Nessun pregiudizio alla privacy se la telecamera non è idonea a registrare ed è un mero deterrente per scongiurare intrusioni

14 Novembre 2018

Il Tribunale di Latina ha affermato, con un'ordinanza non impugnabile ex art. 669-terdecies c.p.c., che non vi sia lesione del diritto alla privacy qualora il vicino di casa...
Massima

Non vi è alcuna lesione del diritto alla riservatezza di un proprietario in relazione ad una telecamera di sicurezza istallata in una posizione atta a ricomprendere la sua proprietà, laddove l'istruttoria processuale dimostri che tale telecamera fosse assolutamente inidonea a riprendere e registrare immagini e solo installata al fine di costituire un deterrente per scongiurare l'accesso a malintenzionati.

Il caso

Un soggetto agiva con ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento di cessazione a carico del vicino di casa, colpevole a detta del ricorrente di avere leso il suo diritto alla riservatezza istallando una telecamera grandangolare sul confine delle due proprietà private.

Si difendeva in giudizio il vicino, affermando di avere in seguito alle lamentele del ricorrente spostato la citata telecamera e che questa fosse, in ogni caso, fittizia e atta unicamente a costituire un deterrente per eventuali soggetti malintenzionati.

Il Tribunale, all'esito del giudizio, rigettava la domanda cautelare del ricorrente per la assenza dell'elemento del periculum in mora ossia il pericolo di un concreto danno cagionato dal comportamento del vicino in quanto «essendo emerso in sede istruttoria che la telecamera oggetto di causa era assolutamente inidonea a riprendere e registrare immagini all'interno della proprietà del ricorrente in quanto non funzionante ed apposta al solo fine di svolgere una funzione deterrente avverso potenziali intrusioni da parte di terzi malintenzionati».

Alla luce della soccombenza, il ricorrente decideva di agire ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., reclamando quindi l'ordinanza pronunciata in sede di procedimento d'urgenza.

La questione

La vicenda in commento inerisce alla tutela del diritto alla riservatezza e al conflitto dello stesso con altri diritti.

Il contrasto tra diritti è una situazione che avviene di frequente nel nostro ordinamento in ragione della quale due posizioni giuridiche soggettive attive protette dall'ordinamento risultano confliggenti e la difesa di entrambe allo stesso modo darebbe luogo al paradossale risultato di non tutelare efficacemente nessuna delle due.

In caso di conflitto, quindi, l'ordinamento ha il compito di definire quale delle due posizioni sia più meritevole di tutela, determinando un vero e proprio ordine gerarchico dei diritti.

L'esempio tipico potrebbe essere quello della necessità di tutelare il diritto alla privacy delle persone e il diritto all'informazione, oppure - come nel presente caso - il conflitto tra un proprietario che vuole tutelare la propria riservatezza e il vicino che, pur indirettamente, rischia di violarla istallando una telecamera che astrattamente potrebbe andare oltre lo scopo di registrare eventuali malintenzionati, e riprendere fasi della vita quotidiana del vicino.

Il provvedimento in commento tratta proprio del conflitto sopra tratteggiato ed è utile per comprendere il tipo di tutela assegnato dall'ordinamento alle due legittime pretese delle parti.

Le soluzioni giuridiche

L'ordinanza del Tribunale di Latina rigettava il reclamo proposto dal ricorrente (già soccombente in sede di procedimento d'urgenza).

Il ricorrente, infatti, aveva impugnato l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. seguendo la procedura dell'art. 669-terdecies c.p.c., che detta la disciplina del reclamo avverso i provvedimenti cautelari in generale (applicabile quindi al caso concreto).

Nel ricorso in oggetto, la parte riportava come il giudice del procedimento d'urgenza non avesse correttamente valutato che il provvedimento emesso fosse basato non su prove reali ma solo su dichiarazioni di parte, che il giudice non avesse tenuto conto di quanto stabilito dalla giurisprudenza e dal garante della privacy, che non si fosse posto il problema della sostanziale identità dell'aspetto di telecamere di sorveglianza finte e vere, che non avesse valutato il fatto che il vicino aveva dopo le rimostranze del ricorrente effettivamente spostato la telecamera e infine lamentava come non fosse stato disposto un accertamento dello stato dei luoghi.

Il Tribunale di Latina, all'esito del giudizio ex art. 669-terdecies c.p.c., pronunciava una ordinanza non impugnabile con la quale sostanzialmente rigettava integralmente il ricorso proposto.

In particolare, l'organo giudiziario replicava alle cinque doglianze sopra riportate sconfessandole per i motivi di seguito riportati.

Il primo motivo veniva rigettato in quanto il procedimento era stato validamente istruito sulle dichiarazioni delle parti e in particolare quella della parte resistente che aveva affermato che la telecamera in oggetto era “finta, non in grado di funzionare … trattandosi di un involucro di plastica” con funzione esclusivamente deterrente.

Il secondo motivo di ricorso veniva rigettato in quanto l'inidoneità della telecamera di effettuare riprese eliminava ogni potenziale vulnus al diritto alla privacy del ricorrente.

Il Tribunale, poi, rigettava il terzo e il quarto argomento dell'atto, affermando che per fungere da deterrente in maniera efficace una telecamera finta deve essere il più possibile rassomigliante ad una vera.

Da ultimo, il giudice affermava come lo spostamento della telecamera da parte del vicino non costituisse un elemento dal quale desumere una violazione, ma fatto accidentale rispetto alla vicenda principale.

In ragione dell'integrale rigetto delle precedenti argomentazioni, il magistrato laziale rigettava il ricorso e condannava il proponente alla refusione delle spese del resistente.

Osservazioni

L'ordinanza in commento, pur trovandosi a decidere una controversia decisamente univoca, ha il pregio di analizzare la questione del diritto alla privacy e il rapporto tra questo e il diritto alla difesa della propria abitazione da parte del proprietario.

Nel caso in questione, la telecamera era finta e, quindi, non vi è mai stato un reale pericolo per l'intimità del ricorrente.

È importante rilevare, però, che la controversia sarebbe stata molto meno univoca in caso di telecamera vera e funzionante.

La giurisprudenza ha affermato il principio in ragione del quale “l'installazione di telecamera di videosorveglianza è lecita laddove risulti proporzionata a quanto necessario per la tutela dell'incolumità fisica personale e famigliare, purché non violi, nell'ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi fondamento costituzionale, il diritto alla riservatezza di soggetti terzi” (Trib. Avellino 30 ottobre 2017).

In buona sostanza, quindi, è necessario effettuare un contemperamento degli interessi dei soggetti coinvolti e valutare la legittimità del comportamento del soggetto che istalli una telecamera di sicurezza se tale operazione, pur lecita in sé, viola il diritto alla privacy dei vicini.

È parere di chi scrive, in ogni caso, che ogni valutazione sul merito debba essere presa caso per caso, dato che sarà necessario (anche grazie all'istruttoria processuale) verificare la proporzionalità tra l'esigenza di tutela della sicurezza del soggetto che ha installato la telecamera con il diritto alla privacy del vicino.

Laddove, ad esempio, il quartiere sia particolarmente malfamato e la casa sia già stata oggetto di furti, questa valutazione potrebbe nella realtà dei fatti propendere per la liceità dell'istallazione.

Di contro, però, se la telecamera inquadrasse parte dell'interno dell'abitazione del vicino, le stanze private o il giardino, è chiaro che il diritto alla sua riservatezza dovrà prevalere sulle (pur lecite) attività di istallazione di telecamera di sicurezza del vicino di casa.

Guida all'approfondimento

Scripelliti, Meno privacy nel condominio dopo la riforma, in Riv. giur. edil., 2014, fasc. 4, 213;

Pennisi, Gli impianti di videosorveglianza nel condominio edilizio: il bilanciamento degli opposti interessi alla riservatezza ed alla sicurezza delle persone e della proprietà, in Diritto famiglia e persone, 2014, fasc. 1, 205;

Pizzetti, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, Torino, 2016.

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