Assicurazione obbligatoria RCA e nozione eurounitaria di circolazione stradale: la parola alle Sezioni Unite
07 Febbraio 2020
Massima
Il Collegio della III sezione civile della Suprema Corte, con l'ordinanza interlocutoria n. 33675, depositata l'11 settembre 2019 e pubblicata il 18 dicembre 2019, ha rimesso al massimo consesso di legittimità una questione di speciale importanza riguardante la possibilità di rivisitazione ermeneutica dell'art. 122 d.lgs. n. 209/2005 alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Secondo il Collegio la nozione di circolazione che si è ricavata sinora dalla lettera dell'art. 122 d.lgs. n. 209/2005 sembrerebbe per certi versi incompatibile con il modello voluto dal legislatore sovranazionale nella parte in cui limita e circoscrive l'operatività della copertura assicurativa ai soli veicoli “posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”. Il quesito posto alle Sezioni Unite, in particolare, pone l'accento sull'annosa problematica interpretativa che riguarda la nozione di aree equiparate alle “strade di uso pubblico” contenuta nel comma 1 dell'art. 122 ed, attraverso la relativa ordinanza interlocutoria, il Collegio invita le Sezioni Unite ad operarne un'interpretazione euro-unitariamente orientata che chiarisca se la locuzione “aree a queste equiparate” contenuta nella norma possa comprendere e/o sia riferibile ad ogni spazio in cui il veicolo venga utilizzato in modo conforme alla sua “funzione abituale”, secondo il paradigma voluto dal legislatore comunitario e rimarcato dai recenti arresti nomofilattici della CGUE. Il caso
La vertenza relativa all'ordinanza in esame si riferisce ad una domanda di risarcimento dei danni proposta dai genitori di un minore, purtroppo deceduto a seguito di un investimento, i quali agivano - quali eredi del figliolo deceduto nonché quali legali rappresentanti degli altri due figli minorenni, germani del de cuius - nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo investitore nonché della proprietaria dello stesso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale conseguenti alla morte del piccolo. Il Tribunale, per quanto qui rileva, rigettava la domanda con pronuncia successivamente confermata anche dalla Corte di Appello. Secondo l'opinione dei giudici di merito, infatti, l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore non poteva ritenersi esercitabile atteso che l'incidente era occorso mentre il veicolo si spostava in un cortile privato e dunque non in strade pubbliche o ad esse equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone (secondo l'interpretazione fornita già da Cass. civ., n. 5111 del 2011). Avverso questa decisione ricorrevano alla Suprema Corte i genitori del minore deceduto, nelle suindicate qualità, articolando tre motivi di ricorso e depositando memoria. Con ordinanza interlocutoria 33675 la Corte disponeva la trasmissione della questione alle Sezioni Unite. La questione
Il Collegio della III sezione civile, facendo espresso richiamo alla più recente giurisprudenza eurounitaria (CGUE, 28/11/2011, causa C-514/16; CGUE, 04/09/2014, causa C-162/13; CGUE, Grande Sezione, 28/11/2017, causa C-514/16; CGUE, 20/12/2017, causa C-334/16; CGUE, 20/6/2019, causa C-100/1) ha evidenziato che la nozione di “circolazione dei veicoli”, nella visione del (e secondo gli scopi voluti dal) Legislatore europeo non fosse limitata alla sola circolazione stradale per come invece “circoscritta” dall'art. 122 d.lgs. 209/2005 - il quale, secondo l'interpretazione sinora fornita dal nostro giudice di legittimità, correla l'obbligo assicurativo al presupposto dell'essere stato il veicolo posto in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate - ma comprendesse qualsiasi uso del veicolo conforme alla sua “funzione abituale”, riconducendo di conseguenza l'obbligo assicurativo all'utilizzo del veicolo come “mezzo di trasporto”, indipendentemente dal tipo di accessibilità del suolo (strada pubblica o privata ad essa equiparata) in cui sia avvenuto il sinistro. Il Collegio della III sezione civile, in particolare, ha messo a nudo i contrasti interpretativi tra il suindicato orientamento della CGUE rispetto a quanto statuito dalla Corte di Cassazione nei suoi ultimi approdi nomofilattici ed, in particolare, rispetto alle seguenti decisioni:
Le soluzioni giuridiche
La questione oggetto di rimessione assume rilievo soprattutto alla luce dell'indiscusso principio secondo cui il giudice nazionale è obbligato ad interpretare ed applicare la normativa interna conformemente (non solo alla lettera ma, soprattutto) alla ratio della normativa comunitaria, onde raggiungere lo scopo contemplato dal legislatore europeo. Analizzando le ultime pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea (in particolare: CGUE, 28/11/2011, causa C-514/16; CGUE, 04/09/2014, causa C-162/13; CGUE, Grande Sezione, 28/11/2017, causa C-514/16; CGUE, 20/12/2017, causa C-334/16; CGUE, 04/09/2018, C-80/17; CGUE, 20/6/2019, causa C-100/1) è possibile evidenziare che:
Osservazioni
Con l'ordinanza interlocutoria in esame il Collegio osserva che l'intento della norma comunitaria in materia di assicurazione obbligatoria per la RCA è quello di perimetrare il concetto di circolazione in funzione dell'uso del veicolo, piuttosto che correlare la relativa copertura assicurativa alle caratteristiche dell'area ove lo stesso venga utilizzato e, quindi, a delimitazioni di ordine spaziale (come invece è desumibile dalla formulazione letterale dell'art. 122 d.lgs. n. 209/2005 e dall'interpretazione che ne ha fornito sinora la Suprema Corte di Cassazione).
Tenuto conto del quadro finora descritto e ragionando nell'ottica di un effettivo raggiungimento dell'uniformità del diritto tra gli stati membri dell'Unione europea, la via più semplice sarebbe stata quella di un ordinario intervento del Legislatore italiano volto a modificare l'attuale formulazione dell'art. 122 d.lgs. n. 209/2005, al fine di perseguire i primari obiettivi di tutela dei danneggiati in una prospettiva di reale e concreto allineamento del diritto nazionale al diritto euro-unitario. In assenza di interventi legislativi il Collegio della III sezione civile ha fornito un importante assist alle Sezioni Unite, affidando di fatto alle stesse il compito di sostituirsi (per l'ennesima volta) al Legislatore “dormiente” e fornendo l'occasione di estendere la nozione di “aree equiparate alle strade ad uso pubblico” oltre i limiti sinora imposti dalla norma interna e dalla relativa esegesi compiuta dalla Suprema Corte, ampliando la portata delle “aree equiparate” anche a suoli, terreni e strade sinora ritenuti - per il diritto italiano - non coperti da garanzia RCA. Il chiaro intento di tutela dei danneggiati espresso dal legislatore comunitario (confermato dai consolidati arresti interpretativi della CGUE), il vincolo di interpretazione conforme alla normativa sovranazionale e la duttilità della locuzione “aree equiparate” contenuta nella norma interna rendono fortemente auspicabile una pronuncia delle Sezioni Unite in favore dell'estensione della garanzia RCA anche a quelle aree “in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”, così fornendo finalmente un'interpretazione uniformata al modello europeo. Una definitiva presa di posizione delle Sezioni Unite in tal senso è necessitata anche e soprattutto da obiettivi di interesse pubblico: un'interpretazione univoca della nozione di circolazione e, conseguentemente, di “ambito” di copertura RCA, oltre a soddisfare la primaria esigenza di maggiore tutela per i danneggiati, si tradurrebbe nella rimozione di gran parte di quelle incertezze interpretative che provocano tutt'oggi - in caso di sinistri verificatisi al di fuori delle “strade di uso pubblico” - l'impossibilità di giungere a definizioni stragiudiziali delle vertenze tra danneggiati ed imprese di assicurazione, andando ciò inevitabilmente ad incidere in termini negativi sugli obbiettivi di deflazione del contenzioso.
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