Rappresentanza giudiziale del condominio e legittimazione dell’amministratore

Redazione scientifica
25 Luglio 2019

Il potere di rappresentanza sostanziale dell'amministratore, che si esplica in tutte le attività di gestione del condominio e permane anche dopo la cessazione dell'incarico e sino a che non venga sostituito, è contenuto, ex art. 1131, comma 1, c.c., nei limiti delle attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea.

Qualora il giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari, rientrando tale ipotesi nell'ambito applicativo dell'art. 1130 c.c., in astratto non è previsto che l'amministratore debba essere autorizzato prima o dopo dall'assemblea per costituirsi in giudizio o proporre gravame.

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