Ferito in discoteca? Non sempre paga il gestore…

Enrico Basso
02 Ottobre 2019

Quand'è che la condotta del terzo costituisce caso fortuito, tale da escludere la responsabilità del custode?
Massima

In tema di danno cagionato da cose in custodia, il fatto doloso del terzo che abbia efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo va inteso, se imprevedibile e inevitabile, come caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. (fattispecie in cui l'avventore di una discoteca è rimasto ferito dal lancio di una bottiglia di vetro da parte di un altro avventore rimasto sconosciuto).

Il caso

Tizio si trova a ballare in discoteca con alcuni amici quando viene colpito da una bottiglia di vetro lanciata da un privé sovrastante la pista. Cita, quindi, in giudizio il gestore della discoteca innanzi al giudice di pace, assumendone la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ottenendone la condanna. Il gestore della discoteca propone appello avverso la sentenza di condanna innanzi al Tribunale, che, ritenendo il fatto doloso del terzo come caso fortuito, riforma la sentenza di primo grado. Tizio ricorre allora per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c.

La questione

Quand'è che la condotta del terzo costituisce caso fortuito, tale da escludere la responsabilità del custode?

Le soluzioni giuridiche

A) La gestione della discoteca: attività normale o pericolosa?

Si ritiene opportuno accennare alla questione perché nella casistica esaminata non è infrequente che l'attore abbia prospettato la gestione di una discoteca come attività pericolosa, visti i frequenti incidenti (la recente tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo ne è solo un esempio) e la non casuale necessità di ottenere una licenza dal questore ex art. 68 TULPS.

Tale impostazione, in verità, non sembra essere condivisa dalla giurisprudenza, propensa, invece, a ritenere che «l'organizzazione e la gestione di una serata in discoteca non possa in alcun modo rientrare nell'ambito delle attività considerate pericolose per gli avventori» (così Trib. Torino, 14 febbraio 2018, n. 755).

Sul punto, ci sembra illuminante il principio giurisprudenziale secondo cui «poiché tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, si deve sempre operare una netta distinzione tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in sé considerata. La prima riguarda un'attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2043 cod. civ. La seconda riguarda un'attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della natura dei mezzi adoperati ed è una componente della responsabilità indicata dall'art. 2050 dello stesso codice: in questo senso, sostanzialmente, già Cass. 26 aprile 2004 n. 7916 e 15 ottobre 2004 n.20334» (cfr. Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2005 n. 20357).

In tale prospettiva, non sembra di potersi affermare che la gestione di una discoteca sia un'attività di per sé pericolosa: nonostante i tempi che corrono, mi par che riunire persone adulte per farle ballare e divertire sia un'attività “normalmente innocua”; i pericoli e i danni possono sorgere solo in conseguenza di una condotta dolosa/colposa del gestore o degli avventori, che non si può dare per scontata.

Occorre comunque prestare attenzione all'editio actionis: una volta qualificata la domanda, ad esempio ai sensi dell'art. 2050 c.c., non sarà possibile prospettarla diversamente nel corso del giudizio, ad esempio ex art. 2051 c.c., trattandosi di inammissibile mutatio libelli e non di semplice emendatio (cfr. Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2014, n.22335; App. Bologna, sez. II, 7 luglio 2011, n. 808).

B) Il danno cagionato da cose in custodia

Ovviamente, in questa sede non si può trattare l'istituto in modo approfondito; ci si limiterà solo ad alcuni cenni utili per inquadrare la fattispecie.

L'art. 2051 c.c. codifica la responsabilità per il danno prodotto dalle cose che si hanno in custodia, sancendo quella che, nell'interpretazione ormai prevalente, è considerata una forma di responsabilità oggettiva, piuttosto che di colpa presunta (ma in senso contrario, cfr. Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2007 n.2308). In altri termini, l'art. 2051 responsabilizza chi ha in custodia la cosa che cagiona un danno, a prescindere dalla diligenza usata e salvo solo il caso fortuito.

La “cosa” in custodia può essere un qualsiasi elemento, mobile o immobile, solido liquido o gassoso; e non si richiede, come talvolta s'è fatto in passato, che la cosa sia dotata di un suo dinamismo, ben potendo cagionare danni ancorché inerte (cfr. Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2001, n.4480).

Il concetto di “custodia” implica quello di “potestà di fatto”; è custode ai sensi dell'art. 2051 «colui che esercita sulla cosa un potere di governo esclusivo, che gli consente di atteggiarsi rispetto alla cosa nel modo ritenuto più opportuno»: proprietario, possessore, detentore qualificato, conduttore, concessionario, etc.

Conseguenza processuale di quanto visto finora è che l'attore-danneggiato deve provare solo il pregiudizio lamentato e il nesso causale tra cosa in custodia e danno. L'evento, cioè, dev'essersi prodotto come normale conseguenza della condizione potenzialmente lesiva della cosa e, trattandosi di cosa statica e inerte che richieda l'agire umano, occorre che lo stato dei luoghi sia tale da renderne pericolosa la normale utilizzazione.

Dall'altro lato, il custode-convenuto può liberarsi dalla responsabilità non già escludendo la propria colpa, ma solo provando il caso fortuito, da intendersi come fatto -anche del danneggiato o di un terzo- eccezionale, imprevedibile e inevitabile avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.

Si noti che, sebbene l'art. 2051 c.c. non recepisca la distinzione penalistica tra caso fortuito e forza maggiore (v. art. 45 c.p.), nessuno dubita che anche quest'ultima possa escludere la responsabilità del custode (cfr. recentemente Cass. civ., sez. VI, 17 gennaio 2019, n.1188).

Si tende poi a distinguere, specialmente in dottrina, tra:

  • caso fortuito autonomo (quando il danno è determinato da un evento causale esterno in modo del tutto autonomo rispetto alla cosa in custodia: es. Tizio si trova sotto l'albero di Caio, quando viene colpito da un fulmine);
  • incidente (quando la cosa in custodia ha solo il ruolo di “occasione” del danno, la cui causa esclusiva resta l'evento esterno: es. il fulmine colpisce l'albero di Caio, facendone cadere un ramo su Tizio, che si trova nelle vicinanze);
  • concorrente (quando l'evento fortuito non risolve l'intero nesso eziologico e il custode resta responsabile: es. l'albero di Caio, che andrebbe abbattuto perché rinsecchito e pericolante, viene investito da una raffica di vento che lo fa cadere sopra la macchina di Tizio). Questa terza ipotesi di caso fortuito non esenta il custode da responsabilità.

C) La sentenza in commento

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso, in un obiter dictum ha confermato la motivazione del giudice d'appello, secondo cui «non sussistendo un divieto di vendita di bottiglie ed alcoolici all'interno della discoteca di proprietà della società convenuta (come invece è ora previsto negli stadi) e non potendo il personale della struttura obiettivamente governare ogni possibile fonte di rischio - il fatto doloso del terzo (rientrante nel caso fortuito) aveva eliso ogni nesso causale tra la vendita della bottiglia e l'evento lesivo».

In altri termini, si è ritenuto -e giustamente, per quanto mi riguarda- che se uno squilibrato lancia una bottiglia nella pista da ballo affollata colpendo qualcuno, si tratta di un evento eccezionale e imprevedibile, non potendosi pretendere dal gestore una continua sorveglianza di tutti gli avventori.

La pronuncia in commento è coerente con la giurisprudenza, specialmente di merito, che nel tempo ha delimitato il perimetro della responsabilità del gestore di una discoteca.

La casistica più comune riguarda il danno conseguente a cadute su pavimenti resi scivolosi dalla presenza di liquidi (es. cocktails versati accidentalmente) e il danno conseguente ad aggressioni subite nei locali della discoteca o nelle sue pertinenze (es. parcheggi).

Per quanto concerne la prima tipologia, è stato frequente il rigetto della domanda perché il danneggiato non aveva prestato l'ordinaria cautela, ponendo in essere una condotta idonea a interrompere il nesso eziologico tra res ed evento dannoso (es. Trib. Viterbo, 18 settembre 2018, n. 1272; Trib. Roma, 1 agosto 2018, n. 16015; Trib. Bari, 30 giugno 2016, n. 3632).

Per quanto concerne la seconda, invero molto affine al caso in esame, il comportamento doloso e repentino del terzo è generalmente ritenuto idoneo ad integrare il caso fortuito “non essendo esigibile che il gestore di una discoteca sia in grado di controllare ogni metro quadro del locale e di prevenire con un tempestivo intervento ogni possibile azione illecita, improvvisa e imprevedibile di ciascun avventore” (così Trib. Torino, 14 febbraio 2018 n. 755; cfr. anche Trib. Novara, 10 maggio 2017 n. 351): del resto, si consideri che il fatto doloso del terzo è ritenuto idoneo a escludere la responsabilità del custode persino in relazione alla lesione personale arrecata al cliente di una banca durante una rapina (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2005, n.11275; più risalente Cass. civ. 14 aprile 1983, n. 2619).

Osservazioni

A parere di chi scrive, come spesso accade, l'attore ha scelto la via comoda e larga della responsabilità per danni da cose in custodia nei confronti del gestore della discoteca, anziché quella più stretta e angusta della responsabilità aquiliana nei confronti dell'avventore che ha lanciato la bottiglia.

La via dell'art. 2051 c.c. dev'essere stata una forte tentazione: più facile individuare il responsabile, più facile lasciare al convenuto l'onere di provare il caso fortuito. Assai più complesso sarebbe stato individuare l'avventore che aveva lanciato la bottiglia, dedurne la responsabilità per fatto illecito e assolvere al relativo onere della prova secondo i principi ordinari. Ma si sa: la via larga spesso conduce alla perdizione… (della causa!)

Guida all'approfondimento

FRANZONI, Trattato Della Responsabilità Civile, L'illecito; CENDON, Responsailità Civile Vol. III

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