Legge Gelli: la pronuncia della Cassazione conferma l'interpretazione restrittiva delle Sezioni Unite Mariotti

Lucrezia Silvana Rossi
19 Dicembre 2018

Sempre più articolata e delicata risulta essere oggi la lettura della giurisprudenza a livello penale della materia concernente la responsabilità medica con tutte le controversie ad essa collegate. La massima in questione, analizzata dalla Sez. IV della Suprema Corte, ha il pregio di evidenziare in modo molto lucido due distinte questioni giuridiche. La prima attiene alla responsabilità medica d'equipe, con particolare riguardo al livello di controllo esigibile da un medico sull'operato di un collega. La seconda ci porta a riflettere sull'applicabilità dell'art. 590-sexies c.p. introdotto con la legge 24/2017.
Massima

L'art. 590-sexies c.p. prevede una causa di non punibilità applicabile ai fatti inquadrabili nel paradigma dell'art. 589 c.p. o di quello dell'art. 590 c.p., operante nei soli casi in cui l'esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse” … in particolare «la suddetta causa di non punibilità non è applicabile ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né in ipotesi di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse» (nel caso di specie, contraddistinto da colpa grave per negligenza, la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 590-sexies c.p., la cui portata è, infatti, limitata ai soli casi di imperizia lieve nell'esecuzione delle linee guida adeguate al caso concreto).

Il caso

Un medico, durante un intervento di rimozione di una cisti all'addome – per la precisione un intervento laparoscopico di rimozione di una cisti splenica – era stato incaricato di direzionare una telecamera, seguendo le indicazioni del primo operatore, per garantire una corretta visuale a quest'ultimo. Durante l'operazione, però, veniva erroneamente realizzata una nefrectomia, ossia l'asportazione chirurgica del rene del paziente (l'unico rimastogli). Il medico era in ragion di ciò imputato per aver cooperato colposamente nella causazione di lesioni gravissime. Il Tribunale di Savona condannava l'imputato per il reato contestatogli e la Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado; in entrambi i casi era stata riscontrata una negligenza grave per la disattenzione nella visione del campo operatorio e un'imperizia altrettanto grave per non aver correttamente identificato il rene. Il secondo operatore ricorreva dunque per Cassazione, lamentando sia l'erronea applicazione della legge penale in tema di cooperazione nel delitto colposo, in ambito di responsabilità d'équipe, sia l'inosservanza dell'art. 590-sexies c.p. e, dunque, della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità introdotta dalla legge Gelli-Bianco, essendosi egli correttamente attenuto alle linee guida adeguate al caso di specie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in relazione ad entrambi i profili evidenziati.

La questione

Nella sentenza in oggetto la Corte di Cassazione, ai fini della decisione, ha affrontato due distinte questioni giuridiche. La prima riguardava la responsabilità medica d'équipe, con particolare riguardo al livello di controllo esigibile da un medico sull'operato di un collega; il ricorrente lamentava che l'errore del primo operatore esulasse dal suo controllo: era stato convocato il giorno prima dell'operazione senza possibilità di rifiutarsi e la rescissione del rene era stata frutto di un atto repentino in un contesto di particolare difficoltà (lo stesso organo, infatti, era particolarmente deformato anatomicamente). Nel ricorso si notava, infine, che l'inflizione della sola multa nei confronti dell'imputato evidenziasse l'assenza del nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento lesivo.

La seconda questione, invece, riguardava l'applicabilità dell'art. 590-sexies c.p, introdotto con la l. 24/2017, alla condotta dell'imputato; quest'ultimo lamentava, infatti, che la Corte d'Appello non avesse propriamente riconosciuto e applicato la nuova causa di esclusione della punibilità, non essendosi in alcun modo pronunciata sul rispetto e l'adeguatezza delle linee guida applicate dal ricorrente.

Le soluzioni giuridiche

Come in precedenza segnalato, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso in relazione ad entrambe le doglianze del ricorrente. La stessa ha evidenziato come, in ambito d'équipe, possa essere richiesto un controllo sull'operato altrui solo per errori evidenti e non settoriali e come, sul secondo operatore, gravi l'obbligo di segnalare manifestamente un eventuale dissenso sulle modalità operatorie. Nel caso concreto la carente organizzazione del primo operatore (sottolineata dallo scarso preavviso dato) non ha inciso sulla rilevanza penale della condotta del secondo operatore: allo stesso era stato richiesto di indirizzare, per mezzo della telecamera, l'attività del primo operatore e, «a fronte dell'errore evidente in cui stava incorrendo il primario», il secondo operatore «aveva colposamente omesso di segnalare cosa stava realmente avvenendo, a causa della negligente disattenzione nella visione del campo operatorio ovvero per un elevato grado di imperizia, che gli aveva impedito di identificare il rene, quale reale organo obiettivo del primo operatore». Peraltro, a nulla rileva, secondo i giudici di legittimità, quanto osservato dal ricorrente circa la repentinità del gesto, dato che in realtà la completa avulsione dell'organo è avvenuta in ben nove minuti.

In relazione alla seconda doglianza, la Corte ha così specificato: «l'art. 590 sexies cod. pen., introdotto dall'art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede che qualora l'evento lesivo si sia verificato in ambito sanitario, a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazione previste dalle linee guida ovvero le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto». Nello specifico, come evidenziato dalle Sezioni Unite – sent. n. 8770 del 21 dicembre 2017– è necessario che «l'esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase esecutiva delle raccomandazioni previste dalle stesse», giacché, infatti, «la suddetta causa di non punibilità non è applicabile ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né in ipotesi di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse». Alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto che, stante l'accertata negligenza grave in capo all'imputato, non residua alcuno spazio per l'eventuale applicazione del nuovo art. 590-sexies c.p.; si giustifica così, secondo la Corte, l'assenza di controlli circa l'adeguatezza delle linee guida e il loro mancato approfondimento nei precedenti gradi di giudizio.

La Cassazione ha altresì sottolineato come neanche la precedente l. n. 189/2012 – c.d. legge Balduzzi – possa essere applicata al caso concreto: sebbene la stessa sia, per alcuni profili, più favorevole rispetto all'attuale normativa, dato che comporta la non punibilità per i casi di negligenza o imprudenza (così, Cass. pen. sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 50078, già oggetto di una precedente nota pubblicata su questa rivista), tuttavia neanche in questo caso può trovare spazio applicativo: è stata accertata una negligenza grave da parte del secondo operatore e l'art. 3 comma 1 del d.l. n. 158/2012 limita espressamente la non punibilità ai soli casi di colpa lieve.

Osservazioni

Circoscrivendo l'analisi a quanto d'interesse in relazione alla sentenza in oggetto, a differenza della legge Balduzzi, la legge Gelli-Bianco non contiene alcun riferimento alla graduazione della colpa ed è espressamente limitata ai soli casi di imperizia: per questo motivo, secondo una prima impostazione, respinta dalle S.U., la causa di esclusione della punibilità era applicabile ai soli casi di imperizia, anche grave, nell'esecuzione delle linee guida correttamente identificate. Le Sezioni Unite nel dicembre 2017 (Cass. pen., Sez. Un., n. 8770/2017), invece, hanno interpretato restrittivamente il nuovo art. 590-sexies c.p., considerando lo stesso applicabile ai soli casi di colpa lieve (orientamento a cui si è conformata la IV Sezione della Cassazione nella sentenza in commento); la Suprema Corte ha infatti sostenuto come, stante il rilievo sistematico della colpa lieve in ambito sanitario, anche ove non se ne tenga esplicitamente conto, la stessa possa esser presa in considerazione al momento dell'esegesi della norma. Questa soluzione – motivata dalle stesse Sezioni Unite con la ricerca di un'interpretazione rispettosa dei principi costituzionali – oltre a introdurre un limite non espressamente previsto dal dato legislativo, lascia aperte alcune questioni.

In primo luogo, è problematica la distinzione quantitativa: individuare i casi di colpa non lieve, posto che non si può semplicisticamente ritenere che vi rientrino solo i casi di colpa grave, richiede una verifica del caso concreto di non facile risoluzione (sebbene, la giurisprudenza successiva alla legge Balduzzi abbia in parte superato tale problematica).

Un ulteriore elemento di complessità è dato dalla distinzione qualitativa: sia la dottrina sia la giurisprudenza si sono disinteressate alla distinzione tra negligenza, imprudenza, imperizia, così come recentemente confermato dalla Cassazione, secondo cui «la scienza penalistica non offre indicazioni di ordine tassativo, nel distinguere le diverse ipotesi di colpa generica, contenute nell'art. 43 c.p., comma 3» (Così Cass. pen., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283). Rimane dunque un'incertezza di fondo che rende difficoltosa la verifica da parte del giudice circa la sussistenza della colpa in capo all'operatore sanitario nei termini qualitativi e quantitativi appropriati ai fini dell'applicabilità della nuova causa di esclusione della punibilità sancita dall'art. 590-sexies c.p.

Guida all'approfondimento

A. BANA, Legge Gelli: la seconda pronuncia della Cassazione sulla disciplina intertemporale apre la strada alle Sezioni Unite, in Ridare.it, 30 novembre 2017;

R. BLAIOTTA, Responsabilità giuridica e deontologia degli esercenti le professioni sanitarie tra nuovi obblighi e nuovi diritti – contributo in relazione al Convegno Aula Magna Cassazione 11 maggio 2018 – “Niente resurrezione, per favore” a proposito di S.U. Mariotti in tema di responsabilità medica in Diritto Penale Contemporaneo 2018;

G. M. CALETTI, M. L. MATTHEUDAKIS, La fisionomia dell'art. 590-sexies c.p. dopo le sezioni unite tra "nuovi" spazi di graduazione dell'imperizia e "antiche" incertezze”, in Dir. pen. cont.,9 aprile 2018;

C. CUPELLI, La colpa lieve del medico tra imperizia, imprudenza e negligenza: il passo avanti della cassazione (e i rischi della riforma alle porte), in Dir. pen. cont., 27 giugno 2016;

C. CUPELLI, L'art. 590-sexies c.p. nelle motivazioni delle sezioni unite: un'interpretazione 'costituzionalmente conforme' dell'imperizia medica (ancora) punibile, in Dir. pen. cont., 1 marzo 2018.

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