Partecipazione alla mediazione quale atto personalissimo della parte

Redazione scientifica
17 Settembre 2019

Il preventivo esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, mediante la quale sono impugnate delibere assembleari.

Il preventivo esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, mediante la quale sono impugnate delibere assembleari; ciò posto, deve rilevarsi come la partecipazione alla mediazione sia un atto personalissimo della parte, non delegabile e, dunque, la mancata partecipazione delle parti alla stessa (che nel caso di specie hanno delegato il loro difensore) deve essere considerata circostanza non idonea ad assolvere la suindicata condizione di procedibilità.

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