Morte di minore nella piscina condominiale: rispondono il Condominio, la Ditta manutentrice ed il genitore
26 Luglio 2019
Massima
E' qualificabile come imprudente, negligente e pertanto colpevole la mancata messa in sicurezza della piscina condominiale ascrivibile a responsabilità del Condominio e della Ditta manutentrice. Il caso
Una bambina di nove anni intenta a giocare nella piscina condominiale rimane incastrata con il braccio all'interno del foro della pompa di aspirazione e muore per annegamento. I genitori ed i fratelli citano dinnanzi al Tribunale di Brescia il Condominio e la Ditta manutentrice della piscina che a loro volta chiamano in causa le rispettive Compagnie di assicurazione. Il giudizio viene riunito a quello promosso dai nonni nei confronti dei medesimi convenuti. Nel corso del giudizio di primo grado l'assicurazione della Ditta manutentrice risarcisce gli attori con la somma di €.780.000,00. Il Tribunale, ritenuto il Condominio responsabile ex art. 2051 e 2043 c.c., nega il fortuito non ravvisabile nel comportamento della giovane e nega l'esimente dell'aver appaltato la manutenzione: condanna il Condominio e la Ditta manutentrice in concorso di colpa al 50% ritenendo altresì sussistente una colpa della minore nella misura del 15%; liquida ai massimi tabellari il danno in favore del fratello e della madre presenti al fatto, respingendo le domande dei nonni, non conviventi, perché carenti sotto l'aspetto probatorio. L'assicurazione del Condominio propone appello principale, impugnano con appello incidentale il Condominio, la Ditta manutentrice, i genitori ed i fratelli della giovane vittima. La questione
Nel peculiare caso di specie viene esaminata la responsabilità a diverso titolo attribuibile ai soggetti coinvolti nel tragico evento (condominio, ditta manutentrice, genitori) con particolare riguardo agli elementi caratterizzanti la responsabilità del Condominio quale custode ex art. 2051 c.c. nonché ex art. 2043 c.c. Le soluzioni giuridiche
La Corte d'Appello di Brescia conferma sostanzialmente la pronuncia del Tribunale limitandosi a riformarla solo con riferimento alla corresponsabilità della minore statuita in primo grado che la Corte ritiene invece di porre a carico della madre nella medesima percentuale del 15%.
Preliminarmente il Collegio ha ritenuto necessario richiamare gli aspetti salienti del giudizio di primo grado e gli elementi probatori ivi acquisiti posti a fondamento del ragionamento logico-giuridico del Giudice di prime cure condiviso dal Collegio. La pronuncia si sofferma in particolare su: risultanze tecniche ricavate dalla consulenza d'Ufficio disposta dalla Procura di Brescia: - il Condominio non aveva neppure preventivato il servizio di assistenza bagnanti divenuto obbligatorio a seguito di delibera della giunta regionale entrata in vigore poco tempo prima dell'evento; - l'inadeguato stato manutentivo della piscina e la particolare usura del telaio e delle viti della griglia a copertura del foro di aspirazione – peraltro molto potente – che poteva essere agevolmente rimossa: circostanze tutte note sia al Condominio sia alla Ditta manutentrice e risultanze testimoniali: - la giovane vittima era solita, per gioco, rimuovere la grata portandola in superficie per poi rituffarsi e ricollocarla sul fondo: circostanza che gli adulti ignoravano come pure il fatto che al di sotto della grata vi fosse una potente pompa aspiratrice senza alcun idoneo segnale di avvertimento del pericolo. Sulla base delle risultanze la Corte ha ritenuto ascrivibile alla madre, e non alla giovane vittima, una quota di responsabilità (pari al 15%) poiché conosceva il gioco della figlia ma ignorava l' amovibilità della grata e la presenza della potente pompa di aspirazione sottostante. La Corte ha quindi gravemente censurato l'inadempienza del Condominio responsabile ex art. 2051 c.c. poiché custode dei beni e dei servizi comuni, in qualità di ente con specifiche funzioni deliberative e di gestione e come tale obbligato a vigilare ed adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno evidenziando altresì la sussistenza di una condotta illecita rinvenibile nell'accertata amovibilità della grata con conseguente responsabilità anche ex art. 2043 c.c.
A sostegno del proprio assunto la Corte ha quindi richiamato i principi in tema di colpa in ambito contrattuale ed extracontrattuale enunciati dalla Suprema Corte (Cass. civ., n. 18304 del 27 agosto 2014 e Cass. civ., n. 3367 del 20 febbraio 2015) - inosservanza di leggi, regolamenti e discipline nonché violazione degli aspetti della diligenza, della prudenza e della perizia – per stabilire che l'aver omesso di mettere in sicurezza la piscina condominiale depone per una connotazione di imprudenza e negligenza e quindi di colpa nella condotta mantenuta dal Condominio da cui è conseguito il tragico evento che una condotta diligente ben avrebbe potuto evitare. Alla stessa stregua viene attribuita una pari responsabilità ex art. 2043 c.c. alla Ditta manutentrice per l'omessa ordinaria diligenza nell'adozione delle cautele atte ad impedire un uso anomalo della grata essendo noto il rischio rappresentato dalle condizioni e dalla posizione della medesima. Quanto ai danni liquidati, la Corte ha ritenuto perfettamente congrua la liquidazione del danno ai massimi tabellari previsti dal Tribunale di Milano per i genitori ed i fratelli, operata dal Giudice di prime cure, così come giustificato l'aumento in favore della madre e del fratello presenti al fatto di rispettivi €.100.000,00 ed €.50.000,00. Ha ritenuto altresì condivisibile la rigettata eccezione di supervalutazione delle somme, tenuto conto che il Tribunale, determinato l'importo risarcitorio attualizzato per ciascuno degli aventi diritto e che in corso di causa Allianz aveva risarcirto anche i nonni della vittima, ha calcolato quanto agli stessi avrebbe potuto essere liquidato sottraendo il correlativo importo, ritenendo correttamente applicato il criterio proporzionale sulla base del legame di parentela di ciascuno degli attori. Su tali basi ha quindi statuito sulle rispettive spese legali.
Osservazioni
Esaminando la sentenza della Corte d'Appello di Brescia non si può trascurare la peculiarità della fattispecie per la dinamica dell'evento, per lo stato dei luoghi e per i diversi profili di responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti. Superata quella risalente giurisprudenza che con riferimento ai danni provocati dall'utilizzo della piscina richiamava la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. la Suprema Corte si è orientata a ricondurre dette fattispecie di danno all'art. 2051 c.c. qualificandole quali ipotesi di responsabilità per danni causati da cose in custodia (cfr. Cass. civ., 15 ottobre 2004 n. 20334; Cass. civ., 28 ottobre 2009 n. 22807). Nella pronuncia in esame la Corte, confermando l'impostazione del Giudice di primo grado, si sofferma sui diversi titoli di responsabilità a carico del genitore, per un modesta culpa in vigilando, della Ditta manutentrice, per l'omessa ordinaria diligenza nell'adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo della grata e del Condominio per l'omessa vigilanza e custodia cui è tenuto quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura nonché per aver omesso qualsiasi avvertimento circa la presenza del grave pericolo. L'accurata valutazione del rapporto tra l'art. 2051 e l'art. 2043 c.c., per tali fattispecie di danno, trae spunto dalla pronuncia della Suprema Corte n. 22807/2009 che pur pervenendo ad una decisione di senso opposto aveva evidenziato la necessità di chiarire e “determinare quando il danno derivi effettivamente dalla cosa – e, dunque, a risarcirlo debba essere il soggetto che l'ha in custodia – e quando, invece, dietro un'apparente fattispecie di responsabilità per danno da cose si celi in realtà una responsabilità per comportamento umano, secondo i canoni dell'art. 2043 cod. civ.”. Sulla scorta di tali principi la Corte d'Appello di Brescia, escludendo qualsiasi responsabilità in capo alla minore, ha ritenuto gravemente censurabile la posizione del Condominio non esitando a darne evidenza: “Avuto riguardo alle circostanze concrete del caso in esame secondo la Corte proprio la diligenza si pone quale criterio di responsabilità e delinea la condotta obbiettivamente dovuta la cui violazione comporta la responsabilità civile (anche) extracontrattuale e obbliga al risarcimento dei danni derivanti dall'evento causalmente ascrivibile alla condotta negligente e pertanto illecita”. Il frequente verificarsi di drammatici incidenti quali quello rappresentato nella pronuncia in esame ha sollecitato l'intervento del Legislatore: la regolamentazione normativa delle piscine condominiali prevista dal d.P.R. n. 616/1977 e dalla l. n. 833/1978 è stata modificata con l'intervento della Conferenza Stato e Regioni del 16 gennaio 2003 il cui dettato è stato recepito in particolare in Lombardia dalla Dgr del 17 maggio 2006 n. 8/2552. Il titolare dell'impianto è individuato nell'amministratore condominiale, il quale è tenuto a redigere il piano di autocontrollo e a nominare l'addetto agli impianti tecnologici introducendo altresì l'obbligo dell'adozione del servizio di assistenza dei bagnanti in presenza di particolari caratteristiche dell'impianto quale quelle presentate nel caso de quo. Anche la Cassazione penale è intervenuta con articolate valutazioni inerenti sia la pericolosità dell'attività posta in essere (Cass. pen., 24 aprile 2013 n. 18569) sia i necessari permessi per l'esercizio di tale attività (Cass. pen., n. 26275/2018). |