Mala gestio impropria dell’assicuratore della RC Auto: responsabilità ultramassimale per interessi e maggior danno, anche da svalutazione monetaria
27 Dicembre 2018
Massima
Nell'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione dei veicoli, costituisce violazione dei principi sanciti dall'art. 22 della l. n. 990/1969, ora art. 145 del d.lgs. n. 209/2005, il comportamento dell'assicuratore che non si sia attivato formulando anche solo offerte per il risarcimento del danno, ma si sia limitato ad invitare i danneggiati/prossimi congiunti delle vittime primarie del sinistro stradale a rivolgersi all'assicuratore del mezzo sul quale le stesse viaggiavano, quando la dinamica dell'incidente induca a ritenere, anche a un primo sommario esame, quantomeno non superabile la presunzione di corresponsabilità. Tale comportamento integra la cd. mala gestio impropria. Il caso
I prossimi congiunti di una coppia di coniugi deceduti in un incidente stradale agivano in giudizio nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo investitore, nonché dell'assicuratore per la RC auto del predetto veicolo, chiedendone la condanna solidale, previo accertamento della loro responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali. Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro stradale. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che condannava i convenuti in solido fra loro al risarcimento a favore degli attori dei danni (patrimoniali e non) per la quota di rispettiva spettanza, dopo aver esperito ricorso per correzione di errore materiale, proponevano appello i prossimi congiunti della coppia deceduta; resisteva l'assicuratore per la RC auto del veicolo investitore, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La questione
Quando sussiste la responsabilità per mala gestio impropria dell'assicuratore per la RC auto, a fronte della richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato? Le soluzioni giuridiche
La Corte d'appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dai danneggiati e in riforma, sul punto, della sentenza impugnata, accertata la responsabilità per mala gestio impropria dell'assicuratore del veicolo investitore, lo ha condannato a pagare in favore degli appellanti interessi e rivalutazione sulle somme liquidate anche oltre il limite di massimale. Rigettati i primi due motivi d'appello, la Corte territoriale ha ritenuto fondato il terzo motivo con il quale gli appellanti contestavano la sentenza del Tribunale nella parte in cui non aveva riconosciuto la responsabilità dell'assicuratore per mala gestio impropria per non aver correttamente adempiuto le proprie obbligazioni nei confronti dei danneggiati. È, anzitutto, richiamato il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta di accertamento della mala gestio impropria non costituisce domanda nuova o motivo inammissibile; non è, infatti, necessario che il danneggiato formuli specifica domanda, essendo sufficiente la richiesta di integrale risarcimento dei danni ovvero di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore (Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14480; Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2008, n. 19919; Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2010, n. 6951; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2010, n. 15397; Cass. civ., sez. VI, 17 maggio 2011, n. 10839; Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2014, n. 14637; Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2014, n. 15900; Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3014; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2016, n. 4892).
Sulla differenza tra mala gestio propria e impropria è citata, in particolare, la sentenza della Suprema Corte n. 3014 del 17 febbraio 2016, la quale ha precisato che va distinta l'obbligazione diretta dell'assicuratore nei confronti del danneggiato da quella dell'assicuratore stesso nei confronti del danneggiante/assicurato, con la conseguenza che occorre distinguere l'eventuale ipotesi di responsabilità relativa al primo rapporto (mala gestio c.d. impropria) da quella riconducibile ai rapporti tra assicuratore e assicurato (mala gestio c.d. propria). Nella fattispecie, risultava per tabulas che l'assicuratore del veicolo investitore non si fosse attivato, formulando anche solo offerte per il risarcimento del danno, limitandosi ad invitare i danneggiati a rivolgersi alla Compagnia assicuratrice del motociclo su cui viaggiavano i coniugi deceduti, «affermando successivamente di essere impossibilitata a formulare offerte o a comunicare i motivi di ogni contestazione in pendenza di un procedimento penale». Ritiene la Corte territoriale che tale condotta dell'assicuratore integri la mala gestio impropria, configurandosi come omissione ai principi sanciti dall'art. 22 della l. n. 990/1969, ora art. 145 del d.lgs. n. 209/2005, «alla luce della dinamica del sinistro che induceva a ritenere anche ad un primo sommario esame quantomeno non superabile la presunzione di corresponsabilità”». Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore nei confronti del danneggiato (c.d. mala gestio impropria) è fondata sulla costituzione in mora dell'assicuratore da parte del danneggiato con la richiesta di risarcimento ex art. 22 l. n. 990/1969 ora ai sensi degli artt. 145-148 del d.lgs. n. 209/2005. Essa determina la responsabilità dell'assicuratore per ingiustificato ritardo o colpevole inerzia nei confronti del danneggiato (tra le tante, Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2010, n. 15397, cit.). La mala gestio propria va, invece, ricondotta nell'ambito della responsabilità per inadempimento contrattuale, per condotte contrarie agli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto assicurativo, determinando la responsabilità dell'assicuratore nei confronti del danneggiante-assicurato (Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2010, n. 15397, cit.), con esposizione dell'assicuratore anche oltre il massimale, purchè l'assicurato/danneggiante proponga specifica domanda. Trattandosi, infatti, di inadempimento contrattuale, diversamente da quanto previsto in caso di responsabilità da colpevole ritardo, il danneggiante/assicurato deve formulare una specifica ed esplicita domanda, con allegazione dei comportamenti che dimostrino la mala gestio; secondo i principi in tema di riparto dell'onus probandi, spetterà all'assicuratore la dimostrazione di aver correttamente adempiuto. Osservazioni
Benché, di regola, l'assicuratore per la RC auto sia obbligato non oltre i limiti del massimale, nell'ipotesi di mala gestio impropria, configurandosi una responsabilità della Compagnia assicuratrice da colpevole ritardo per aver tenuto una condotta ingiustificatamente dilatoria a fronte della richiesta risarcitoria avanzata dal danneggiato, sussiste l'obbligo di pagare gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (che può consistere anche nella svalutazione monetaria, ex multis Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2016, n. 4892, cit.), anche in eccedenza rispetto al massimale. Detta responsabilità va distinta da quella per mala gestio c.d. propria, riguardante il rapporto tra l'assicuratore e l'assicurato/danneggiante, per condotte contrarie agli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. Sul piano processuale non costituisce domanda nuova, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., quella con la quale il danneggiato - la cui azione risarcitoria sia stata accolta in primo grado - proponga appello con riferimento al capo della sentenza che abbia escluso la responsabilità dell'assicuratore del danneggiante per mala gestio impropria. Non occorre che egli formuli specifica domanda, essendo sufficiente la richiesta di integrale risarcimento dei danni. Per valutare se il pregiudizio patito dalla vittima sia inferiore o superiore al massimale assicurato, al fine di determinare le conseguenze della mala gestio impropria, occorre avere riguardo al solo massimale pattuito nella polizza, non rilevando né l'esistenza di altri coobbligati, né il massimale dei rispettivi assicuratori della responsabilità civile (Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778). C. DE GIOVANNI, Condanna oltre il massimale di legge in caso di sinistro automobilistico, in Ridare.it, 21 luglio 2017; M. DI MARZIO, Mala gestio impropria: al danneggiato basta dedurre il ritardo nella liquidazione, in Ridare.it, 18 dicembre 2014; F. LOCHE, Responsabilità ultramassimale dell'assicuratore e mala gestio propria e impropria, nota a Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2010, n.15397, in Resp. Civ. e Prev., fasc.1, 2011, pag. 0129C R. SAVOIA, Sulla mala gestio c.d. propria e c.d. impropria, nota a Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2016, n.3014, in Diritto & Giustizia, fasc. 9, 2016, pag. 72. |