Messa a dimora alcuni arbusti in una parte del cortile

Redazione scientifica
24 Marzo 2020

In tema di condominio negli edifici, ove l'uso della cosa comune da parte di un condomino avvenga in modo da impedire quello, anche solo potenziale, degli altri partecipanti, il danno patrimoniale per il lucro interrotto è da ritenere in re ipsa.

In tema di condominio negli edifici, ove l'uso della cosa comune da parte di un condomino avvenga in modo da impedire quello, anche solo potenziale, degli altri partecipanti, il danno patrimoniale per il lucro interrotto è da ritenere in re ipsa. Non altrettanto è da dirsi in relazione al danno non patrimoniale, quale disagio psico-fisico conseguente alla mancata utilizzazione di un'area comune condominiale, potendosi ammettere il ristoro di tale ultima posta risarcitoria solo in conseguenza di lesione di interessi della persona di rango costituzionale o nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c., e sempre che si tratti di una lesione grave e di un pregiudizio non futile (nel caso di specie, un condomino aveva messo a dimora alcuni arbusti in una parte dell'area cortilizia).

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