Detrazione per risparmio energetico e immobili locati

Matteo Pillon Storti
14 Ottobre 2019

La detrazione fiscale di cui art. 1 c. 344 ss L. 296/2006 (Finanziaria 2007) è finalizzata al miglioramento energetico degli edifici esistenti nel territorio nazionale ed è subordinata a precisi limiti previsti dalla normativa stessa. Introdurre nuove eccezioni o limitazioni tramite “un'indefinita interpretazione sistemica” della norma, configura un artificiale fattore ostativo, astrattamente idoneo a depotenziare la volontà legislativa.
Massima

La detrazione fiscale di cui art. 1 c. 344 ss L. 296/2006 (Finanziaria 2007) è finalizzata al miglioramento energetico degli edifici esistenti nel territorio nazionale ed è subordinata a precisi limiti previsti dalla normativa stessa. Introdurre nuove eccezioni o limitazioni tramite “un'indefinita interpretazione sistemica” della norma, configura un artificiale fattore ostativo, astrattamente idoneo a depotenziare la volontà legislativa.

La detrazione fiscale in questione, inoltre, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa – comprese le società – che hanno sostenuto spese per intervento di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.

Il caso

Con la sentenza oggetto del presente approfondimento la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla possibilità di usufruire della detrazione fiscale per risparmio energetico da parte dei titolari di reddito d'impresa che hanno sostenuto le spese agevolabili su beni dati in locazione a terzi.

Nel caso particolare, una società immobiliare aveva ricevuto una cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, con la quale veniva disconosciuta la detrazione del 55% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici locati a terzi.

La società impugnava la cartella suddetta presso la commissione tributaria competente la quale accoglieva il ricorso presentato. A seguito di tale decisione, l'amministrazione finanziaria impugnava la sentenza e proponeva ricorso presso la commissione tributaria regionale la quale rigettava la tesi dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che nel caso di specie era necessario riconoscere la detrazione fiscale, in quanto non era di alcuna importanza il fatto che gli interventi beneficiabili erano stati effettuati su edifici locati a terzi.

Nella sentenza di secondo grado, veniva ricordato che la L. n. 296/2006 art. 1 c. 344 ss. non prevede la spettanza della detrazione solo a chi attua l'intervento di riqualificazione energetica sull'immobile, utilizzandolo direttamente. La detrazione in questione, invece, spetta ai titolari di diritto d'impresa che sostengono la spesa degli interventi agevolabili, effettuati su edifici posseduti o detenuti. Veniva ricordato, inoltre, che la normativa prevede un'unica eccezione, riguardante gli immobili oggetto di contratto di leasing. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica concessi in leasing a terzi, infatti, la relativa detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

L'Agenzia delle Entrate, non soddisfatta della decisione del giudice di merito, proponeva ricorso in Cassazione, la quale ha deciso con sentenza n. 19815 depositata il 23 luglio 2019, rigettando il ricorso.

La Suprema Corte ha sentenziato che Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi".

La questione

Il tema alla base del caso oggetto della sentenza n. 19815/2019 riguarda la detrazione fiscale del risparmio energetico. In particolare la questione verte sulla possibilità di beneficiare della detrazione suddetta per i titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi agevolabili su immobili dati in locazione a terzi.

Com'è noto, l'art. 1, c. 344 ss. L. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto la detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente delle spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Successivamente il decreto attuativo del MEF, con riferimento ai "soggetti ammessi alla detrazione", ha previsto che il bonus del 55% per interventi di risparmio energetico spetti sia alle persone fisiche non titolari di reddito d'impresa, sia ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Infine è importante evidenziare che l'art. 2 c. 2 dispone che, nel caso in cui gli interventi di cui al primo comma siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Da diversi anni si è sviluppato un rilevante contenzioso in merito alla possibilità di godere della detrazione in questione da parte dei titolari di reddito d'impresa che hanno sostenuto le spese beneficiabili su immobili dati in locazione a terzi. Sull'argomento si era espressa anche l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 340/E/2008 del 1 agosto 2008. Con la risoluzione suddetta l'Agenzia aveva negato la possibilità di usufruire della detrazione da parte delle società immobiliari di gestione, in merito agli immobili locati. Questa conclusione era dovuta ad un'interpretazione sistematica della normativa disciplinante la detrazione in questione, secondo la quale il beneficio è “riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi”.

Contrariamente a quanto aveva sostenuto l'Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha enunciato un principio di diritto, secondo il quale la detrazione fiscale relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società) che hanno sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi suddetti su edifici concessi in locazione a terzi.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione, in questo caso, ha ricordato, innanzitutto, che le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate sono solo un parere formulato dall'Agenzia stessa in risposta ad uno specifico quesito del contribuente. Le stesse non sono vincolanti né per il contribuente destinatario né, tantomeno, per il giudice. A fondamento di questa decisione la Suprema Corte ha richiamato precedenti sentenze quale, ad esempio, la Cass. SS.UU. 2/11/2007, n. 23031.

In secondo luogo, il giudice di legittimità si è soffermato a spiegare quali sono i criteri da applicare quando si procede all'interpretazione di una legge.

Se l'interpretazione letterale di una legge è sufficiente ad individuare chiaramente il significato della stessa, non si dovrà procedere ad una ricerca ulteriore della “mens legis”, tanto più se tramite tale ulteriore interpretazione si raggiunga una modifica della volontà del legislatore, così come chiaramente espressa dal testo della legge stessa.

Nel caso in questione la ratio normativa è chiara, “priva di zone d'ombra” e consiste nell'intento di incentivare gli interventi di miglioramento energetico degli edifici presenti nel territorio italiano. La norma stessa, inoltre, non pone particolari limitazione, né di carattere oggettivo (relativamente alle categorie catastali degli immobili), né di carattere soggettivo.

Da quanto appena riassunto ne deriva che l'inserimento di eccezioni o limitazioni alla detrazione di risparmio energetico sulla base di un'indefinita “interpretazione sistemica” effettuata dagli uffici finanziari non può essere accettata e risulterebbe un “artificiale fattore ostativo, astrattamente idoneo a depotenziare la volontà del legislatore”.

La Suprema Corte, infine, ha ritenuto opportuno enunciare un principio di diritto secondo il quale il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) all'art. 1, c. 344 ss e seguenti, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.

Osservazioni

La sentenza n. 19815/2019 ha approfondito i seguenti punti:

  • Coerentemente ad una giurisprudenza ormai consolidata, è stato confermato che i documenti dell'Agenzia delle Entrate, come ad esempio: circolari, risoluzioni ecc. sono un semplice parere dell'amministrazione finanziaria, non sono vincolanti per il contribuente e non sono neppure vincolanti per i giudici.
  • In secondo luogo, la Suprema Corte ha ricordato i criteri utili all'interpretazione legislativa. In particolare la corte ha evidenziato che se il testo legislativo è talmente esplicito da individuare chiaramente il significato della norma, sarà necessario attenersi all'interpretazione letterale della legge stessa senza procedere ad una ricerca ulteriore della “mens legis”, tanto più se questa ulteriore interpretazione ha come effetto lo stravolgimento del testo normativo.
  • Infine il giudice di legittimità ha enunciato un preciso principio di diritto, secondo il quale la detrazione fiscale per risparmio energetico spetta anche per gli interventi sostenuti da soggetti titolari di reddito d'impresa ed effettuati su immobili concessi in locazione a terzi.

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