pacificamente, Trib. Roma, 24 maggio 2005; App. Roma, 4 settembre 2009, n. 3296) L'affermazione è suggestiva, ma permette di rafforzare l'idea che l'inadempimento al contratto di eseguire il servizio fotografico per gli sposi lede un loro diritto personale, a rilevanza costituzionale e socialmente identificato. Si è voluto l'ingresso di un terzo nella sfera privata e in un momento ove si svolge la personalità dei nubendi nella neonata formazione sociale che è la famiglia; si tratta di documentare un momento di fortissima affermazione della identità dell'uomo (artt. 2 e 29 Cost.), financo della sue convinzioni religiose in base al rito scelto. Se, quindi, l'ordinamento tutela la privacy, punisce gli abusi e i trattamenti illeciti dell'immagine altrui (si pensi semplicemente, tra le primissime norme del c.c., all'art. 10), non si capisce la ragione per la quale non riconoscere la lesione di un diritto della persona anche nel caso di inadempimento contrattuale che comporti la perdita di tali dati, verificandosi la massima negazione del diritto all'immagine, che si voleva avere e conservare. Per tali ragioni, la fotografia del matrimonio costituisce un documento incorporante aspetti personali e identitari dell'essere umano. Non convince l'affermazione della sentenza annotata, secondo cui il danno in esame non assurge a una gravità tale da incidere su interessi di rango costituzionale e che si tratta di un danno immaginario, perché, nel caso visto, la memoria fa parte della persona e della sua identità. Sarà, invece, interessante verificare, in prossimi approdi, l'apertura della Cassazione a mettere in discussione il principio che debba trattarsi di interessi costituzionalmente tutelati, per affermare, invece, la riparazione del danno non patrimoniale alla luce del solo sistema della responsabilità contrattuale. BENNI DE SENA A., Mobbing: risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, in Legalità e giustizia, 2003, 110; BONILINI G., Il danno non patrimoniale, Giuffrè, 1983; BUSNELLI F., Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale, in Riv. dir. civ., 2009, II, 97; CECCARELLI V. – GERBI M., Il danno non patrimoniale nella responsabilità contrattuale, in Danno e resp., 2016, 533; CONTE G., Il danno non patrimoniale contrattuale, in Contr., 2010, 707; CRICENTI G., Il danno non patrimoniale da inadempimento ed i diritti inviolabili, in Contr., 2010, 476; D'ACUNTO L., Il danno non patrimoniale nella responsabilità contrattuale, in Resp. civ., 2012, 11; DELLE MONACHE S., Il danno non patrimoniale contrattuale, in Contr., 2010, 720; FRANZONI M., Il danno non patrimoniale del diritto vivente, in Corr. giur., 2009, 5; LAMORGESE A., Responsabilità da inadempimento di obbligazioni e risarcimento del danno non patrimoniale, in Contr., 2010, 947; NAVARRETTA E., Il danno non patrimoniale contrattuale, in Contr., 2010, 727; PAGLIANTINI S., Il danno non patrimoniale contrattuale, in Contr., 2010, 736; PONZANELLI G. – BREDA R., Ansia, inadempimento contrattuale e il rimedio del danno non patrimoniale, in Nuova giur. civ., 2011, 31; SANGERMANO F., La funzione economico-individuale del contratto e il danno non patrimoniale da inadempimento, in Contr., 2012, 769; ZIVIZ P., Danno non patrimoniale da inadempimento: il caso del banchetto di nozze rovinato, in RiDaRe., 30 aprile 2018. |